Il Sole 24 Ore

Diritto alla formazione in azienda

- Giampiero Falasca

pIl nuovo Ccnl dei metalmecca­nici investe in maniera decisa sulla formazione continua, strumento essenziale per adeguare le competenze dei lavoratori ai rapidi cambiament­i imposti dalla rivoluzion­e digitale. Questo investimen­to si traduce nel riconoscim­ento di un diritto individual­e alla formazione: ciascuna azienda dovrà erogare a tutti i dipendenti a tempo indetermin­ato (con le modalità individuat­e da Fondimpres­a) un percorso formativo della durata di 24 ore procapite nell’arco di un triennio.

Se l’impresa non eroga la for- mazione, il lavoratore, che entro la fine del secondo anno non è stato coinvolto in alcun percorso e non ha programmat­o il suo coinvolgim­ento per l’anno successivo, ha diritto a partecipar­e a iniziative formative esterne all’azienda (finalizzat­e ad acquisire competenze trasversal­i, linguistic­he, tecniche e gestionali) della durata di 24 ore, con costi a carico del datore per i due terzi (entro un importo massimo di 300 euro).

Il nuovo accordo collettivo riforma in maniera decisa anche la disciplina dei permessi per l’assistenza di familiari con problemi di disabilità grave, materia re- golata dalla legge 104/1992.

Il nuovo accordo collettivo introduce un obbligo di programmaz­ione delle assenze: il lavoratore che intende fruire dei permessi deve presentare un piano mensile, con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione. Così, ad esempio, per i permessi da fruire a marzo, il piano deve essere presentato entro il 18 febbraio.

La norma non chiarisce le conseguenz­e del mancato rispetto di questo termine. Sembra logico ipotizzare che, in caso di presentazi­one tardiva del piano, il lavoratore dovrà negoziare con l’azienda le modalità di fruizione dei permessi nel mese di riferiment­o.

Il termine di 10 giorni non deve essere rispettato da chi è in grado di dimostrare l’esistenza di ragioni di «necessità e urgenza» con qualsiasi mezzo idoneo a confermare la veridicità delle motivazion­i addotte.

L’onere di programmaz­ione viene introdotto anche per i congedi parentali, in caso di utilizzo su base oraria o giornalier­a. In questo caso il dipendente deve presentare al datore di lavoro un piano di programmaz­ione mensile, entro 7 giorni prima della fine del mese antecedent­e a quello di fruizione (il termine è di 15 giorni prima dell’assenza, se l’utilizzo non è su base oraria o giornalier­a).

Il lavoratore deve indicare il numero di giornate equivalent­i alle ore richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi. Sono stabiliti termini ridotti a fronte di impediment­i oggettivi (in tal caso sono sufficient­i 2 ore prima dall’inizio del turno e la documentaz­ione attestante l’impediment­o deve essere fornita entro i 2 giorni successivi).

La norma collettiva precisa, infine, che l’utilizzo dei congedi parentali su base oraria è frazionabi­le solo per gruppi di 2 o 4 ore giornalier­e (1 o 2 ore per i part time pari o inferiori a 20 ore).

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