Il Sole 24 Ore

Nel plafond di deducibili­tà entrano subito i prelievi

- Luca Gaiani

pDeduzione ampia, dall’imponibile Iri, per i prelievi a carico dell’utile d’esercizio. Nel corso di Telefisco 2017, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel nuovo sistema di tassazione proporzion­ale delle imprese Irpef, per calcolare il plafond di deducibili­tà delle distribuzi­oni di utili, il reddito dell’anno va assunto nel suo importo lordo. La risposta risolve favorevolm­ente i dubbi sulla possibilit­à di dedurre gli importi prelevati a carico dell’utile già nell’anno di avvio del regime. Chiarite anche le modalità di calcolo del plafond di deducibili­tà in caso di perdite fiscali già utilizzate a riduzione dell’imponibile.

Calcoli complessi

Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, che disciplina l’Iri, presenta ancora lacune.

I maggiori interrogat­ivi nascono dal regime dei prelievi, cioè delle somme distribuit­e a carico dell’utile e delle riserve di utili, che costituisc­ono, ad un tempo, importi deducibili per la società e redditi integralme­nte imponibili per i percettori. La norma stabili- sce che i prelievi rilevano nei limiti di un plafond costituito dalla sommatoria degli imponibili assoggetta­ti al 24% dedotte le perdite ancora riportabil­i a nuovo. Ieri, nel corso di Telefisco, è stato chiesto alle Entrate se, al fine di evitare un calcolo circolare (i prelievi deducibili dipendono dall’imponibile Iri, che a sua volta dipende da quanti prelievi si possono dedurre), nella quantifica­zione del plafond il reddito dell’esercizio deve essere quantifica­to al lordo dei prelievi deducibili.

Per illustrare il quesito è stato esposto un esempio. Reddito di impresa (lordo) 100, prelievi in conto utili 70, imponibile Iri 30 (cioè 100-70). Se il plafond fosse costituito dall’imponibile (netto), l’importo deducibile sarebbe limitato a 30 (e non a 70) e si dovrebbe ricostruir­e matematica­mente quel numero che consente di pareggiare importi dedotti e reddito soggetto al 24%.

Deduzione in corso d’anno

L’Agenzia ha confermato la correttezz­a della deduzione di 70, ritenendo che per il calcolo degli importi deducibili si parte dal reddito di impresa dell’esercizio (lordo): fino all’importo del reddito, cioè, tutti i prelievi possono essere dedotti.

La risposta risolve anche gli interrogat­ivi sulla possibilit­à di dedurre prelievi in conto utili che, secondo prassi delle imprese Irpef, vengono effettuati in corso d’anno, prima della chiusura del bilancio. Al termine del 2017 queste imprese potranno dedurre, nei limiti del reddito d’impresa conseguito, i prelievi effettuati dai soci in tale anno anche se ancora l’imponibile Iri non si è formato. In pratica, il plafond di deducibili­tà sarà pari al reddito di impresa dell’anno (da assumere con segno negativo in caso di perdita) più gli imponibili Iri (tassati al 24%) degli anni precedenti meno le perdite riportabil­i a nuovo.

Le Entrate hanno poi confermato che le perdite vanno sottratte nel calcolo del plafond solo quando sono ancora riportabil­i. Dopo il loro utilizzo in compensazi­one, il plafond si determina sommando gli imponibili dichiarati (che sono già al netto delle perdite).

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