Assegnazioni, il nodo delle riserve
pD a Telefisco due chiarimenti che interessano le operazioni di assegnazione agevolata. Dopo una prima valutazione possiamo dire che il primo ha il pregio di essere chiaro, anche se manca la risposta al caso analogo nell’ambito della cessione agevolata, mentre il secondo è stato una riproposizione di un passaggio della circolare 37/E del 2016 e quindi purtroppo non aggiunge niente a un tema delicato per gli operatori.
Bene merce
Il caso proposto all’attenzione dell’Agenzia riguarda una situazione di assegnazione agevolata di un bene merce con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Si chiedeva se in sede di assegnazione, la scelta di adottare il valore catastale di 80, potrebbe determinare una componente negativa deducibile di 20. La risposta dell’Agenzia è stata negativa, pertanto tale differenziale non è deducibile. Si tratta di un’indicazione coerente con la circolare 37/E del 2016, in base alla quale il differenziale negativo di reddito assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa sempre che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale in base all’articolo 9 del Tuir. Quindi le componenti deducibili, nel caso di assegnazione agevolata, risultano solo nel caso in cui il valore normale di mercato è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto del bene. In sostanza non è possibile “crearsi” una minusvalenza deducibile usando un valore fiscale agevolato consentito dalla legge. Purtroppo l’Agenzia non ha risposto al caso analogo nell’ipotesi di cessione agevolata di un bene con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Qualora in sede di cessione si scelga di adottare il valore catastale di 80 quale corrispettivo, la minusvalenza fiscale di 20 sarà deducibile? Questa risposta continua a mancare e sarebbe un importante chiarimento da fornire.
Valore di assegnazione
La seconda risposta riguarda il caso di un bene iscritto in contabilità a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200. Si chiedeva di confermare la possibilità di effettuare l’assegnazione agevolata del bene anche quando le riserve presenti nell’ultimo bilancio siano solo pari a 100. In sostanza si chiedeva di chiarire che non devono esserci riserve pari al valore normale del bene (200 nell’esempio) qualora si decida di utilizzare il valore di libro, ai fini contabili, in sede di assegnazione. L’Agenzia si è limitata a ribadire quanto già detto nella circolare 37/E, e cioè che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, ricordando, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall’impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.
Pertanto il dubbio rimane. È evidente che l’Agenzia non può ri- spondere su quale sia il corretto principio contabile di riferimento ma dovrebbe chiarire che non entrerà in valutazioni civilistiche di correttezza dell’assegnazione quando vi sono tutti gli elementi che consentono di calcolare il corretto carico fiscale. Quest’ultimo ha come riferimento il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato in capo alla società, le riserve pari a tale costo di carico (che misurano l’eventuale dividendo in capo al socio) e il valore di assegnazione del bene. Quindi le uniche riserve rilevanti ai fini fiscali sono 100 nell’esempio proposto all’Agenzia. Quindi se le riserve eccedenti il valore di carico del bene non hanno rilevanza fiscale sembrerebbe plausibile effettuare l’assegnazione agevolata di un bene iscritto in contabilità a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200, quando le riserve presenti nell’ultimo bilancio sono pari a 100. Sul punto rimaniamo ancora in attesa di un intervento chiarificatore.