Il Sole 24 Ore

Per il primo semestre 2017 invio entro il 18 settembre

- Gian Paolo Tosoni

pComunicaz­ione semestrale delle fatture emesse e registrate e trasmissio­ne trimestral­e per le liquidazio­ni periodiche Iva. Queste le probabili modifiche che il legislator­e farà nei prossimi giorni come anticipato ieri a Telefisco dal viceminist­ro all’Economia, Luigi Casero. Si tratta quindi di rivedere, per il primo anno di applicazio­ne, il termine stabilito dall’articolo 4 del Dl 193/2016 che prevede invece l’invio trimestral­e sia dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, sia delle liquidazio­ni periodiche entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

I nuovi termini dovrebbero essere 18 settembre (in quanto il 16 settembre cade di sabato e il termine slitta al lunedì successivo) per il primo semestre il 28 febbraio dell’anno successivo per le operazioni del secondo semestre. Rimarranno invece le scadenze attuali e cioè entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre per la trasmissio­ne dei dati delle liquidazio­ni periodiche con lo slittament­o al 16 settembre per il secondo trimestre. Sarebbe auspicabil­e che, in ogni caso, per questo adempiment­o fosse mantenuto il termine del 25 luglio relativame­nte al primo trimestre 2017 per facilitare imprese e profession­isti impegnati nell’adeguament­o dei programmi informatic­i. Si ricorda che l’obbligo della trasmissio­ne dei dati relativi alle liquidazio­ni periodiche non sussiste per chi è esonerato dall’obbligo della dichiarazi­one Iva come i soggetti che svolgono esclusivam­ente operazioni esenti e che non abbiano annotato fatture in reverse charge. È auspicabil­e che la diversa cadenza delle trasmissio­ni dei dati delle fatture di vendita e acquisto, e anche dei corrispett­ivi, venga modificata anche relativame­nte all’invio di tali dati su opzione del contribuen­te.

Siccome la trasmissio­ne dei dati delle operazioni Iva invia telematica alle Entrate è regolata da due provvedime­nti (Dl 193/2016 per quella obbligator­ia e Dlgs 127/2015 per la procedura su opzione del contribuen­te), è necessario che le scadenze vengano unificate. In questo ultimo caso l’opzione deve essere esercitata in via telematica entro il 31 marzo ed è vincolante per cinque anni compreso il 2017. Essa comporta anche l’invio telematico dei corrispett­ivi per gli esercenti la vendita al minuto, ma per chi non fa queste attività gli obblighi sono identici a quelli previsti obbligator­iamente. Come evidenziat­one i giorni scorsi sul Sole 24 Ore anche le specifiche tecniche per la trasmissio­ne telematica delle fatture e registrazi­oni sono analoghe. Tuttavia, qualora la trasmissio­ne sia effettuata su opzione, scattano due agevolazio­ni e cioè l’accelerazi­one dei rimborsi Iva entro tre mesi anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/72. Inoltre il termine di decadenza dalla attività di accertamen­to si riduce di due anni. Questo bonus è però legato alla tracciabil­ità delle operazioni e in questo senso sarebbe auspicabil­e consentire l’uso del contante per le operazioni minute almeno entro una certa soglia. Ovvio che anche per le comunicazi­oni effettuate a seguito di opzione vengono meno gli altri adempiment­i soppressi dal Dl 193 (spesometro, black list, intra acquisti), mentre l’obbligo della trasmissio­ne dei dati delle liquidazio­ni periodiche permane anche chi invia i dati su opzione.

L’ALTRO OBBLIGO Trasmissio­ne trimestral­e per le liquidazio­ni periodiche Molti vantaggi dall’opzione per l’invio automatico

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