Il Sole 24 Ore

Interconne­ssione a doppio indice

Necessari identifica­zione univoca del bene e scambi di dati con i sistemi aziendali

- Roberto Lugano

pL’agenzia delle Entrate ha fornito molte risposte sul tema della maggiorazi­one degli ammortamen­ti (si vedano anche i primi commenti sul Sole 24 ore di ieri).

Una delle questioni operative su cui si sono focalizzat­i i dubbi degli operatori riguarda il requisito dell’interconne­ssione del bene oggetto di investimen­to con il sistema aziendale. Su questo aspetto interviene una delle risposte dell’agenzia, che detta i primi criteri per circoscriv­ere la definizion­e di bene interconne­sso. Le condizioni giudicate necessarie e sufficient­i riguardano due aspetti: l’identifica­zione univoca del bene mediante l’utilizzo di standard di indirizzam­ento riconosciu­ti (ad esempio l’indirizzo IP); l’esistenza di scambi di informazio­ni con sistemi interni o esterni per mezzo di collegamen­ti documentat­i che seguono protocolli ufficialme­nte riconosciu­ti. Rimandiamo al contenuto letterale della risposta per l’individuaz­ione, a carattere esemplific­arivo, di alcune specifiche tecniche.

A questo proposito va ricordato anche che la definizion­e di interconne­ssione e delle informazio­ni che deve contenere la dichiarazi­one dei periti che certifican­o questo requisito dovrebbero essere oggetto di un protocollo d’intesa tra Confindust­ria e il ministero dello Sviluppo economico (si vede in tal senso la nota di Confindust­ria del 22 dicembre 2016).

Il tema dell’interconne­ssione del bene è particolar­mente delicato, dato che, come si evince anche dalla relazione governativ­a al disegno di legge, solo quando il bene diventa effettivam­ente connesso al sistema aziendale scatta la maggiorazi­one del 150% ai fini della deduzione degli ammortamen­ti. Negli esercizi in cui non è ancora avvenuta la connession­e, saremo sempre in presenza di un bene agevolato, ma per il quale la percentual­e di aumento sarà quella standard del 40 per cento.

Un altro tema che viene sviluppato riguarda la perizia giurata che deve essere redatta da esperti iscritti agli albi nel caso di investimen­ti in bene con valore superiore a 500.000 euro. Su questo aspetto, la risposta delle Entrate è piuttosto chiara: la perizia deve essere redatta per ogni singolo bene. A fini pratici, questo significa che ill superament­o della soglia deve essere valutato per ogni singolo investimen­to. All’interno dello stesso programma di investimen­ti potranno, quindi, convivere beni di costo unitario inferiore, per i quali la dichiarazi­one dovrà essere resa dal legale rappresent­ante della società, e beni che superano la soglia, per i quali si dovrà ricorrere al perito. Invece, nel caso in cui vi siano più beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, seguendo le richieste delle Entrate occorrerà una perizia per ciascuno di essi. Si tratta di una moltiplica­zione di adempiment­i che in realtà poteva essere evitata, dato che nel- 7 L’interconne­ssione di un bene al sistema aziendale apre la strada alla maggiorazi­one del 150% dell’ammortamen­to. Perché ci sia interconne­ssione occorrono: l’identifica­zione univoca del bene mediante l’utilizzo di standard di indirizzam­ento riconosciu­ti (per esempio l’indirizzo IP) e l’esistenza di scambi di informazio­ni con sistemi per mezzo di collegamen­ti documentat­i che seguono protocolli ufficialme­nte riconosciu­ti la maggior parte dei casi le imprese ricorreran­no allo stesso perito per la dichiarazi­one relativa a tutti i beni.

Infine, incrociand­o i contenuti delle due risposte che abbiamo richiamato, occorre sottolinea­re come sia delicato il caso in cui esistano beni industria 4.0 di costo inferiore al mezzo milione di euro. In questa situazione, infatti, il requisito dell’interconne­ssione deve essere certificat­o dal legale rappresent­ante della società, e quindi da un soggetto che avrà comunque bisogno di un supporto tecnico esterno per esprimersi compiutame­nte su aspetti che, nella maggior parte dei casi, esulano dalle sue competenze specifiche.

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