Comunicazione dei dati Iva anche per fatture minime
Esoner i per minimi e forfettar i - Dagli agr icoltor i con volume d’affar i fino a 7mila euro solo autofatture degli acquirenti Trasmissione delle «note» anche se sono registrate in un documento riepilogativo
Le fatture emesse e ricevute sebbene di importo minimo, ancorché registrate mediante documento riepilogativo, devono essere comunicate all’agenzia delle Entrate. Gli agricoltori esonerati comunicano soltanto le fatture attive, come pure i soggetti che hanno optato per il regime (Siae) della legge 398/1991. Sono alcune delle precisazioni contenute nella circolare 1/E/2017di ieri.
La circostanza che le fatture sia di acquisto che di vendita, di importo non superiore a 300 euro debbano essere comunicate indipendentemente dalla registrazione nel documento riepilogativo (Dlgs 695/1996), comporta che da subito le imprese e i professionisti che adottano questo metodo semplificato devono abbandonarlo o fare in modo di disporre analiticamente i dati necessari per la trasmissione telematica.
La circolare fissa il principio che i dati oggetto di trasmissione sono le fatture e quindi gli altri documenti contabili, anche rilevanti ai fini Iva, non devono essere trasmessi come ad esempio le carte carburanti.
L’obbligo della trasmissione delle fatture vale anche per le pubbliche amministrazioni ma solo per le fatture emesse in quanto quelle ricevute sono elettroniche e quindi sono già confluite nel sistema dell’interscambio. Si tratta delle operazioni effettuate nell’ambito della attività commerciale.
Gli agricoltori con un volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7mila euro comunicano soltanto le autofatture emesse dagli acquirenti mentre non trasmettono le fatture di acquisto che non devono nemmeno registrare. Queste microimprese agricole ci guadagnano in rapporto al vecchio spesometro perché dovevano comprendere anche le fatture passive. L’esonero rimane per gli agricoltori operanti nei territori situati a un’altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare.
L’Agenzia conferma che i contribuenti minimi (Dl 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettario (commi 54-89 della legge 190/2014), sono esonerati dal nuovo adempimento.
Per gli acquisti di beni e servizi sia interni che intracomunitari (si veda l’articolo in pagina) la fattura deve essere comunicata soltanto nella sezio-
ne fatture ricevute.
Le modalità
La circolare 1/E/2017 illustra le modalità di trasmissione delle fatture facendo riferimento in primo luogo ai soggetti che optano per la trasmissione delle fatture (l’opzione comporta anche l’obbligo dell’invio dei corrispettivi), ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 127/2015, ma prosegue precisando che le stesse modalità valgono anche per le comunicazioni obbligatorie all’articolo 21 del Dl 78/2010. Tenuto conto che l’adempimento è il medesimo e le modalità sono comuni, converrà a tutti i contribuenti optare per la trasmissione ai sensi del Dlgs 127/2015 per ottenere i previsti vantaggi. Poi, però, viene da chiedersi se tutti i contribuenti opteranno, come farà l’amministrazione finanziaria a pagare i rimborsi Iva a tutti, indipendentemente dai requisiti oggettivi, entro tre mesi dalla richiesta.
L’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017 ed è vincolante per un quinquennio (provvedimento 212904 del 1° dicembre 2016).
Il software
Per la trasmissione delle fattu- re il contribuente oppure l’intermediario possono disporre della procedura gratuita disponibile sul sito delle Entrate previa autenticazione (credenziali rilasciate dall’Agenzia , Cns, identità Spid), oppure utilizzare un software acquistato per predisporre il file Xml definito dalle specifiche tecniche già disponibili.
La circolare ricorda che i dati da trasmettere sono esattamente quelli che il contribuente deve annotare nei registri Iva. In particolare per le fatture di acquisto la norma richiede il numero progressivo attribuito dal fornitore; siccome questo elemento non deve essere obbligatoriamente riportato nel registri acquisti Iva , in assenza è possibile riportare nel relativo campo il valore «0». Devono essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse ricevute.
Le fatture elettroniche essendo già confluite nel Sistema di interscambio (Sdi) devono essere comunicate sia nella trasmissione obbligatoria che a seguito di opzione. Sulla natura dell’operazione (imponibile, non imponibile, esente) la circolare indica le sigle da utilizzare.