Ecco cosa fare con i mutui indicizzati Barclays
Si ampliano le possibilità dopo l’ordinanza del Tribunale di Roma
Tra reclami, mediazioni, ricorsi o, extrema ratio, causa alla banca, si ampliano le strade dei clienti Barclays che vogliono cambiare mutuo dopo che l’ordinanza del Tribunale di Roma del 3 gennaio scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 gennaio scorso) ha dichiarato nulla la clausola d’estinzione anticipata dei prestiti ipotecari in euro ma indicizzati al franco (Chf). Ma andiamo con ordine.
la vicenda barclays
Dal 2003 al 2009 Woolwich Bank (poi incorporata in Barclays) e Barclays (che sta uscendo dal mercato creditizio italiano) hanno commercializzato mutui in euro ma con doppia indicizzazione al tasso Libor Chf e al cambio Chf\Euro. L’articolo 7 di questi mutui consentiva al consumatore di rimborsare anticipatamente il mutuo ma con il pagamento di una somma calcolata sulla base della conversione del capitale residuo (indicato però nella clausola con la non trasparente dicitura «capitale restituito») in franchi, in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e della successiva riconversione in euro in base al tasso di cambio rilevato il giorno dell’estinzione anticipata. I clienti che hanno chiesto l'estinzione anticipata si sono visti chiedere dalla banca cifre sostanziose che li hanno spinti a ricorrere alla giustizia.
la giurisprudenza
Già dal 2010 l’Arbitro bancario finanziario (Abf) aveva espresso dubbi sulla chiarezza di questa clausola, salvo poi dichiararne definitivamente la nullità per mancata indicazione dei criteri aritmetici con cui effettuare il calcolo (si veda scheda a fianco). Nel 2015 una ordinanza del Tribunale di Milano aveva offerto speranza ai clienti Barclays osservando che la clausola era vessatoria perché poco chiara, salvo però rigettare la domanda dell’associazione dei consumatori per motivi processuali (si veda «Plus24» del 16 gennaio 2016).
l’ordinanza romana
Arriva invece di recente la conferma del Tribunale capitolino (giudice Ce- renzia) il quale, con ordinanza (cioè un provvedimento con natura decisoria reso però a seguito di un giudizio sommario e che può essere impugnato) del 3 gennaio scorso, ha ribadito che la clausola non è chiara e trasparente e quindi è nulla perché vessatoria, con l’obbligo per Barclays di restituire la somma ricevuta dal cliente per l’estinzione (78mila euro). Il giudice, tra le altre cose, ha condannato Barclays a un ulteriore risarcimento di 7mila euro perché avrebbe resistito in giudizio con malafede, anche alla luce dei molti pronunciamenti dell’Abf a essa contrari.
le strade per i mutuatari
Cosa possono adesso fare i clienti Barclays? «Per chi vuole estinguere anticipatamente o convertire il mutuo – rispondono da Alma Iura, centro per gli studi giuridici, bancari e finanziari di Verona – le strade non potranno essere che queste: reclamo (nell’auspicio di una trattativa con la banca); mediazione obbligatoria o, in alternativa, ricorso all’Abf (le cui decisioni Barclays ha ritenuto però di disattendere perché non condivise); la causa ordinaria o sommaria. Tuttavia un altro aspetto importante – concludono da Alma Iura – è verifi- care (al di là dei casi di estinzione anticipata) se le indicizzazioni periodiche siano avvenute in modo corretto oppure anche queste soffrano di qualche vizio».
così barclays