Voluntary, pronto il modello Domande al via dal 7 febbraio
Pronto il kit delle Entrate per l’invio telematico delle istanze - Nuova domanda per chi ha usato il vecchio prospetto Collaborativi i Paesi con i quali è entrato in vigore un accordo prima del 24 ottobre 2016
pPronte le specifiche tecniche e il canale telematico per inviare le istanze di voluntary disclosure, che aprirà ufficialmente i battenti il 7 febbraio. Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate di ieri segue i chiarimenti forniti durante Telefisco (in particolare su calcolo delle sanzioni e condizioni di accesso alla procedura) e completa il kit per avviare la voluntary 2.0 che, invero, ha riscosso scarso successo sinora. I contribuenti che, per accedere alla procedura hanno già inviato il “vecchio” modello, a seguito dell’apertura del canale telematico dovranno provvedere a trasmettere la nuova versione pubblicata sul sito delle Entrate.
Approvate anche alcune modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello di istanza al fine di rendere più esaustive le indicazioni relative ai maggiori imponibili Irpef, alle maggiori imposte e relative sanzioni nel caso in cui sia dovuto il contributo di solidarietà. Ai fini delle imposte sostitutive, dell’Ivie e dell’Ivafe è dovuta, in relazione a ogni annualità oggetto della procedura, un’unica sanzione; con la conseguenza che, nel caso di contestuale presenza, per lo stesso anno, di imposte sostitutive, Ivie o Ivafe (o almeno due di esse), la sanzione dovrà essere calcolata sulla somma di tutte le maggiori imposte.
Vi è poi una importante rettifica che allinea le istruzioni al dato normativo, con riferimento all’in- dividuazione dei Paesi black list «collaborativi» e conferma le difficoltà di applicare i benefici massimi a Paesi come Panama e Bermuda. Infatti, ai sensi del nuovo articolo 5-octies, comma 1, lett. h), del Dl 167/1990 si considerano collaborativi i Paesi che hanno stipulato con l’Italia accordi sull’effettivo scambio di informazioni entrati in vigore prima dell’articolo 7 del Dl 193/2016 (prima del 24 ottobre 2016). Nelle precedenti istruzioni, invece, l’Agenzia andava oltre il tenore letterale della legge laddove considerava collaborativi i Paesi che, prima dell’entrata in vigore del decreto, avessero (meramente) stipulato con l’Italia accordi fiscali, a prescindere dalla data di entrata in vigore di tali accordi. Sul punto occorrerebbe una modifica che agevoli il compito dell’interprete (e dell’aderente) che preveda come data “spartiacque” – per l’accesso ai maggiori benefici premiali – non quella di entrata in vigore dell’accordo ma quella della sua stipula consentendo l’inclusione di questi Paesi tra quelli “collaborativi”. Inoltre andrebbero garantiti i medesimi benefici anche in caso di asset detenuti in Stati che prevedono scambi di informazioni “assimilabili” a quelli previsti dalla norma.
Rimangono aperte tutte le tematiche che ruotano attorno alla autoliquidazione (facoltativa), che si spera venga facilitata con l’introduzione di uno specifico software. L’autoliquidazione, in assenza di un preventivo contraddittorio con l’Agenzia, potrebbe infatti comportare maggiori responsabilità e oneri in caso di errori rispetto all’ipotesi in cui sia l’Ufficio a procedere. Peraltro le eventuali divergenze potrebbero dipendere da condizioni di incertezza giuridico-interpretativa o dal (legittimo) scomputo di crediti per imposte estere che, in linea di principio, potrebbero condurre alla disapplicazione delle sanzioni ex articolo 10 dello Statuto e 6 Dlgs 472/1997 (o quanto meno all’attivazione di un contraddittorio prima di richiedere maggiorazioni). Resta il tema di come determinare il cumulo giuridico per le sanzioni RW, rispetto alle quali nella procedura di autoliquidazione sembrerebbe esservi un’apertura alla sua piena applicazione.