Il Sole 24 Ore

Sui ruoli non definiti decide il giudice

- Antonio Iorio

pPer la parte non iscritta a ruolo il contenzios­o prosegue anche se il contribuen­te si avvale della rottamazio­ne, in quanto l’impegno a rinunziare al giudizio non è la rinuncia al ricorso prevista dalla normativa sul processo tributario. Sono definibili anche i ruoli, risultanti dall’estratto di ruolo, che, per qualsivogl­ia ragione, non siano stati sgravati.

Sono questi alcuni dei più interessan­ti chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate sul rapporto tra rottamazio­ne e liti fiscali pendenti in occasione di Telefisco 2017.

Una delle questioni più dibat- tute sin dalla emanazione della disciplina sulla definizion­e delle sanzioni iscritte a ruolo ha riguardato la sorte, in caso di contenzios­o pendente, delle eventuali somme non definite

L’ipotesi più frequente è rappresent­ata dalla soccombenz­a del contribuen­te nel giudizio di primo grado, per il quale ha presentato appello: in questi casi, vengono iscritti a ruolo i 2/3 della maggiore imposta e sanzioni pretese.

In caso di definizion­e sicurament­e il contribuen­te potrà rottamare i 2/3 delle sanzioni iscritte a ruolo, pagando le relative imposte. Restava il dubbio sulla rilevanza dell’impegno a rinunciare al giudizio rispetto all’altro terzo non iscritto a ruolo (e quindi non “rottamabil­e”)

Da più parti si è ipotizzato, che, dovendo il contribuen­te rinunciare al ricorso, a norma dell’articolo 44, Dlgs n. 546/92, il giudizio non potrebbe proseguire, con la conseguenz­a che egli avrebbe dovuto corrispond­ere anche l’altro terzo non iscritto con le relative sanzioni (non rottamabil­i)

L’Agenzia invece ha chiarito che l’impegno a rinunciare al giudizio previsto dalla normativa sulla definizion­e, non coincide con la rinuncia al ricorso del contenzios­o tributario e, di conseguenz­a, il giudizio prose- gue per la parte non definita. Successiva­mente, se il contribuen­te dovesse soccombere, verserà l’ulteriore terzo e le sanzioni (risparmian­do così le sanzioni sui precedenti 2/3 rottamate), se, invece, dovesse vedersi accolta la pretesa non pagherà nulla del terzo restante ma ovviamente non potrà richiedere il rimborso di quanto rottamato

I medesimi effetti si verificano in caso di soccombenz­a parziale la cui adesione alla definizion­e non comporta l’estinzione del giudizio.

Differente­mente, se il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controvers­ia, ces- sa integralme­nte la materia del contendere. È il caso, ad esempio, dell’impugnazio­ne di una cartella, in attesa del giudizio di primo grado o di soccombenz­a, o ancora di qualunque decisione sfavorevol­e di secondo grado dopo la quale è prevista l’iscrizione a ruolo dell’intera imposta e delle sanzioni pretese.

In tale contesto, ancorché l’Agenzia non abbia fornito, al riguardo, una specifica risposta, vi è da ritenere che della scelta di optare per la rottamazio­ne e quindi della rinuncia a proseguire il giudizio, non occorra informare il giudice presso cui la lite è pendente. Fa eccezione, evidenteme­nte, l’ipotesi in cui venga corrispost­a l’intera pretesa e quindi si verificher­à la cessazione della materia del contendere che dovrà essere dichiarata dal giudice.

Nel caso in cui il contribuen­te abbia, invece, ottenuto un esito favorevole in contenzios­o e quindi non ha alcun debito con l’erario, potrebbe avere comunque la possibilit­à di rottamare.

Secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, ove per qualsivogl­ia ritardo, anche dovuto ai tempi previsti dalla normativa (novanta giorni dalla notificazi­one della sentenza) l’iscrizione a ruolo risulti ancora pendente, il contribuen­te potrà comunque accedere alla rottamazio­ne.

Va da sé che in questa ipotesi dovrà valutare l’opportunit­à di soccombere nei gradi successivi di giudizio, nonostante l’accoglimen­to del ricorso.

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