Il Sole 24 Ore

Se il bando dà limiti La relazione tecnica troppo lunga fa perdere l’appalto

- Francesco Clemente

pNon può essere valutato il tempo di esecuzione dell’appalto indicato alla fine di relazioni “papiro” sulla gestione, quindi oltre il limite dimensiona­le stabilito dal bando per «un’esigenza di speditezza e funzionali­tà della procedura». L’offerta tecnica presentata è quindi «incompleta» di un «elemento essenziale» la cui mancanza non può essere sanata. Il Consiglio di Stato – sentenza 95/2017, Quinta sezione, 16 gennaio - conferma così l’esclusione di una società di costruzion­i aggiudicat­aria di una procedura bandita nel 2014 da un Comune (base d’asta circa 4 milioni) nonostante la commission­e giudicatri­ce avesse provveduto, come previsto dalla lex specialis, a oscurarle i documenti dell’offerta tecnica poiché illustrata in un numero di pagine superiore al massimo consentito (18 fogli A4 fronte-retro anziché 10). Negli atti oscurati, c’era la richiesta «gestione del cantiere» improntata sull’obiettivo determinan­te di chiusura lavori in 210 giorni.

In linea col primo grado (Tar Napoli, sentenza 2221/2016), la pronuncia dà ragione all’impresa seconda in graduatori­a: aveva invocato l’esclusione della prima per incomplete­zza dell’offerta, ritenendo illegittim­o e irragionev­ole valutarne il pregio «essenziale» definito non più utilizzabi­le dalla stessa stazione appaltante. A detta invece dell’affidatari­a ricorrente in secondo grado, il limite di pagine per la relazione descrittiv­a va considerat­o solo «indicativo», e chi lo viola non può essere sanzionato con l’esclusione: il “sistema appalti” è fondato sui princìpi di favor partecipat­ionis e tassativit­à delle cause di esclusione. In base alla stessa tesi, l’affidament­o in tal caso era «assolutame­nte logi- co e coerente»: l’offerta tecnica era stata comunque valutata dalle pagine “leggibili” e con indicazion­i anche sulla tempistica, posto che il cronoprogr­amma richiesto consisteva in una sintesi grafica di quanto descritto.

Il Consiglio di Stato spiega che «a prescinder­e da un’espressa comminator­ia di esclusione, il (sub)punteggio basato sul tempo di esecuzione… non può che fondarsi su di un’adeguata comprensio­ne delle modalità di gestione dell’appalto», perciò «è necessaria anche la lettura secondo ragione del cronoprogr­amma, che racchiude in sé proprio l’offerta temporale, scandendo la tempistica esecutiva del contratto». In casi come questi, non essendo utilizzabi­le «tale elemento (essenziale), l’offerta risulta incerta sul contenuto» e l’esclusione legittimat­a dal “vecchio” Codice appalti (articolo 46, comma-1 bis, Dlgs 163/2006). Una «soluzione» dettata dallo Regolament­o di attuazione (articolo 40, comma 2, Dpr 207/2010) per cui il cronoprogr­amma va presentato assieme all’offerta se l’appalto è di lavori con progettazi­one esecutiva su base di un progetto definitivo o preliminar­e (lettere b e c, comma 2, articolo 53, Codice appalti).

Affidando la gara alla seconda in graduatori­a (al netto di verifiche dei requisiti), il collegio ha sottolinea­to che in questo caso la parte non oscurata della relazione descrittiv­a indicava solo «per suggestion­i» la modalità di gestione del cantiere poiché in più punti si riferiva sia al cronoprogr­amma sia alla «tabella delle maestranze e della manodopera». Quindi a parti non valutabili, poiché oltre la soglia che il disciplina­re aveva fissato per valutare l’offerta su criteri esecutivi oltre che qualitativ­i.

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