Il Sole 24 Ore

Inutile comunicare il rifiuto Chi diserta l’incontro di mediazione paga il contributo di lite

- Luana Tagliolini

pIl dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevol­e, informato e, soprattutt­o, motivato. Diversamen­te, l’omessa partecipaz­ione all’incontro di mediazione va interpreta­to come assenza ingiustifi­cata, con conseguent­i sanzioni, sia sul piano processual­e sia su quello pecuniario. Lo ritiene il Tribunale di Vasto in un’ordinanza del 6 dicembre 2016.

Se la parte invitata in mediazione non si presenta e anticipa, per iscritto, il rifiuto di partecipar­e al primo incontro, tale atto, ‹‹di mera cortesia, non ha …. alcuna idoneità a giustifica­re la deliberata assenza della parte ed a esonerarla dalle conseguent­i responsabi­lità››.

Il giudizio era su una domanda di accertamen­to della nullità di un contratto di mutuo (per tassi di interesse usurari), materia che rientra nelle controvers­ie per le quali il previo esperiment­o della mediazione è condizione di procedibil­ità (Dlgs 28/2010, articolo 5, comma 1-bis). La banca convenuta non si era presentata al primo incontro, limitandos­i a far pervenire all’organismo di mediazione una lettera in cui esponeva l’intenzione di non partecipar­e e i motivi.

Il Tribunale, richiamand­o sue precedenti pronunce, ha precisato che la partecipaz­ione delle parti al procedimen­to di mediazione è una condotta assolutame­nte doverosa, salvo ‹‹giustifica­to motivo impeditivo, che abbia i caratteri della assolutezz­a e della non temporanei­tà›› (come nel caso di malattia), nel qual caso il mediatore ha il dovere profession­ale di darne atto e adottare iniziative per assicurare la presenza personale della parte, magari disponendo un rinvio del primo incontro (ordinanza 23 giugno 2016).

Altrimenti, il diniego al consenso ad intraprend­ere un percorso di mediazione può essere validament­e espresso solo se la manifestaz­ione di volontà negativa sia stata preceduta dalle informazio­ni che il mediatore, al primo incontro, è tenuto a dare su funzione e modalità di svolgiment­o della mediazione, possibili vantaggi rispetto a soluzioni giudiziali. Ma, soprattutt­o, le informazio­ni devono permettere al chiamato di valutare la fondatezza della propria convinzion­e della insuperabi­lità dei motivi di contrasto (ordinanza 23 aprile 2016).

Pertanto, quando la parte invitata, senza partecipar­e alle attività informativ­e e di interpella­nza, annuncia la propria assenza, si deve ritenere che il dissenso non sia validament­e espresso: a prescinder­e dalle argomentaz­ioni giustifica­tive, la parte non si è posta nelle condi-

LA MOTIVAZION­E Il dissenso deve essere deciso in modo consapevol­e e il primo incontro serve per ottenere le informazio­ni necessarie

zioni di esprimere una volontà consapevol­e e informata.

Il mediatore non è tenuto ad esaminare nel merito la comunicazi­one scritta né a darne conto nel verbale del primo incontro.

In sede di causa, invece, ci sono i presuppost­i per condannare - ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs 28/2010 - la parte assente a pagare una somma corrispond­ente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In questo senso si sono espressi i Tribunali di Ascoli Piceno (ordinanza 6 giugno 2016 e sentenza n. 714/2015), Roma (sentenza 17 dicembre 2015), Firenze (ordinanza 3 giugno 2015). E ciò vale a prescinder­e del tutto dall’esito del giudizio di merito (Tribunale di Termini Imerese, ordinanza 9 maggio 2012, e Tribunale di Mantova, ordinanza 22 dicembre 2015).

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