Con un nuovo figlio l’assegno divorzile va riparametrato
pL’assegno divorzile corrisposto dal marito a moglie e figli deve essere riparametrato al ribasso in funzione della costituzione di un nuovo nucleo familiare, in particolare con la nascita di un altro figlio da mantenere.
Questo il principio contenuto nella sentenza 2959 della Corte di cassazione, depositata ieri.
La Corte d’appello di Cagliari aveva invece ritenuto non rilevante la circostanza che l’uomo dovesse fare fronte al mantenimento di un figlio nato da una successiva unione familiare, costituita all’estero.
Il ricorrente ha invece ottenuto in Cassazione l’accoglimento del ricorso denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2 della Costituzione, dell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e dell’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ricorrendo quindi contro la Corte d’appello per aver ritenuto che la costituzione «di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio da mantenere non giustificasse neppure una riduzione dell’importo dell’assegno dovuto in favore della prima moglie e dei figli nati dall’unione con essa».
Per la Corte di cassazione il motivo del ricorso è quindi fondato alla luce del principio secondo cui «ove, a sostengo della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti».
La Corte, quindi, chiede al nuovo giudice non un nuovo calcolo a tavolino basato sull’au- mentato numero dei figli, due in Italia e ora uno all’estero, ma che verifichi effettivamente le nuove spese causate dal figlio all’estero.
Inoltre, il nuovo giudice dovrà verificare che la complessiva statuizione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri, come stabilito dalla Cassazione con sentenza 6289/2014 (in precedenza 4551/2012 e 25010/2007). Con l’ultimo provvedimento la Suprema Corte aveva peraltro confermato una sentenza di merito che aveva correttamente valutato il nuovo matrimonio dell’obbligato e la nascita di un altro figlio come circostanze giustificative della modifica dell’entità dell’assegno divorzile, in correlazione all’onere, sullo stesso gravante in via esclusiva, di provvedere al mantenimento del figlio nato dal primo matrimonio.