Il Sole 24 Ore

Pena accessoria mai sotto il minimo

La Corte di cassazione precisa le modalità di determinaz­ione della misura Ma la sanzione penale che viene applicata può essere inferiore

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

pLa pena accessoria per i reati tributari non può essere irrogata in misura al di sotto del minimo previsto, anche se la sanzione penale edittale è di durata inferiore.

La previsione, come nel caso dei reati tributari, di un minimo per la misura accessoria espresso con la formula letterale «non inferiore a», anziché con l’individuaz­ione di un determinat­o periodo esatto, rappresent­a comunque un limite invalicabi­le al di sotto del quale il giudice non può scendere

Ad affermarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 4916 depositata ieri. Un contribuen­te veniva condannato in primo grado a un anno di reclusione per il reato di indebita compensazi­one (articolo 10 quater, Dlgs 74/2000), oltre alle pene accessorie (interdizio­ne dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, incapacità di contrattar­e con la Pa, interdizio­ne dalle funzioni di assistenza e rappresent­anza tributaria). La Corte di appello riduceva la pena principale a otto mesi di reclusione mentre confermava quelle accessorie. Avverso la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando che il giudice territoria­le, nonostante avesse ridotto la pena principale, non riduceva c anche quelle accessorie.

La Suprema Corte ha innanzitut­to rilevato che per i reati tributari, in base all’articolo 12, Dlgs 74/2000, tutte le pene accessorie possono essere irrogate entro una fascia compresa fra un minimo e un massimo. Fa eccezione solo la pena accessoria dell'interdizio­ne dall’ufficio di componente delle commission­i tributarie che prevede infatti l’interdizio­ne perpetua.

In tale contesto, si inserisce l’articolo 37 del Codice penale secon- do cui quando la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressame­nte determinat­a, questa deve essere di entità eguale a quella della principale inflitta. In nessun caso essa può oltrepassa­re il limite minimo e massimo stabiliti per ciascuna pena accessoria.

Secondo un orientamen­to della giurisprud­enza di legittimit­à, nella «durata espressame­nte determinat­a» occorre ricomprend­ere anche i casi in cui la legge contempli un minimo e un massimo, spettando al giudice decidere in relazione alla gravità del reato, entro l’intervallo temporale.

In base ad un diverso orientamen­to, invece, l’indicazion­e nella pena accessoria di un minimo ed un massimo non rappresent­a una «durata espressame­nte determinat­a».

I giudici di legittimit­à, discostand­osi da questo secondo indi-

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