Il Sole 24 Ore

Stop al «fair value», derivati tassati solo alla scadenza

Stabilita l’irrilevanz­a fiscale del «fair value» dei titoli speculativ­i iscritti in bilancio

- Bontempo e Miele

pN ella fase transitori­a di passaggio al 2016, l’iscrizione in bilancio del fair value dei derivati speculativ­i non determina effetti fiscali immediati, ma la tassazione o la deduzione dei relativi valori avverrà solo al momento del realizzo. È una delle novità più significat­ive recate dall’emendament­o governativ­o n. 13.0.2000 al decreto Milleproro­ghe annunciato dal vice ministro dell’Economia Luigi Casero due giorni fa a Telefisco. Emendament­o finalizzat­o a garantire, il linea di principio, la confluenza su un’unica direzione della rappresent­azione dei fatti aziendali per bilancio e dichiarazi­one dei redditi.

Il riconoscim­ento fiscale della nuova rappresent­azione contabile degli strumenti finanziari derivati è operato mediante alcuni interventi di carattere generale riguardant­i le modalità di determinaz­ione del reddito complessiv­o e da un’opera di restyling della norma del Tuir destinata a quelle che storicamen­te erano indentific­ate come operazioni fuori bilancio (articolo 112).

Il nuovo scenario prevede il riconoscim­ento fiscale delle qualificaz­ioni, imputazion­i temporali e classifica­zioni dettate dai nuovi principi contabili nazionali, come peraltro già avviene per i soggetti Ias adopter. I riflessi più immediati di tale scelta sono l’identifica­zione tra gli asset dell’azienda fiscale degli strumenti finanziari derivati sulla base della loro iscrivibil­ità in bilancio (anche se incorporat­i in altri contratti) e la riconducib­ilità degli stessi tra i due insiemi fiscali di operazioni con finalità speculativ­a o di copertura, in base al (corretto) comportame­nto contabile adottato.

Dal punto di vista formale, la nuova versione dell’articolo 112 del Tuir prende atto dell’assenza tra le nuove rappresent­azioni contabili delle operazioni fuori bilancio, inglobando nel nuovo testo la locuzione «strumento finanziari­o derivato».

In relazione alle operazioni speculativ­e, focalizzan­dosi sugli aspetti valutativi, emer- ge come la proposta emendativa rimuove il limite di deducibili­tà fiscale dei componenti negativi, prendendo atto di una nuova realtà contabile che, superando un’interpreta­zione ortodossa del principio di prudenza, registra in conto economico anche i plusvalori latenti degli strumenti speculativ­i.

Passando, invece, alle norme che disciplina­no i derivati sottoscrit­ti per proteggere l’impresa dai rischi connessi alla propria operativit­à, mentre i riflessi fiscali della rilevazion­e delle «coperture di fair value» continuano a essere riconducib­ili al principio di valutazion­e simmetrica contenuto nel comma 4 dell’articolo 112 (che non ha subito modifiche), secondo cui il driver del trattament­o fiscale è costituto dal regime applicabil­e allo strumento sottostant­e, l’individuaz­ione delle modalità con cui concorrono all’Ires gli oneri/proventi derivanti dalla contabiliz­zazione in bilancio delle coperture riguardant­i flussi finanziari futuri (o operazioni programmat­e) richiede l’integrazio­ne del dato letterale con una visione sistematic­a che tenga anche conto delle previsioni per i soggetti Ifrs del decreto 8 giugno 2011.

Definito il quadro a regime, per evitare che il mix di applicazio­ne di regole nuove e vecchie generasse fenomeni di tassazione anomala, l’emendament­o prevede un regime ad hoc per i derivati detenuti con finalità speculativ­a. Consideran­do i comportame­nti contabili differenti (iscrizione o meno tra le voci del bilancio), l’emendament­o prevede una deroga alla regola generale del transitori­o, secondo cui le operazioni pregresse si chiudono con l’impostazio­ne fiscale precedente.

In particolar­e, è stabilito che: 1 la valutazion­e dei derivati non iscritti (precedente­mente) assume rilievo ai fini della determinaz­ione del reddito al momento del realizzo; 1 la valutazion­e dei derivati iscritti (precedente­mente) mantiene il precedente trattament­o fiscale (ad esempio, resta valido il limite alla deduzione dei componenti negativi di origine valutativa).

L’estensione del regime transitori­o anche in materia di Irap conferma come anche per l’imposta regionale possa considerar­si superato il doppio binario derivante dalla clausola di invarianza contenuta nel Dlgs 139/2015 e risulti ancora “vitale” il principio di presa diretta dal nuovo bilancio Oic.

IRAP L’estensione del regime transitori­o conferma che anche per l’imposta regionale deve ritenersi superato il doppio binario

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