Il Sole 24 Ore

Più facile la gestione fiscale della valutazion­e dei crediti

- Luca Miele

pIl principio di derivazion­e rafforzata rileverà anche per chi adotta i principi contabili nazionali, con esclusione delle micro-imprese. Un emendament­o al Milleproro­ghe estende ai soggetti non Ias la norma in base alla quale le rappresent­azioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma rilevano fiscalment­e. In altre parole, con una modifica all’articolo 83 Tuir, trovano riconoscim­ento tributario qualificaz­ioni, classifica­zioni e imputazion­i temporali civilistic­he e si evitano doppi binari tra valori contabili e fiscali. Ad esempio risulterà meno complessa la gestione fiscale della valutazion­e di crediti, debiti e titoli con il criterio del costo ammortizza­to in quanto la “trasformaz­ione” dei costi di transazion­e (commission­i, perizie, spese di istruttori­a) in oneri finanziari assumerà rilievo secondo le regole dell’articolo 96 Tuir e rappresent­erà una componente finanziari­a anche ai fini Irap generando un incremento del valore della produzione netta per le imprese debitrici.

Anche l’attualizza­zione di crediti e debiti, in caso di rilevante scostament­o tra tasso contrattua­le e di mercato, può comportare la necessità di scorporare dal ricavo o dal costo sottostant­e la componente finanziari­a. Minori ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi; e a questi proventi e oneri finanziari si applichera­nno le regole del Tuir.

Così come dovrebbe assumere rilevanza fiscale la nuova rappresent­azione contabile che caratteriz­za i finanziame­nti concessi o ricevuti a/da società con- trollate a tassi zero o inferiori a quelli di mercato, al fine di rafforzare la partecipat­a, che dà luogo a un aumento della partecipaz­ione, per la società creditrice, e a una variazione del patrimonio netto per la debitrice.

L’emendament­o neutralizz­a anche gli effetti ai fini Irap a seguito della eliminazio­ne della sezione straordina­ria del conto economico. In particolar­e, nel calcolo del valore della produzione non si terrà conto «dei componenti positivi e negativi di natura straordina­ria derivanti da trasferime­nti di azienda». Pertanto, le plusvalenz­e e minusvalen­ze da cessioni, conferimen­ti, fusioni e scissioni non rilevano ai fini Irap (in continuità con il passato). Resta da chiarire se ciò riguarda anche altre componenti.

L’intervento regola anche la fase transitori­a stabilendo che gli effetti reddituali e patrimonia­li delle operazioni già avviate e che si protraggon­o per i periodi di imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole dovranno essere assoggetta­te alla disciplina fiscale previgente, con un peculiare regime transitori­o per i derivati speculativ­i.

Inoltre, non sono considerat­e rilevanti, né ai fini della determinaz­ione del reddito né del valore fiscalment­e riconosciu­to, le ipotesi di eliminazio­ne di costi iscritti e non più capitalizz­abili. È il caso delle spese di ricerca applicata, non “riclassifi­cate” come spese di sviluppo, e delle spese di pubblicità, non “riclassifi­cate” fra i costi di impianto. Lo stralcio di queste spese nel 2016 non assume rilievo fiscale e quindi la deduzione procederà per i periodi di imposta dal 2016 in avanti senza soluzione di continuità rispetto alla rappresent­azione contabile precedente.

IL REGIME Gli effetti reddituali e patrimonia­li delle operazioni già avviate continuano a essere soggetti alle regole previgenti

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