Commissioni d’ince ntivo, cosa cambia per i gestori
Non sarà possibile applicare commissioni su commissioni, ma la nuova regola vale solo per i fondi italiani
Non è possibile applicare commissioni su commissioni. È questo, in estrema sintesi e cercando di semplificare al massimo, il messaggio che Banca d’Italia ha trasmesso all’industria dei fondi comuni di investimento con una delle modifiche apportate a fine 2016 al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio per recepire la direttiva Ucits V.
Viene posto esplicitamente uno stop a una sorta di potenziale “anatocismo del risparmio gestito”. « In particolare – spiega Piermattia Menon, analista finanziario dell’ufficio studi di Consultique – viene chiarito che la commissione di incentivo va calcolata esclusivamente al lordo della stessa commissione di incentivo maturanda nel periodo di riferimento, ma al netto della commissione di gestione anch’essa maturanda. Ciò al fine di evitare possibili applicazioni di commissioni di performance sulle commissioni di gestione». Le società dovranno adeguarsi entro il primo gennaio 2018.
Ad oggi non c’è mai stata pubblica evidenza che tale prassi fosse seguita da qualche gestore. Anche perché nessuna società di gestione spiega nel regolamento del fondo l’algoritmo utilizzato per il calcolo della commissione di extra- performance. Ma se Banca d’Italia ha ritenuto opportuno fare questa precisazione (non richiesta dalla Ucits V), qualche motivo ci sarà.
La stessa Assogestioni, nel documento inviato per partecipare alla pubblica consultazione, ha espresso un vivo apprezzamento per i chiarimenti forniti da Banca d’Italia in ordine all’applicazione della provvigione di incentivo, sottolineando però che attualmente le società utilizzano diverse varianti e tecniche di lordizzazione delle quote per il calcolo della commissione d’incentivo. Sarebbe quindi opportuno non imporre un algoritmo unico, perché poi l’adeguamento potrebbe essere troppo oneroso per le Sgr. «Ogni società potrebbe aver introdotto degli accorgimenti per rendere più efficienti le modalità operative del calcolo stes- so – ricorda Assogestioni – al fine di disporre di una serie di valori rappresentativi di indici di rendimento (quote lorde) che riflettano esclusivamente i risultati della gestione e che consentano di gestire correttamente lo stacco della cedola, così come la liquidazione delle provvigioni » .
In pratica, al solo fine del calcolo della commissione di incentivo, sul valore netto della quota che la Sgr calcola e pubblica ogni giorno, può essere riaggiunta solo la stessa commissione di incentivo accantonata in precedenza, in modo da non penalizzare il gestore che deve superare l’asticella del benchmark ( parametro di riferimento del mercato in cui investe) per potersi autopremiare e incassare la commissione di over-performance. Viene quindi data la possibilità di lordizzare la quota con la commissione di incentivo, ma non con le altre voci di costo che sono a carico del fondo.
Queste indicazioni valgono però solo per i fondi comuni italiani. Come nel 2005 quando Banca d’Italia dettò precisi criteri per definire il compenso aggiuntivo dei gestori di fondi di diritto italiano, che spinse però molte società di gestione tricolore a domiciliare i fondi all’estero, in Lussemburgo e Irlanda dove la regolamentazione è meno stringente. Nello specifico Banca d’Italia stabilì che ci deve essere un parametro di riferimento coerente con la politica d’investimento del fondo; il prelievo è consentito solo su base annuale in modo da avere un periodo di confronto sufficientemente ampio; se la periodicità del prelievo è inferiore all’anno, la Sgr deve utilizzare il meccanismo dell’high watermark relativo, in base al quale la provvigione di incentivo può essere applicata solo se la differenza tra la performance del fondo e quella dell’indice di riferimento è superiore a tutte quelle che sono state realizzate in passato; altrimenti, se il regolamento del fondo non prevede un obiettivo di rendimento, la provvigione variabile può essere calcolata solo se il valore della quota è superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza ( il cosiddetto high watermark assoluto sviluppato nell’esempio a fianco). In ogni caso deve essere indicato un tetto massimo alle commissioni. Tutte regole ancora in vigore, alle quali dal 2018 si aggiunge la precisazione sulla modalità di lordizzazione del valore delle quote.