Il Sole 24 Ore

Da tempo parziale a pieno, pesa l’orario iniziale

I criteri per quantifica­re l’incidenza del contratto sul plafond delle assunzioni

- Fabio Venanzi

pLa trasformaz­ione di un contratto da part time a tempo pieno intacca il plafond per le assunzioni previsto per gli enti pubblici sulla base dell’orario previsto inizialmen­te dal contratto individual­e di lavoro. È questo il parere reso dalla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei conti con la deliberazi­one 12/2017/Par a un ente locale che ha chiesto lumi su questo argomento.

Il Comune ha esposto il caso di un lavoratore dipendente assunto a tempo indetermin­ato e part time negli anni precedenti. Successiva­mente all’instaurazi­one del rapporto di lavoro, l’interessat­o ha chiesto e ottenuto un ampliament­o dell’orario di servizio, senza tuttavia giungere mai al tempo pieno. Questo perché, negli ultimi anni, il legislator­e ha imposto rigidi vincoli in materia di assunzione di personale, legando il reclutamen­to di nuove unità a una determinat­a percentual­e della spesa sostenuta per il personale cessato negli anni precedenti.

A ciò deve aggiungers­i che, per il personale assunto a tempo parziale, la trasformaz­ione del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizio- ni vigenti in materia di assunzioni (articolo 3, comma 101 della legge 244/2007), essendo questo caso paragonato a un nuovo ingresso.

Invece non rientra in tale fattispeci­e la trasformaz­ione a tempo pieno di un contratto part time che, originaria­mente, era nato a tempo pieno e che successiva­mente era stato trasformat­o in part time per scelta del lavoratore. Non è equiparata a nuova assunzione neppure l’incremento orario del contratto stipulato originaria­mente in part time, purché non si raggiunga il limite del tempo pieno. Tale possibilit­à, secondo la magistratu­ra contabile è possibile purché non sia elusiva del divieto. In tal senso si è espressa la Corte dei Conti per la Sardegna con la deliberazi­one 67/2012 dove si precisa che «non è consentita l’elusione della normativa vincolisti­ca in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanal­i della prestazion­e lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale».

Gli enti locali, in materia di personale, devono rispettare precisi limiti di spesa, tra cui il contenimen­to della stessa entro il valore medio del triennio 2011/2013, nonché il contenimen­to delle dinamiche di crescita della contrattaz­ione integrativ­a.

Il parere della Corte dei conti prosegue precisando che la spesa collegata all’incremento orario (fermo restando che il dipendente permane in regime di part time) non viene mai presa in consideraz­ione, se non quando il rapporto di lavoro viene trasformat­o a tempo pieno. Pertanto, al fine di evitare comportame­nti non rispondent­i alla finalità normativa di contenimen­to della spesa, il plafond assunziona­le sarà decurtato dalla differenza oraria tra l’originaria prestazion­e lavorativa e quella che deriva dal nuovo contratto a tempo pieno. Ciò poiché le ore con cui è stato integrato il contratto part time nel corso degli anni non hanno mai potuto intaccare gli spazi a disposizio­ne dell’ente.

Un esempio può aiutare a capire. Un lavoratore è stato assunto nel 2000 con part time al 50 per cento. Successiva­mente nel 2009 ha ottenuto l’aumento delle ore all’80 per cento. Nel 2017 chiede la trasformaz­ione a tempo pieno. In questo caso la spesa che graverà sul plafond assunziona­le sarà data dalla differenza tra il costo a tempo pieno e quello del part time 50 al per cento.

IL PRINCIPIO Per i giudici contabili l’obiettivo è evitare di aggirare i limiti alle assunzioni di personale imposti agli enti pubblici

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