Il passaggio alla cassa non duplica i costi
pNel passaggio dal regime di competenza a quello per cassa, i componenti positivi o negativi che hanno concorso a formare il reddito in un anno saranno ininfluenti ai fini delle imposte sul reddito e Irap negli anni successivi. Di riflesso si ritiene che debbano essere considerati ai fini fiscali anche le componenti che si manifestano nel periodo di imposta precedente ma di competenza di quello in cui si applica il regime di cassa.
La norma di riferimento è il comma 19 della legge 232/2016 che, con lo scopo di evitare che nel passaggio da un regime all’al- tro si verifichino salti o duplicazioni di imposta, dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di componenti che abbiano già concorso a formare il reddito in precedenza in base al criterio di competenza.
Come chiarito dalla agenzia delle Entrate nelle risposte fornite durante Telefisco 2017, tale norma si applica anche in via transitoria ai contribuenti in contabilità semplificata che nel 2016 applicano il criterio di competenza e nel 2017 quello di cassa. L'esempio proposto dall’Agenzia è quello di un ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31 dicembre 2016, ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta. Conseguentemente, il corrispettivo di tale prestazione di servizi quando sarà incassato, ovvero quando verrà emessa la fattura ai fini dell'Iva, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.
La norma, tuttavia, non disciplina il caso opposto, ovvero quello in cui è stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017. Si pensi, ad esempio, ad un premio assicurativo pagato anticipatamente a dicembre 2016 e quindi di competenza principalmente nell'anno 2017. Nell'anno successivo, infatti, non ci sarà né il documento né il pagamento, ma a nostro parere la deduzione del costo non può essere legittimamente negata trattandosi di costo inerente l'attività dell'impresa.
La situazione è analoga a quella che si era presentata con l'introduzione del regime di vantaggio di cui all'articolo 27 del Dl 98/2011, cosiddetto “regime dei minimi”, nella cui circostanza la norma era stata però più precisa. Infatti, il comma 112 della legge 244/2007, contenente le disposizioni attuative del regime, aveva previsto che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime dei minimi a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario - per evitare salti o duplicazioni di imposizione - i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime dei minimi avevano già concorso a formare il reddito non assumevano rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, sebbene di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi, non avevano concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumevano rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificavano i presupposti. Lo stesso criterio si applicava per il caso opposto, ovvero nel passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.
Si ritiene quindi che anche in questa occasione nel regime di cassa per le imprese minori, non potrà essere negata la deduzione dei costi che essendosi manifestatasi contabilmente nel 2016 siano di competenza nel 2017.
Si ricorda che, in base al comma 3 dell'articolo 66 vigente fino al 31 dicembre 2016, in regime di contabilità semplificata le spese di importo non superiore a mille euro di competenza di due esercizi possono essere dedotti interamente nell'anno in cui avviene la registrazione contabile.