Più facile la gestione fiscale della valutazione dei crediti
pIl principio di derivazione rafforzata rileverà anche per chi adotta i principi contabili nazionali, con esclusione delle micro-imprese. Un emendamento al Milleproroghe estende ai soggetti non Ias la norma in base alla quale le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma rilevano fiscalmente. In altre parole, con una modifica all’articolo 83 Tuir, trovano riconoscimento tributario qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali civilistiche e si evitano doppi binari tra valori contabili e fiscali. Ad esempio risulterà meno complessa la gestione fiscale della valutazione di crediti, debiti e titoli con il criterio del costo ammortizzato in quanto la “trasformazione” dei costi di transazione (commissioni, perizie, spese di istruttoria) in oneri finanziari assumerà rilievo secondo le regole dell’articolo 96 Tuir e rappresenterà una componente finanziaria anche ai fini Irap generando un incremento del valore della produzione netta per le imprese debitrici.
Anche l’attualizzazione di crediti e debiti, in caso di rilevante scostamento tra tasso contrattuale e di mercato, può comportare la necessità di scorporare dal ricavo o dal costo sottostante la componente finanziaria. Minori ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi; e a questi proventi e oneri finanziari si applicheranno le regole del Tuir.
Così come dovrebbe assumere rilevanza fiscale la nuova rappresentazione contabile che caratterizza i finanziamenti concessi o ricevuti a/da società con- trollate a tassi zero o inferiori a quelli di mercato, al fine di rafforzare la partecipata, che dà luogo a un aumento della partecipazione, per la società creditrice, e a una variazione del patrimonio netto per la debitrice.
L’emendamento neutralizza anche gli effetti ai fini Irap a seguito della eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. In particolare, nel calcolo del valore della produzione non si terrà conto «dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda». Pertanto, le plusvalenze e minusvalenze da cessioni, conferimenti, fusioni e scissioni non rilevano ai fini Irap (in continuità con il passato). Resta da chiarire se ciò riguarda anche altre componenti.
L’intervento regola anche la fase transitoria stabilendo che gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi di imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente, con un peculiare regime transitorio per i derivati speculativi.
Inoltre, non sono considerate rilevanti, né ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto, le ipotesi di eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili. È il caso delle spese di ricerca applicata, non “riclassificate” come spese di sviluppo, e delle spese di pubblicità, non “riclassificate” fra i costi di impianto. Lo stralcio di queste spese nel 2016 non assume rilievo fiscale e quindi la deduzione procederà per i periodi di imposta dal 2016 in avanti senza soluzione di continuità rispetto alla rappresentazione contabile precedente.
IL REGIME Gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate continuano a essere soggetti alle regole previgenti