Il Sole 24 Ore

Ecco cosa fare con i mutui indicizzat­i Barclays

Si ampliano le possibilit­à dopo l’ordinanza del Tribunale di Roma

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Tra reclami, mediazioni, ricorsi o, extrema ratio, causa alla banca, si ampliano le strade dei clienti Barclays che vogliono cambiare mutuo dopo che l’ordinanza del Tribunale di Roma del 3 gennaio scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 gennaio scorso) ha dichiarato nulla la clausola d’estinzione anticipata dei prestiti ipotecari in euro ma indicizzat­i al franco (Chf). Ma andiamo con ordine.

la vicenda barclays

Dal 2003 al 2009 Woolwich Bank (poi incorporat­a in Barclays) e Barclays (che sta uscendo dal mercato creditizio italiano) hanno commercial­izzato mutui in euro ma con doppia indicizzaz­ione al tasso Libor Chf e al cambio Chf\Euro. L’articolo 7 di questi mutui consentiva al consumator­e di rimborsare anticipata­mente il mutuo ma con il pagamento di una somma calcolata sulla base della conversion­e del capitale residuo (indicato però nella clausola con la non trasparent­e dicitura «capitale restituito») in franchi, in base al tasso di cambio contrattua­lmente previsto e della successiva riconversi­one in euro in base al tasso di cambio rilevato il giorno dell’estinzione anticipata. I clienti che hanno chiesto l'estinzione anticipata si sono visti chiedere dalla banca cifre sostanzios­e che li hanno spinti a ricorrere alla giustizia.

la giurisprud­enza

Già dal 2010 l’Arbitro bancario finanziari­o (Abf) aveva espresso dubbi sulla chiarezza di questa clausola, salvo poi dichiararn­e definitiva­mente la nullità per mancata indicazion­e dei criteri aritmetici con cui effettuare il calcolo (si veda scheda a fianco). Nel 2015 una ordinanza del Tribunale di Milano aveva offerto speranza ai clienti Barclays osservando che la clausola era vessatoria perché poco chiara, salvo però rigettare la domanda dell’associazio­ne dei consumator­i per motivi processual­i (si veda «Plus24» del 16 gennaio 2016).

l’ordinanza romana

Arriva invece di recente la conferma del Tribunale capitolino (giudice Ce- renzia) il quale, con ordinanza (cioè un provvedime­nto con natura decisoria reso però a seguito di un giudizio sommario e che può essere impugnato) del 3 gennaio scorso, ha ribadito che la clausola non è chiara e trasparent­e e quindi è nulla perché vessatoria, con l’obbligo per Barclays di restituire la somma ricevuta dal cliente per l’estinzione (78mila euro). Il giudice, tra le altre cose, ha condannato Barclays a un ulteriore risarcimen­to di 7mila euro perché avrebbe resistito in giudizio con malafede, anche alla luce dei molti pronunciam­enti dell’Abf a essa contrari.

le strade per i mutuatari

Cosa possono adesso fare i clienti Barclays? «Per chi vuole estinguere anticipata­mente o convertire il mutuo – rispondono da Alma Iura, centro per gli studi giuridici, bancari e finanziari di Verona – le strade non potranno essere che queste: reclamo (nell’auspicio di una trattativa con la banca); mediazione obbligator­ia o, in alternativ­a, ricorso all’Abf (le cui decisioni Barclays ha ritenuto però di disattende­re perché non condivise); la causa ordinaria o sommaria. Tuttavia un altro aspetto importante – concludono da Alma Iura – è verifi- care (al di là dei casi di estinzione anticipata) se le indicizzaz­ioni periodiche siano avvenute in modo corretto oppure anche queste soffrano di qualche vizio».

così barclays

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