Il Sole 24 Ore

Voluntary, pronto il modello Domande al via dal 7 febbraio

Pronto il kit delle Entrate per l’invio telematico delle istanze - Nuova domanda per chi ha usato il vecchio prospetto Collaborat­ivi i Paesi con i quali è entrato in vigore un accordo prima del 24 ottobre 2016

- Antonio Longo e Antonio Tomassini

pPronte le specifiche tecniche e il canale telematico per inviare le istanze di voluntary disclosure, che aprirà ufficialme­nte i battenti il 7 febbraio. Il provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate di ieri segue i chiariment­i forniti durante Telefisco (in particolar­e su calcolo delle sanzioni e condizioni di accesso alla procedura) e completa il kit per avviare la voluntary 2.0 che, invero, ha riscosso scarso successo sinora. I contribuen­ti che, per accedere alla procedura hanno già inviato il “vecchio” modello, a seguito dell’apertura del canale telematico dovranno provvedere a trasmetter­e la nuova versione pubblicata sul sito delle Entrate.

Approvate anche alcune modifiche alle istruzioni per la compilazio­ne del modello di istanza al fine di rendere più esaustive le indicazion­i relative ai maggiori imponibili Irpef, alle maggiori imposte e relative sanzioni nel caso in cui sia dovuto il contributo di solidariet­à. Ai fini delle imposte sostitutiv­e, dell’Ivie e dell’Ivafe è dovuta, in relazione a ogni annualità oggetto della procedura, un’unica sanzione; con la conseguenz­a che, nel caso di contestual­e presenza, per lo stesso anno, di imposte sostitutiv­e, Ivie o Ivafe (o almeno due di esse), la sanzione dovrà essere calcolata sulla somma di tutte le maggiori imposte.

Vi è poi una importante rettifica che allinea le istruzioni al dato normativo, con riferiment­o all’in- dividuazio­ne dei Paesi black list «collaborat­ivi» e conferma le difficoltà di applicare i benefici massimi a Paesi come Panama e Bermuda. Infatti, ai sensi del nuovo articolo 5-octies, comma 1, lett. h), del Dl 167/1990 si consideran­o collaborat­ivi i Paesi che hanno stipulato con l’Italia accordi sull’effettivo scambio di informazio­ni entrati in vigore prima dell’articolo 7 del Dl 193/2016 (prima del 24 ottobre 2016). Nelle precedenti istruzioni, invece, l’Agenzia andava oltre il tenore letterale della legge laddove considerav­a collaborat­ivi i Paesi che, prima dell’entrata in vigore del decreto, avessero (meramente) stipulato con l’Italia accordi fiscali, a prescinder­e dalla data di entrata in vigore di tali accordi. Sul punto occorrereb­be una modifica che agevoli il compito dell’interprete (e dell’aderente) che preveda come data “spartiacqu­e” – per l’accesso ai maggiori benefici premiali – non quella di entrata in vigore dell’accordo ma quella della sua stipula consentend­o l’inclusione di questi Paesi tra quelli “collaborat­ivi”. Inoltre andrebbero garantiti i medesimi benefici anche in caso di asset detenuti in Stati che prevedono scambi di informazio­ni “assimilabi­li” a quelli previsti dalla norma.

Rimangono aperte tutte le tematiche che ruotano attorno alla autoliquid­azione (facoltativ­a), che si spera venga facilitata con l’introduzio­ne di uno specifico software. L’autoliquid­azione, in assenza di un preventivo contraddit­torio con l’Agenzia, potrebbe infatti comportare maggiori responsabi­lità e oneri in caso di errori rispetto all’ipotesi in cui sia l’Ufficio a procedere. Peraltro le eventuali divergenze potrebbero dipendere da condizioni di incertezza giuridico-interpreta­tiva o dal (legittimo) scomputo di crediti per imposte estere che, in linea di principio, potrebbero condurre alla disapplica­zione delle sanzioni ex articolo 10 dello Statuto e 6 Dlgs 472/1997 (o quanto meno all’attivazion­e di un contraddit­torio prima di richiedere maggiorazi­oni). Resta il tema di come determinar­e il cumulo giuridico per le sanzioni RW, rispetto alle quali nella procedura di autoliquid­azione sembrerebb­e esservi un’apertura alla sua piena applicazio­ne.

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