Il Sole 24 Ore

Nella certificaz­ione unica spazio alle rettifiche con il 730

Al punto 54 vanno indicate le modifiche conguaglia­te a dicembre

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

pC i sono due modifiche nel quadro destinato a raccoglier­e i dati dell’assistenza fiscale nella certificaz­ione unica 2017 (Cu) che dovrà essere inviata entro il 7 marzo se contiene dati utili per la dichiarazi­one precompila­ta. Si tratta dei punti 53 e 54.

Per il nuovo punto 53, le istruzioni precisano che deve essere utilizzato solo ed esclusivam­ente dall’Inps. L’istituto dovrà barrare la casella se il credito indicato nel 730/2016 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno corrispost­e direttamen­te dall’agenzia delle Entrate. In tale circostanz­a, la sezione va lasciata in bianco. È necessario, inoltre, inserire l’annotazion­e “CN” per informare il sostituito che il credito sarà corrispost­o direttamen­te dall’Agenzia e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazi­one dei redditi.

Conguagli

Il nuovo punto 54, se barrato, indica che il sostituto di imposta ha ricevuto un modello rettificat­ivo 730/4. Ricordiamo che il Caf può trasmetter­e al sostituto il modello con le modifiche entro il 10 novembre. L’integrazio­ne, in genere, contiene una rettifica delle operazioni di assistenza fiscale che possono concretizz­arsi in un maggior credito o in un minor debito con il conseguent­e obbligo a effettuare un nuovo conguaglio da assistenza fiscale sulla retribuzio­ne erogata nel mese di dicembre. Viene confermato che si compensano gli importi sia in caso di integrazio­ni che di rettifiche, di conseguenz­a la situazione che viene rappresent­ata nel quadro della Cu è quella finale.

La sezione assistenza fiscale può contenere i dati del dichiarant­e e anche del coniuge e va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 2016, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un profession­ista abilitato cui il contribuen­te si è rivolto. Le istruzioni ricordano che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale uti- lizzando importi da lui anticipati né successiva­mente utilizzare nel modello 770/2017 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuand­o versamenti inferiori rispetto a quanto effettivam­ente dovuto.

Nell’ipotesi in cui il sostituto di imposta che presenta la Cu non sia riuscito a inserire in busta paga i risultati dell’assistenza fiscale in quanto le ritenute operate non sono state sufficient­i a coprire quanto rimborsato, egli deve compilare anche il punto 51 con il codice “E”.

TERREMOTO Devono essere indicati gli importi delle trattenute non effettuate per sospension­e dei termini dovuta a eventi eccezional­i

Eventi eccezional­i

Con specifico riguardo agli eventi eccezional­i verificati­si in Italia, nei punti da 161 a 167, devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell’addizional­e regionale, del saldo dell’addizional­e comunale, dell’acconto della tassazione separata, dell’imposta sostitutiv­a sulle locazioni, nonché del contributo di solidariet­à relativi all’assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospension­e dei termini. Si deve, inoltre, inserire l’annotazion­e “BR” in cui vanno indicati i medesimi importi.

Ricordiamo, altresì, che l’agenzia delle Entrate, a proposito della ripresa degli adempiment­i e dei versamenti relativi alla sospension­e a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009, ha previsto che tali versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusion­e del versamento delle rate da parte del datore, quest’ultimo, utilizzand­o l’annotazion­e “BT”, deve dare conto degli importi non versati. In ogni caso, tutti i versamenti eseguiti devono essere inseriti nell’annotazion­e “BV”.

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