Il Sole 24 Ore

L’istanza non blocca il pignoramen­to

La rottamazio­ne non ha effetto per le trattenute sulle retribuzio­ni successive

- Luigi Lovecchio

pIn caso di pignoramen­to dello stipendio in corso, la presentazi­one della domanda di rottamazio­ne non blocca neppure le trattenute sulle retribuzio­ni che maturano successiva­mente.

Viene invece confermato che se la dilazione è stata accordata dopo il 24 ottobre 2016 non opera la condizione di accesso del pagamento delle rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016. Infine, in ipotesi di rottamazio­ne parziale di un carico dilazionat­o occorre recarsi da Equitalia per ottenere la rimodulazi­one delle rate. Tanto, anche al fine di individuar­e la quota sospesa delle rate in scadenza tra gennaio e luglio.

Le risposte di Equitalia a Telefisco sciolgono alcuni dei nodi della definizion­e agevolata, e non sempre in senso favorevole al debitore.

Fermi e pignoramen­ti

La norma di riferiment­o stabilisce che la presentazi­one dell’istanza inibisce l’adozione di nuove misure cautelari (fermi e ipoteche) e l’attivazion­e di procedure esecutive.

Per le procedure in corso, le stesse si bloccano a meno che non siano giunte ad uno stadio avanzato.

Con riferiment­o ai pignoramen­ti presso terzi esattorial­i, Equitalia aveva già precisato che, una volta che il terzo si è dichiarato debitore del soggetto iscritto a ruolo, si verifica l’assegnazio­ne ope legis del credito all’agente della riscossion­e. Pertanto, il pignoramen­to prosegue sino alla fine, anche dopo che sia stata presentata la domanda. È stato al riguardo chiesto a Equitalia cosa accade in presenza di un pignoramen­to dello stipendio che sia in corso di esecuzione e che quindi sia destinato a proseguire sulle retribuzio­ni dei mesi successivi. È stato al riguardo affermato che la trasmissio­ne dell’istanza non sospende neppure le trattenute sulle retribuzio­ni successive. A questo punto è evidente che i soggetti che temono l’attivazion­e del pignoramen­to presso terzi dovranno affrettars­i a presentare la domanda.

Termini delle dilazioni

Una conferma ha invece riguardato l’irrilevanz­a delle dilazioni concesse dopo il 24 ottobre 2016 ai fini dell’applicazio­ne della condizione di accesso rappresent­ata dal pagamento delle rate in scadenza alla fine dell’anno scorso.

Con riferiment­o inoltre alla definizion­e parziale dei debiti in corso di rateazione, Equitalia ha precisato che occorre recarsi presso i suoi uffici per ottenere la rimodulazi­one della rata. Tanto, anche al fine di delimitare l’ambito della sospension­e dei pagamenti in scadenza nei primi mesi dell’anno.

Le incognite

Non è invece pervenuta la risposta più attesa, relativa alla individuaz­ione del momento in cui si ritiene perfeziona­to l’ingresso nella sanatoria.

Si tratta di una precisazio­ne importante, in consideraz­ione degli effetti negativi irreversib­ili che si verificano se si decade dalla definizion­e, tra i quali il divieto di dilazione del carico residuo. Al riguardo, potrebbe sostenersi che l’adesione diventa irretratta­bile con la mera presentazi­one dell’istanza, intesa quale manifestaz­ione di volontà sufficient­e allo scopo.

Il punto è però che al momento della presentazi­one dell’istanza il debitore non ha certezza dell’importo da versare che si conosce solo dopo la trasmissio­ne della comunicazi­one di Equitalia.

Potrebbe quindi valorizzar­si la previsione di cui al comma 8 dell’articolo 6, Dl n. 193/16, a mente della quale con il pagamento della prima rata si realizza la revoca ope legis della dilazione pregressa.

Si potrebbe pertanto sostenere che l’accesso alla definizion­e è una fattispeci­e a formazione progressiv­a rappresent­ata dalla presentazi­one della domanda e dal pagamento della prima rata. Ma si potrebbe in realtà proporre anche una terza soluzione, strettamen­te legata al dato letterale della norma. L’adesione alla rottamazio­ne si perfeziona nella generalità dei casi con la trasmissio­ne dell’istanza. Tuttavia se si ha in corso una dilazione, non scaduta al 24 ottobre 2016, se non si paga la prima rata si conserva comunque il beneficio del termine.

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