Stop al «fair value», derivati tassati solo alla scadenza
Stabilita l’irrilevanza fiscale del «fair value» dei titoli speculativi iscritti in bilancio
pN ella fase transitoria di passaggio al 2016, l’iscrizione in bilancio del fair value dei derivati speculativi non determina effetti fiscali immediati, ma la tassazione o la deduzione dei relativi valori avverrà solo al momento del realizzo. È una delle novità più significative recate dall’emendamento governativo n. 13.0.2000 al decreto Milleproroghe annunciato dal vice ministro dell’Economia Luigi Casero due giorni fa a Telefisco. Emendamento finalizzato a garantire, il linea di principio, la confluenza su un’unica direzione della rappresentazione dei fatti aziendali per bilancio e dichiarazione dei redditi.
Il riconoscimento fiscale della nuova rappresentazione contabile degli strumenti finanziari derivati è operato mediante alcuni interventi di carattere generale riguardanti le modalità di determinazione del reddito complessivo e da un’opera di restyling della norma del Tuir destinata a quelle che storicamente erano indentificate come operazioni fuori bilancio (articolo 112).
Il nuovo scenario prevede il riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni dettate dai nuovi principi contabili nazionali, come peraltro già avviene per i soggetti Ias adopter. I riflessi più immediati di tale scelta sono l’identificazione tra gli asset dell’azienda fiscale degli strumenti finanziari derivati sulla base della loro iscrivibilità in bilancio (anche se incorporati in altri contratti) e la riconducibilità degli stessi tra i due insiemi fiscali di operazioni con finalità speculativa o di copertura, in base al (corretto) comportamento contabile adottato.
Dal punto di vista formale, la nuova versione dell’articolo 112 del Tuir prende atto dell’assenza tra le nuove rappresentazioni contabili delle operazioni fuori bilancio, inglobando nel nuovo testo la locuzione «strumento finanziario derivato».
In relazione alle operazioni speculative, focalizzandosi sugli aspetti valutativi, emer- ge come la proposta emendativa rimuove il limite di deducibilità fiscale dei componenti negativi, prendendo atto di una nuova realtà contabile che, superando un’interpretazione ortodossa del principio di prudenza, registra in conto economico anche i plusvalori latenti degli strumenti speculativi.
Passando, invece, alle norme che disciplinano i derivati sottoscritti per proteggere l’impresa dai rischi connessi alla propria operatività, mentre i riflessi fiscali della rilevazione delle «coperture di fair value» continuano a essere riconducibili al principio di valutazione simmetrica contenuto nel comma 4 dell’articolo 112 (che non ha subito modifiche), secondo cui il driver del trattamento fiscale è costituto dal regime applicabile allo strumento sottostante, l’individuazione delle modalità con cui concorrono all’Ires gli oneri/proventi derivanti dalla contabilizzazione in bilancio delle coperture riguardanti flussi finanziari futuri (o operazioni programmate) richiede l’integrazione del dato letterale con una visione sistematica che tenga anche conto delle previsioni per i soggetti Ifrs del decreto 8 giugno 2011.
Definito il quadro a regime, per evitare che il mix di applicazione di regole nuove e vecchie generasse fenomeni di tassazione anomala, l’emendamento prevede un regime ad hoc per i derivati detenuti con finalità speculativa. Considerando i comportamenti contabili differenti (iscrizione o meno tra le voci del bilancio), l’emendamento prevede una deroga alla regola generale del transitorio, secondo cui le operazioni pregresse si chiudono con l’impostazione fiscale precedente.
In particolare, è stabilito che: 1 la valutazione dei derivati non iscritti (precedentemente) assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; 1 la valutazione dei derivati iscritti (precedentemente) mantiene il precedente trattamento fiscale (ad esempio, resta valido il limite alla deduzione dei componenti negativi di origine valutativa).
L’estensione del regime transitorio anche in materia di Irap conferma come anche per l’imposta regionale possa considerarsi superato il doppio binario derivante dalla clausola di invarianza contenuta nel Dlgs 139/2015 e risulti ancora “vitale” il principio di presa diretta dal nuovo bilancio Oic.
IRAP L’estensione del regime transitorio conferma che anche per l’imposta regionale deve ritenersi superato il doppio binario