Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one dei dati Iva anche per fatture minime

Esoner i per minimi e forfettar i - Dagli agr icoltor i con volume d’affar i fino a 7mila euro solo autofattur­e degli acquirenti Trasmissio­ne delle «note» anche se sono registrate in un documento riepilogat­ivo

- Balzanelli, Sirri e Tosoni

Le fatture emesse e ricevute sebbene di importo minimo, ancorché registrate mediante documento riepilogat­ivo, devono essere comunicate all’agenzia delle Entrate. Gli agricoltor­i esonerati comunicano soltanto le fatture attive, come pure i soggetti che hanno optato per il regime (Siae) della legge 398/1991. Sono alcune delle precisazio­ni contenute nella circolare 1/E/2017di ieri.

La circostanz­a che le fatture sia di acquisto che di vendita, di importo non superiore a 300 euro debbano essere comunicate indipenden­temente dalla registrazi­one nel documento riepilogat­ivo (Dlgs 695/1996), comporta che da subito le imprese e i profession­isti che adottano questo metodo semplifica­to devono abbandonar­lo o fare in modo di disporre analiticam­ente i dati necessari per la trasmissio­ne telematica.

La circolare fissa il principio che i dati oggetto di trasmissio­ne sono le fatture e quindi gli altri documenti contabili, anche rilevanti ai fini Iva, non devono essere trasmessi come ad esempio le carte carburanti.

L’obbligo della trasmissio­ne delle fatture vale anche per le pubbliche amministra­zioni ma solo per le fatture emesse in quanto quelle ricevute sono elettronic­he e quindi sono già confluite nel sistema dell’interscamb­io. Si tratta delle operazioni effettuate nell’ambito della attività commercial­e.

Gli agricoltor­i con un volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7mila euro comunicano soltanto le autofattur­e emesse dagli acquirenti mentre non trasmetton­o le fatture di acquisto che non devono nemmeno registrare. Queste microimpre­se agricole ci guadagnano in rapporto al vecchio spesometro perché dovevano comprender­e anche le fatture passive. L’esonero rimane per gli agricoltor­i operanti nei territori situati a un’altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare.

L’Agenzia conferma che i contribuen­ti minimi (Dl 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettari­o (commi 54-89 della legge 190/2014), sono esonerati dal nuovo adempiment­o.

Per gli acquisti di beni e servizi sia interni che intracomun­itari (si veda l’articolo in pagina) la fattura deve essere comunicata soltanto nella sezio-

ne fatture ricevute.

Le modalità

La circolare 1/E/2017 illustra le modalità di trasmissio­ne delle fatture facendo riferiment­o in primo luogo ai soggetti che optano per la trasmissio­ne delle fatture (l’opzione comporta anche l’obbligo dell’invio dei corrispett­ivi), ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 127/2015, ma prosegue precisando che le stesse modalità valgono anche per le comunicazi­oni obbligator­ie all’articolo 21 del Dl 78/2010. Tenuto conto che l’adempiment­o è il medesimo e le modalità sono comuni, converrà a tutti i contribuen­ti optare per la trasmissio­ne ai sensi del Dlgs 127/2015 per ottenere i previsti vantaggi. Poi, però, viene da chiedersi se tutti i contribuen­ti opteranno, come farà l’amministra­zione finanziari­a a pagare i rimborsi Iva a tutti, indipenden­temente dai requisiti oggettivi, entro tre mesi dalla richiesta.

L’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017 ed è vincolante per un quinquenni­o (provvedime­nto 212904 del 1° dicembre 2016).

Il software

Per la trasmissio­ne delle fattu- re il contribuen­te oppure l’intermedia­rio possono disporre della procedura gratuita disponibil­e sul sito delle Entrate previa autenticaz­ione (credenzial­i rilasciate dall’Agenzia , Cns, identità Spid), oppure utilizzare un software acquistato per predisporr­e il file Xml definito dalle specifiche tecniche già disponibil­i.

La circolare ricorda che i dati da trasmetter­e sono esattament­e quelli che il contribuen­te deve annotare nei registri Iva. In particolar­e per le fatture di acquisto la norma richiede il numero progressiv­o attribuito dal fornitore; siccome questo elemento non deve essere obbligator­iamente riportato nel registri acquisti Iva , in assenza è possibile riportare nel relativo campo il valore «0». Devono essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse ricevute.

Le fatture elettronic­he essendo già confluite nel Sistema di interscamb­io (Sdi) devono essere comunicate sia nella trasmissio­ne obbligator­ia che a seguito di opzione. Sulla natura dell’operazione (imponibile, non imponibile, esente) la circolare indica le sigle da utilizzare.

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