Esoneri limitati per l’invio dei dati sulle fatture
Esclusi solo piccoli agr icoltor i montani e forfetar i
pLe risposte delle Entrate sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture ci aiutano a capire l’interconnessione tra il Dlgs 127/2015 e il Dl 193/2016, confermando però la totale mancanza di sistematicità delle nuove regole.
È la prima volta nel nostro ordinamento, e verosimilmente rispetto al resto del mondo, che lo stesso adempimento è previsto sia per obbligo che per opzione. Lo si era intuito per la mancanza di un provvedimento dell’Agenzia che definisca modalità e tracciato record per la trasmissione dei dati: la risposta dice che entrambi gli adempimenti devono intendersi disciplinati dai provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre e 1° dicembre, da cui l’opportunità di un breve provvedimento ex Dl 193 che formuli il rinvio alla struttura delle comunicazioni opzionali.
Questa risposta concorre a determinare la scelta dei titolari di partita Iva che non tengono il registro dei corrispettivi; tra questi la quasi totalità dei lavoratori autonomi ma anche le imprese che per la tipologia delle loro prestazioni non hanno rapporti con il pubblico e quindi non tengono il registro dei corrispettivi. In altri termini, poiché la trasmissione dei dati è identica sia per obbligo che per opzione, tanto vale ricordarsi di manifestare la scelta in tal senso entro il 31 marzo, “portando a casa” i vantaggi previsti dal Dlgs 127: 1 rimborso dell’Iva a credito entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, anche senza le condizioni poste dagli articoli 30 e 38-bis della legge Iva; 1 riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini Iva e imposte dirette. Vantaggio condizionato alla tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, nei modi stabiliti con Dm Economia non ancora adottato.
Il secondo grande tema riguarda gli esoneri, considerando che nessun adempimento ha un senso se costa più del bene giuridico che si intende proteggere. La legge parla solo degli agricoltori “minori” nelle zone montane e nelle risposte a Tele- fisco l’Agenzia si è espressa anche a favore dei soggetti forfetari, in quanto non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva.
Ma questa situazione esiste anche nell’articolo 34, comma 6 della legge Iva, che esonera i produttori agricoli con volume d’affari sino a 7mila euro da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. Se pertanto questo esonero “amministrativo” compete anche ai piccoli agricoltori non domiciliati nelle zone montane,
SCELTA QUASI OBBLIGATA Per i titolari di partita Iva che non tengono il registro dei corrispettivi è meglio aderire all’opzione che offre una serie di vantaggi
non si capisce perché il legislatore abbia voluto parlare di loro e in un modo circoscritto.
Un’altra risposta di sicuro interesse è quella relativa all’esonero assoluto per le operazioni non documentate con fattura.
Arriviamo così alla scomparsa di tutti gli altri esoneri, non dimenticando che occorre provvedere ancora per il 2016: il provvedimento delle Entrate del 6 aprile 2016 ha infatti disposto solo per il 2015 gli esoneri per le Pa, per le operazioni al dettaglio sino a 3mila euro più Iva e dei tour operator sino a 3.600 euro.
Non è razionale demandare gli esoneri a un provvedimento postumo: se non uscisse per tempo è impossibile recuperare i dati delle operazioni svolte nell’anno. Se verrà confermata l’assenza di esoneri, la metafora dell’adempimento che costa più della sua utilità sarà la “fatturina” da 10 euro per il pranzo di lavoro: se anche questa va trasmessa telematicamente bisogna fermare subito chi gira con il timbro della ditta e lo appone sulla fattura/ricevuta fiscale del bar o del ristorante.