I capisaldi della disciplina
01 IMPOSTE DIRETTE
L’amministrazione può disconoscere la deducibilità di un costo se è ritenuto eccessivo rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’attività di impresa. Il principio si fonda nel presupposto che ai fini fiscali, le condotte improntate all’eccessività di componenti negativi o di ridottissimi ricavi sono contrari ad una logica imprenditoriale, normalmente fondata sulla riduzione dei costi ed una massimizzazione dei profitti.
02 LA DIFESA
Occorre innanzitutto verificare se il costo ritenuto antieconomico sia realmente eccessivo rispetto alla media di mercato per prodotti o servizi analoghi. Ove fosse realmente antiecominico, occorrerà giustificare la scelta aziendale di operare con margini negativi o molto ridotti. È il caso di attività promozionali per il lancio di prodotti ovvero di incremento della clientela in una determinata zona o per la successiva chiusura dell’attività o riorganizzazione aziendale.
03 IVA
Vige il principio di neutralità dell’imposta con la conseguenza che l’amministrazione non può negare il diritto alla detrazione solo per un’asserita antieconomicità del costo. Per contestare la detrazione occorre che l’ufficio dimostri con elementi oggettivi la falsità dell’operazione ovvero la fraudolenza o che sia stata adottata in abuso del diritto. In assenza di tali contestazioni (e prove) la pretesa dell’amministrazione è illegittima.
04 CONTRADDITTORIO
Per le rettifiche Iva occorre che il contraddittorio sia attivato preventivamente rispetto all’emissione dell’atto impositivo a pena di nullità dello stesso. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare ciò che avrebbe potuto produrre ove fosse stato rispettato il diritto. Per le rettifiche delle imposte dirette, invece, non è previsto un obbligo generalizzato, con la conseguenza che se non è espressamente previsto per legge, può anche non essere attivato.