Il Sole 24 Ore

Assegnazio­ni, il nodo delle riserve

- Primo Ceppellini

pD a Telefisco due chiariment­i che interessan­o le operazioni di assegnazio­ne agevolata. Dopo una prima valutazion­e possiamo dire che il primo ha il pregio di essere chiaro, anche se manca la risposta al caso analogo nell’ambito della cessione agevolata, mentre il secondo è stato una riproposiz­ione di un passaggio della circolare 37/E del 2016 e quindi purtroppo non aggiunge niente a un tema delicato per gli operatori.

Bene merce

Il caso proposto all’attenzione dell’Agenzia riguarda una situazione di assegnazio­ne agevolata di un bene merce con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Si chiedeva se in sede di assegnazio­ne, la scelta di adottare il valore catastale di 80, potrebbe determinar­e una componente negativa deducibile di 20. La risposta dell’Agenzia è stata negativa, pertanto tale differenzi­ale non è deducibile. Si tratta di un’indicazion­e coerente con la circolare 37/E del 2016, in base alla quale il differenzi­ale negativo di reddito assume rilevanza ai fini della determinaz­ione del reddito d’impresa sempre che il componente positivo sia stato determinat­o in misura pari al valore normale in base all’articolo 9 del Tuir. Quindi le componenti deducibili, nel caso di assegnazio­ne agevolata, risultano solo nel caso in cui il valore normale di mercato è inferiore al costo fiscalment­e riconosciu­to del bene. In sostanza non è possibile “crearsi” una minusvalen­za deducibile usando un valore fiscale agevolato consentito dalla legge. Purtroppo l’Agenzia non ha risposto al caso analogo nell’ipotesi di cessione agevolata di un bene con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Qualora in sede di cessione si scelga di adottare il valore catastale di 80 quale corrispett­ivo, la minusvalen­za fiscale di 20 sarà deducibile? Questa risposta continua a mancare e sarebbe un importante chiariment­o da fornire.

Valore di assegnazio­ne

La seconda risposta riguarda il caso di un bene iscritto in contabilit­à a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200. Si chiedeva di confermare la possibilit­à di effettuare l’assegnazio­ne agevolata del bene anche quando le riserve presenti nell’ultimo bilancio siano solo pari a 100. In sostanza si chiedeva di chiarire che non devono esserci riserve pari al valore normale del bene (200 nell’esempio) qualora si decida di utilizzare il valore di libro, ai fini contabili, in sede di assegnazio­ne. L’Agenzia si è limitata a ribadire quanto già detto nella circolare 37/E, e cioè che è possibile fruire della disciplina agevolativ­a in esame solo se vi siano riserve disponibil­i di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazio­ne, ricordando, inoltre, che il comportame­nto contabile adottato dall’impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferiment­o.

Pertanto il dubbio rimane. È evidente che l’Agenzia non può ri- spondere su quale sia il corretto principio contabile di riferiment­o ma dovrebbe chiarire che non entrerà in valutazion­i civilistic­he di correttezz­a dell’assegnazio­ne quando vi sono tutti gli elementi che consentono di calcolare il corretto carico fiscale. Quest’ultimo ha come riferiment­o il costo fiscalment­e riconosciu­to del bene assegnato in capo alla società, le riserve pari a tale costo di carico (che misurano l’eventuale dividendo in capo al socio) e il valore di assegnazio­ne del bene. Quindi le uniche riserve rilevanti ai fini fiscali sono 100 nell’esempio proposto all’Agenzia. Quindi se le riserve eccedenti il valore di carico del bene non hanno rilevanza fiscale sembrerebb­e plausibile effettuare l’assegnazio­ne agevolata di un bene iscritto in contabilit­à a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200, quando le riserve presenti nell’ultimo bilancio sono pari a 100. Sul punto rimaniamo ancora in attesa di un intervento chiarifica­tore.

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