Nel plafond di deducibilità entrano subito i prelievi
pDeduzione ampia, dall’imponibile Iri, per i prelievi a carico dell’utile d’esercizio. Nel corso di Telefisco 2017, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel nuovo sistema di tassazione proporzionale delle imprese Irpef, per calcolare il plafond di deducibilità delle distribuzioni di utili, il reddito dell’anno va assunto nel suo importo lordo. La risposta risolve favorevolmente i dubbi sulla possibilità di dedurre gli importi prelevati a carico dell’utile già nell’anno di avvio del regime. Chiarite anche le modalità di calcolo del plafond di deducibilità in caso di perdite fiscali già utilizzate a riduzione dell’imponibile.
Calcoli complessi
Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, che disciplina l’Iri, presenta ancora lacune.
I maggiori interrogativi nascono dal regime dei prelievi, cioè delle somme distribuite a carico dell’utile e delle riserve di utili, che costituiscono, ad un tempo, importi deducibili per la società e redditi integralmente imponibili per i percettori. La norma stabili- sce che i prelievi rilevano nei limiti di un plafond costituito dalla sommatoria degli imponibili assoggettati al 24% dedotte le perdite ancora riportabili a nuovo. Ieri, nel corso di Telefisco, è stato chiesto alle Entrate se, al fine di evitare un calcolo circolare (i prelievi deducibili dipendono dall’imponibile Iri, che a sua volta dipende da quanti prelievi si possono dedurre), nella quantificazione del plafond il reddito dell’esercizio deve essere quantificato al lordo dei prelievi deducibili.
Per illustrare il quesito è stato esposto un esempio. Reddito di impresa (lordo) 100, prelievi in conto utili 70, imponibile Iri 30 (cioè 100-70). Se il plafond fosse costituito dall’imponibile (netto), l’importo deducibile sarebbe limitato a 30 (e non a 70) e si dovrebbe ricostruire matematicamente quel numero che consente di pareggiare importi dedotti e reddito soggetto al 24%.
Deduzione in corso d’anno
L’Agenzia ha confermato la correttezza della deduzione di 70, ritenendo che per il calcolo degli importi deducibili si parte dal reddito di impresa dell’esercizio (lordo): fino all’importo del reddito, cioè, tutti i prelievi possono essere dedotti.
La risposta risolve anche gli interrogativi sulla possibilità di dedurre prelievi in conto utili che, secondo prassi delle imprese Irpef, vengono effettuati in corso d’anno, prima della chiusura del bilancio. Al termine del 2017 queste imprese potranno dedurre, nei limiti del reddito d’impresa conseguito, i prelievi effettuati dai soci in tale anno anche se ancora l’imponibile Iri non si è formato. In pratica, il plafond di deducibilità sarà pari al reddito di impresa dell’anno (da assumere con segno negativo in caso di perdita) più gli imponibili Iri (tassati al 24%) degli anni precedenti meno le perdite riportabili a nuovo.
Le Entrate hanno poi confermato che le perdite vanno sottratte nel calcolo del plafond solo quando sono ancora riportabili. Dopo il loro utilizzo in compensazione, il plafond si determina sommando gli imponibili dichiarati (che sono già al netto delle perdite).