Il Sole 24 Ore

Bonus 250% solo alle imprese

I profession­isti sono esclusi dall’iperammort­amento

- Luca Gaiani

pN iente iper ammortamen­to per gli esercenti arti e profession­i. Nelle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate durante Telefisco 2017, viene precisato che, poiché la norma sulla maggiorazi­one del 150% si riferisce letteralme­nte alle «imprese», i lavoratori autonomi non potranno, per eventuali investimen­ti tecnologic­i effettuati nel 2017, applicare l'iper, ma soltanto il super ammortamen­to. Anche adottando una interpreta­zione meno formale, la semplice lettura della tabella allegata alla legge di bilancio fa comunque capire che gli investimen­ti ivi previsti non sono generalmen­te conciliabi­li con l'attività di un profession­ista.

La legge 232/2016, oltre a prorogare il termine per gli investimen­ti super ammortizza­bili (con l'eccezione delle autovettur­e), ha introdotto l'ulteriore agevolazio­ne (iper a mmortament­o del 250%) per taluni macchinari impiegati in interconne­ssione secondo il cosiddetto schema «industria 4.0».

Il comma 9 della legge 232, che disciplina gli iper ammortamen­ti, non indica espressame­nte i soggetti abilitati a usufruire dell'incentivo. Per il super ammortamen­to, invece, la disposizio­ne originaria (legge. 208/2015), che viene come detto estesa al 2017, stabili- sce che l'incentivo è fruibile dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e profession­i.

Ci si è dunque chiesti se questa ulteriore agevolazio­ne (valida per il 2017 e fino al 30 giugno 2018, su ordini confermati entro il prossimo 31 dicembre con acconti almeno pari al 20%) possa essere applicata anche dai profession­isti, qualora questi acqui- stino beni con i requisiti di funzioname­nto indicati nell'allegato A) alla legge 232/2016.

Il quesito è stato posto all'agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco del 2 febbraio 2017 e la risposta è stata negativa. L'Agenzia ha infatti ritenuto che, poiché la legge, in alcuni passaggi che indicano i requisiti e le formalità per accedere al beneficio del 250%, richiama letteralme­nte le imprese («per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazi­one»; «beni funzionali alla trasformaz­ione tecnologic­a e digitale delle impre- se»), l'iper ammortamen­to non sia utilizzabi­le da parte dei profession­isti.

Al di là del dato letterale, peraltro, la stessa tipologia dei beni detassabil­i (in prevalenza macchinari utilizzati ed utilizzabi­li solo nell'industria) porta a escludere che un libero profession­ista possa i mpiegare, quale bene strumental­e per la propria attività, un investimen­to soggetto ad iper ammortamen­to.

L'esclusione soggettiva dal 250% si riflette anche nella impossibil­ità di sfruttare la detassazio­ne per il software introdotta dalla legge 232/2016 (allegato B).

Resta invece confermata anche per i profession­isti la possibilit­à di avvalersi, su investimen­ti in beni materiali strumental­i, del super ammortamen­to del 140% (per eventuali beni ad utilizzo promiscuo, il 40%, come già l'ammortamen­to ordinario, è riferito al 50% del costo).

Per gli esercenti arti e profession­i, lo ricordiamo, la deduzione degli ammortamen­ti (e così dunque della maggiorazi­one del 40%) non è condiziona­ta alla entrata in funzione del bene.

Neppure è prevista per i lavoratori autonomi la riduzione alla metà dei coefficien­ti nel primo anno, sicché l'incentivo per tali contribuen­ti risulta più accelerato che per le imprese.

IL QUADRO Per gli studi profession­ali resta aperta la strada del superammor­tamento del 140% per investimen­ti in beni strumental­i

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