Per il primo semestre 2017 invio entro il 18 settembre
pComunicazione semestrale delle fatture emesse e registrate e trasmissione trimestrale per le liquidazioni periodiche Iva. Queste le probabili modifiche che il legislatore farà nei prossimi giorni come anticipato ieri a Telefisco dal viceministro all’Economia, Luigi Casero. Si tratta quindi di rivedere, per il primo anno di applicazione, il termine stabilito dall’articolo 4 del Dl 193/2016 che prevede invece l’invio trimestrale sia dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, sia delle liquidazioni periodiche entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
I nuovi termini dovrebbero essere 18 settembre (in quanto il 16 settembre cade di sabato e il termine slitta al lunedì successivo) per il primo semestre il 28 febbraio dell’anno successivo per le operazioni del secondo semestre. Rimarranno invece le scadenze attuali e cioè entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche con lo slittamento al 16 settembre per il secondo trimestre. Sarebbe auspicabile che, in ogni caso, per questo adempimento fosse mantenuto il termine del 25 luglio relativamente al primo trimestre 2017 per facilitare imprese e professionisti impegnati nell’adeguamento dei programmi informatici. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche non sussiste per chi è esonerato dall’obbligo della dichiarazione Iva come i soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti e che non abbiano annotato fatture in reverse charge. È auspicabile che la diversa cadenza delle trasmissioni dei dati delle fatture di vendita e acquisto, e anche dei corrispettivi, venga modificata anche relativamente all’invio di tali dati su opzione del contribuente.
Siccome la trasmissione dei dati delle operazioni Iva invia telematica alle Entrate è regolata da due provvedimenti (Dl 193/2016 per quella obbligatoria e Dlgs 127/2015 per la procedura su opzione del contribuente), è necessario che le scadenze vengano unificate. In questo ultimo caso l’opzione deve essere esercitata in via telematica entro il 31 marzo ed è vincolante per cinque anni compreso il 2017. Essa comporta anche l’invio telematico dei corrispettivi per gli esercenti la vendita al minuto, ma per chi non fa queste attività gli obblighi sono identici a quelli previsti obbligatoriamente. Come evidenziatone i giorni scorsi sul Sole 24 Ore anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle fatture e registrazioni sono analoghe. Tuttavia, qualora la trasmissione sia effettuata su opzione, scattano due agevolazioni e cioè l’accelerazione dei rimborsi Iva entro tre mesi anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/72. Inoltre il termine di decadenza dalla attività di accertamento si riduce di due anni. Questo bonus è però legato alla tracciabilità delle operazioni e in questo senso sarebbe auspicabile consentire l’uso del contante per le operazioni minute almeno entro una certa soglia. Ovvio che anche per le comunicazioni effettuate a seguito di opzione vengono meno gli altri adempimenti soppressi dal Dl 193 (spesometro, black list, intra acquisti), mentre l’obbligo della trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche permane anche chi invia i dati su opzione.
L’ALTRO OBBLIGO Trasmissione trimestrale per le liquidazioni periodiche Molti vantaggi dall’opzione per l’invio automatico