Il Sole 24 Ore

Con un nuovo figlio l’assegno divorzile va riparametr­ato

- Enrico Bronzo

pL’assegno divorzile corrispost­o dal marito a moglie e figli deve essere riparametr­ato al ribasso in funzione della costituzio­ne di un nuovo nucleo familiare, in particolar­e con la nascita di un altro figlio da mantenere.

Questo il principio contenuto nella sentenza 2959 della Corte di cassazione, depositata ieri.

La Corte d’appello di Cagliari aveva invece ritenuto non rilevante la circostanz­a che l’uomo dovesse fare fronte al mantenimen­to di un figlio nato da una successiva unione familiare, costituita all’estero.

Il ricorrente ha invece ottenuto in Cassazione l’accoglimen­to del ricorso denunciand­o la violazione e la falsa applicazio­ne degli articoli 2 della Costituzio­ne, dell’articolo 12 della Convenzion­e europea per la salvaguard­ia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta­li (Cedu) e dell’articolo 9 della Carta dei diritti fondamenta­li dell’Unione europea. Ricorrendo quindi contro la Corte d’appello per aver ritenuto che la costituzio­ne «di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio da mantenere non giustifica­sse neppure una riduzione dell’importo dell’assegno dovuto in favore della prima moglie e dei figli nati dall’unione con essa».

Per la Corte di cassazione il motivo del ricorso è quindi fondato alla luce del principio secondo cui «ove, a sostengo della richiesta di diminuzion­e dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenu­ti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperam­ento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazion­e comparativ­a della situazione delle parti».

La Corte, quindi, chiede al nuovo giudice non un nuovo calcolo a tavolino basato sull’au- mentato numero dei figli, due in Italia e ora uno all’estero, ma che verifichi effettivam­ente le nuove spese causate dal figlio all’estero.

Inoltre, il nuovo giudice dovrà verificare che la complessiv­a statuizion­e patrimonia­le dell’obbligato sia di tale consistenz­a da rendere irrilevant­i i nuovi oneri, come stabilito dalla Cassazione con sentenza 6289/2014 (in precedenza 4551/2012 e 25010/2007). Con l’ultimo provvedime­nto la Suprema Corte aveva peraltro confermato una sentenza di merito che aveva correttame­nte valutato il nuovo matrimonio dell’obbligato e la nascita di un altro figlio come circostanz­e giustifica­tive della modifica dell’entità dell’assegno divorzile, in correlazio­ne all’onere, sullo stesso gravante in via esclusiva, di provvedere al mantenimen­to del figlio nato dal primo matrimonio.

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