02 REGIME MISTO
Le Entrate confermano un regime misto perché solo le operazioni caratteristiche della attività seguono il criterio di cassa, mentre molti costi saranno ancora deducibili per competenza. Ad esempio ammortamenti, accantonamento del trattamento di fine rapporto del lavoro dipendente, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze, autoconsumo. La competenza può riguardare anche gli oneri di utilità sociale del reddito la contabilità Iva integrandola con le operazioni irrilevanti ai fini di tale imposta. In questo caso devono soltanto essere annotati i mancati pagamenti e i mancati incassi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questi casi nei periodi di imposta successivi dovranno essere registrati separatamente gli effettivi incassi e pagamenti entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui sono avvenuti.
Una ulteriore modalità contabile è rappresentata dal metodo delle registrazioni effettuate ai fini Iva. Tale modalità deve essere adottata mediante opzione vincolante per un triennio. In questo caso l’ incasso e pagamento si presume avvenuto nell’anno della registrazione. L’agenzia delle Entrate ha confermato che una fattura di acquisto, che può essere registrata entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è deducibile dal reddito nel periodo di imposta della registrazione.