Sui ruoli non definiti decide il giudice
pPer la parte non iscritta a ruolo il contenzioso prosegue anche se il contribuente si avvale della rottamazione, in quanto l’impegno a rinunziare al giudizio non è la rinuncia al ricorso prevista dalla normativa sul processo tributario. Sono definibili anche i ruoli, risultanti dall’estratto di ruolo, che, per qualsivoglia ragione, non siano stati sgravati.
Sono questi alcuni dei più interessanti chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate sul rapporto tra rottamazione e liti fiscali pendenti in occasione di Telefisco 2017.
Una delle questioni più dibat- tute sin dalla emanazione della disciplina sulla definizione delle sanzioni iscritte a ruolo ha riguardato la sorte, in caso di contenzioso pendente, delle eventuali somme non definite
L’ipotesi più frequente è rappresentata dalla soccombenza del contribuente nel giudizio di primo grado, per il quale ha presentato appello: in questi casi, vengono iscritti a ruolo i 2/3 della maggiore imposta e sanzioni pretese.
In caso di definizione sicuramente il contribuente potrà rottamare i 2/3 delle sanzioni iscritte a ruolo, pagando le relative imposte. Restava il dubbio sulla rilevanza dell’impegno a rinunciare al giudizio rispetto all’altro terzo non iscritto a ruolo (e quindi non “rottamabile”)
Da più parti si è ipotizzato, che, dovendo il contribuente rinunciare al ricorso, a norma dell’articolo 44, Dlgs n. 546/92, il giudizio non potrebbe proseguire, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto corrispondere anche l’altro terzo non iscritto con le relative sanzioni (non rottamabili)
L’Agenzia invece ha chiarito che l’impegno a rinunciare al giudizio previsto dalla normativa sulla definizione, non coincide con la rinuncia al ricorso del contenzioso tributario e, di conseguenza, il giudizio prose- gue per la parte non definita. Successivamente, se il contribuente dovesse soccombere, verserà l’ulteriore terzo e le sanzioni (risparmiando così le sanzioni sui precedenti 2/3 rottamate), se, invece, dovesse vedersi accolta la pretesa non pagherà nulla del terzo restante ma ovviamente non potrà richiedere il rimborso di quanto rottamato
I medesimi effetti si verificano in caso di soccombenza parziale la cui adesione alla definizione non comporta l’estinzione del giudizio.
Differentemente, se il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia, ces- sa integralmente la materia del contendere. È il caso, ad esempio, dell’impugnazione di una cartella, in attesa del giudizio di primo grado o di soccombenza, o ancora di qualunque decisione sfavorevole di secondo grado dopo la quale è prevista l’iscrizione a ruolo dell’intera imposta e delle sanzioni pretese.
In tale contesto, ancorché l’Agenzia non abbia fornito, al riguardo, una specifica risposta, vi è da ritenere che della scelta di optare per la rottamazione e quindi della rinuncia a proseguire il giudizio, non occorra informare il giudice presso cui la lite è pendente. Fa eccezione, evidentemente, l’ipotesi in cui venga corrisposta l’intera pretesa e quindi si verificherà la cessazione della materia del contendere che dovrà essere dichiarata dal giudice.
Nel caso in cui il contribuente abbia, invece, ottenuto un esito favorevole in contenzioso e quindi non ha alcun debito con l’erario, potrebbe avere comunque la possibilità di rottamare.
Secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, ove per qualsivoglia ritardo, anche dovuto ai tempi previsti dalla normativa (novanta giorni dalla notificazione della sentenza) l’iscrizione a ruolo risulti ancora pendente, il contribuente potrà comunque accedere alla rottamazione.
Va da sé che in questa ipotesi dovrà valutare l’opportunità di soccombere nei gradi successivi di giudizio, nonostante l’accoglimento del ricorso.