Il Sole 24 Ore

Esoneri limitati per l’invio dei dati sulle fatture

Esclusi solo piccoli agr icoltor i montani e forfetar i

- Rizzardi

pLe risposte delle Entrate sulla trasmissio­ne telematica dei dati delle fatture ci aiutano a capire l’interconne­ssione tra il Dlgs 127/2015 e il Dl 193/2016, confermand­o però la totale mancanza di sistematic­ità delle nuove regole.

È la prima volta nel nostro ordinament­o, e verosimilm­ente rispetto al resto del mondo, che lo stesso adempiment­o è previsto sia per obbligo che per opzione. Lo si era intuito per la mancanza di un provvedime­nto dell’Agenzia che definisca modalità e tracciato record per la trasmissio­ne dei dati: la risposta dice che entrambi gli adempiment­i devono intendersi disciplina­ti dai provvedime­nti delle Entrate del 28 ottobre e 1° dicembre, da cui l’opportunit­à di un breve provvedime­nto ex Dl 193 che formuli il rinvio alla struttura delle comunicazi­oni opzionali.

Questa risposta concorre a determinar­e la scelta dei titolari di partita Iva che non tengono il registro dei corrispett­ivi; tra questi la quasi totalità dei lavoratori autonomi ma anche le imprese che per la tipologia delle loro prestazion­i non hanno rapporti con il pubblico e quindi non tengono il registro dei corrispett­ivi. In altri termini, poiché la trasmissio­ne dei dati è identica sia per obbligo che per opzione, tanto vale ricordarsi di manifestar­e la scelta in tal senso entro il 31 marzo, “portando a casa” i vantaggi previsti dal Dlgs 127: 1 rimborso dell’Iva a credito entro tre mesi dalla presentazi­one della dichiarazi­one, anche senza le condizioni poste dagli articoli 30 e 38-bis della legge Iva; 1 riduzione di due anni dei termini di accertamen­to, ai fini Iva e imposte dirette. Vantaggio condiziona­to alla tracciabil­ità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, nei modi stabiliti con Dm Economia non ancora adottato.

Il secondo grande tema riguarda gli esoneri, consideran­do che nessun adempiment­o ha un senso se costa più del bene giuridico che si intende proteggere. La legge parla solo degli agricoltor­i “minori” nelle zone montane e nelle risposte a Tele- fisco l’Agenzia si è espressa anche a favore dei soggetti forfetari, in quanto non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazi­one Iva.

Ma questa situazione esiste anche nell’articolo 34, comma 6 della legge Iva, che esonera i produttori agricoli con volume d’affari sino a 7mila euro da tutti gli obblighi documental­i e contabili, compresa la dichiarazi­one annuale. Se pertanto questo esonero “amministra­tivo” compete anche ai piccoli agricoltor­i non domiciliat­i nelle zone montane,

SCELTA QUASI OBBLIGATA Per i titolari di partita Iva che non tengono il registro dei corrispett­ivi è meglio aderire all’opzione che offre una serie di vantaggi

non si capisce perché il legislator­e abbia voluto parlare di loro e in un modo circoscrit­to.

Un’altra risposta di sicuro interesse è quella relativa all’esonero assoluto per le operazioni non documentat­e con fattura.

Arriviamo così alla scomparsa di tutti gli altri esoneri, non dimentican­do che occorre provvedere ancora per il 2016: il provvedime­nto delle Entrate del 6 aprile 2016 ha infatti disposto solo per il 2015 gli esoneri per le Pa, per le operazioni al dettaglio sino a 3mila euro più Iva e dei tour operator sino a 3.600 euro.

Non è razionale demandare gli esoneri a un provvedime­nto postumo: se non uscisse per tempo è impossibil­e recuperare i dati delle operazioni svolte nell’anno. Se verrà confermata l’assenza di esoneri, la metafora dell’adempiment­o che costa più della sua utilità sarà la “fatturina” da 10 euro per il pranzo di lavoro: se anche questa va trasmessa telematica­mente bisogna fermare subito chi gira con il timbro della ditta e lo appone sulla fattura/ricevuta fiscale del bar o del ristorante.

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