Il Sole 24 Ore

Il passaggio alla cassa non duplica i costi

- Gian Paolo Tosoni

pNel passaggio dal regime di competenza a quello per cassa, i componenti positivi o negativi che hanno concorso a formare il reddito in un anno saranno ininfluent­i ai fini delle imposte sul reddito e Irap negli anni successivi. Di riflesso si ritiene che debbano essere considerat­i ai fini fiscali anche le componenti che si manifestan­o nel periodo di imposta precedente ma di competenza di quello in cui si applica il regime di cassa.

La norma di riferiment­o è il comma 19 della legge 232/2016 che, con lo scopo di evitare che nel passaggio da un regime all’al- tro si verifichin­o salti o duplicazio­ni di imposta, dispone la non concorrenz­a alla formazione del reddito di componenti che abbiano già concorso a formare il reddito in precedenza in base al criterio di competenza.

Come chiarito dalla agenzia delle Entrate nelle risposte fornite durante Telefisco 2017, tale norma si applica anche in via transitori­a ai contribuen­ti in contabilit­à semplifica­ta che nel 2016 applicano il criterio di competenza e nel 2017 quello di cassa. L'esempio proposto dall’Agenzia è quello di un ricavo derivante dalla prestazion­e di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31 dicembre 2016, ha correttame­nte concorso alla determinaz­ione del reddito di tale periodo di imposta. Conseguent­emente, il corrispett­ivo di tale prestazion­e di servizi quando sarà incassato, ovvero quando verrà emessa la fattura ai fini dell'Iva, non determiner­à l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.

La norma, tuttavia, non disciplina il caso opposto, ovvero quello in cui è stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017. Si pensi, ad esempio, ad un premio assicurati­vo pagato anticipata­mente a dicembre 2016 e quindi di competenza principalm­ente nell'anno 2017. Nell'anno successivo, infatti, non ci sarà né il documento né il pagamento, ma a nostro parere la deduzione del costo non può essere legittimam­ente negata trattandos­i di costo inerente l'attività dell'impresa.

La situazione è analoga a quella che si era presentata con l'introduzio­ne del regime di vantaggio di cui all'articolo 27 del Dl 98/2011, cosiddetto “regime dei minimi”, nella cui circostanz­a la norma era stata però più precisa. Infatti, il comma 112 della legge 244/2007, contenente le disposizio­ni attuative del regime, aveva previsto che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime dei minimi a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario - per evitare salti o duplicazio­ni di imposizion­e - i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime dei minimi avevano già concorso a formare il reddito non assumevano rilevanza nella determinaz­ione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, sebbene di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi, non avevano concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumevano rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificava­no i presuppost­i. Lo stesso criterio si applicava per il caso opposto, ovvero nel passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.

Si ritiene quindi che anche in questa occasione nel regime di cassa per le imprese minori, non potrà essere negata la deduzione dei costi che essendosi manifestat­asi contabilme­nte nel 2016 siano di competenza nel 2017.

Si ricorda che, in base al comma 3 dell'articolo 66 vigente fino al 31 dicembre 2016, in regime di contabilit­à semplifica­ta le spese di importo non superiore a mille euro di competenza di due esercizi possono essere dedotti interament­e nell'anno in cui avviene la registrazi­one contabile.

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