“Leasing, resta la competenza
Il criterio della «registrazione» lascia spazio al rinvio della deducibilità delle spese
pI canoni di leasing, compreso il maxi canone e le spese per prestazioni di lavoro si deducono secondo il criterio di competenza anche per le imprese minori che dal 2017 devono applicare obbligatoriamente il regime di cassa. Lo ha confermato ieri l’agenzia delle Entrate nelle risposte fornite durante la manifestazione Telefisco 2017.
Viene quindi confermato un regime nella sostanza misto (improntato alla cassa) in quanto solo le operazioni caratteristiche della attività seguono il criterio di cassa, ma molti costi saranno ancora deducibili per competenza; si tratta degli ammortamenti, accantonamento del trattamento di fine rapporto del lavoro dipendente, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze, autoconsumo. La competenza può riguardare anche gli oneri di utilità sociale (articolo 100 del Tuir) per quelli deducibili per competenza. Manca la risposta dell’agenzia delle Entrate relativamente alle spese di manutenzione le quali tuttavia essendo regolate dall’articolo 102 del Tuir, dovrebbero seguire il criterio di competenza con l o s c h e m a d e l r i n - vio ai cinque esercizi successivi per quelle eccedenti il 5% del costo complessivo del costo dei beni materiali ammortizzabili.
Le rimanenze finali al 31 dicembre 2016 sono deducibili soltanto nel 2017 e comprendono anche i lavori in corso di durata ultrannuale nonché le rimanenze di titoli. L’eventuale eccedenza in confronto al reddito di impresa del periodo di imposta 2017 non sarà deducibile in futuro. Quindi le imprese con uno stock di giacenze rilevante non hanno altro rimedio che l’opzione per il regime di contabilità ordinaria.
I corrispettivi percepiti e pagati nel 2017 relativamente a operazioni imputate per competenza al periodo di imposta 2016 saranno irrilevanti. L’Agenzia ha confermato il principio nel caso di un servizio ultimato nel 2016 e quindi che ha concorso a formare il reddito in tale periodo di imposta ; qualora la fattura venga emessa e incassata nel 2017, sarà ovviamente irrilevante ai fini del reddito. In effetti la norma è carente per l’ipotesi contraria e cioè di un costo che si è manifestato per cassa nel 2016 ma che non è deducibile interamente nel predetto periodo di imposta; si cita ad esempio un canone di affitto anticipato e pagato a novembre 2016 e di competenza per dieci dodicesimi nel 2017. Nel 2016 la deduzione è consentita per due dodicesimi e i decimi dovrebbero essere dedotti nel 2017 ancorché in tale periodo di imposta non risulti alcuna fattura registrata e pagata.
La struttura contabile è il fulcro nell’ambito del regime per cassa riservato alle imprese minori. L’obbligo dell’annotazione degli incassi e pagamenti con le generalità del soggetto e il riferimento al documento contabile, rappresenta il metodo generale. Le imprese minori hanno tuttavia la facoltà di adottare anche ai fini della determinazione