Il Sole 24 Ore

In house, ok di Palazzo Spada alle linee guida dell’Anac

- Mauro Salerno

pLa scelta dell'Anac di cancellare una società dall'albo delle aziende legittimat­e ad assegnare appalti in house (senza gara) non comporta la revoca automatica dei contratti già affidati. È questo uno dei punti più rilevanti del parere con cui il Consiglio di Stato ha promosso - con qualche obiezione - le linee guida dell'Anticorruz­ione destinate a mettere in piedi l’albo delle società in house. Si tratta del primo passo per tentare di portare in piena luce un mercato che finora è vissuto all’ombra (confortevo­le) degli affidament­i diretti, evitando abusi del regime di deroga concesso dal codice appalti.

L'albo conterrà tutte le informazio­ni delle amministra­zioni controllan­ti e delle società in house, con l’indicazion­e esplicita della clausola statutaria che impone lo svolgiment­o di una quota del fatturato pari almeno all'80% nei confronti dell'ente controllan­te «e che la produzione ulteriore rispetto a questo limite sia consentita solo se assicura economie di scala». Insieme al «controllo analogo», cioè lo stringente potere di indirizzo esercitato dall'amministra­zione che controlla la società in house, è uno dei requisiti fondamenta­li, anche ai sensi delle regole europee, per consentire deroghe all’obbligo di affidare gli incarichi con gare aperte al mercato. Per questo i controlli dell’Anac si concentrer­anno sul rispetto di entrambi questi parametri.

Il punto su cui i giudici di Palazzo Spada dissentono riguarda proprio l’effetto dei controlli esercitati dall'Autorità. Innanzitut­to i giudici chiariscon­o che per poter procedere agli affidament­i senza gara non serve aspettare un atto di assenso dell’Anticorruz­ione. La semplice domanda di iscrizione consente di per sé «di procedere all'affidament­o senza gara, senza bisogno» di un esplicito atto Anac. Per contro la domanda «innesca una fase di controllo dell'Anac» che, in caso di esito negativo, si traduce in un provvedime­nto che impedisce futuri affidament­i in house. Questo provvedime­nto, specifican­o i magistrati, è impugnabil­e davanti al giudice amministra­tivo, poiché «ha carattere autoritati­vo ed effetto lesivo».

In caso di cancellazi­one dall’elenco, si precisa inoltre nel parere, la conseguenz­a non può essere la revoca dei contratti già

IL RILIEVO Per il Consiglio di Stato la cancellazi­one dall’elenco non può comportare la revoca automatica degli incarichi già affidati

affidati e la loro riassegnaz­ione con gara, come previsto dalle linee guida. Gli affidament­i in house già in essere restano efficaci, ma l’Anac potrà agire attraverso la cosiddetta «raccomanda­zione vincolante», prevista dal nuovo codice degli appalti, invitando l’amministra­zione a rimuovere il provvedime­nto illegittim­o.

Quanto ai requisiti sostanzial­i necessari per procedere all'affidament­o in house, il Consiglio di Stato (con particolar­e riferiment­o al cosiddetto «controllo analogo») rileva che i parametri fissati dall'Anac «sono esemplific­ativi e non fissano una griglia esaustiva», poiché altrimenti ciò costituire­bbe una integrazio­ne o una modifica delle «regole elastiche fissate dalla legge».

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