Si comunicano le operazioni con l’estero «certificate»
Nella comunicazione dei dati delle fatture vanno indicate anche le operazioni con l’estero, qualora certificate mediante fattura. Vanno quindi comunicate anche le operazioni attive carenti del presupposto territoriale, ma soggette all’obbligo di fatturazione, così come anche le operazioni per cui è stata emessa fattura, ancorché non obbligatoria, e per le quali l’imposta è assolta in altri Paesi Ue.
La circolare 1/E di ieri ha anche chiarito il trattamento delle operazioni con l’estero in relazione al modello di comunicazione dei dati delle fatture introdotto con il Dl 193/2016.
Qualora sia stata emessa la fattura, anche in carenza di uno dei presupposti d’applicazione dell’imposta, questa deve essere riportata nel modello di comunicazione. Pertanto, le operazioni che rilevano ai fini dell’Iva, ma non in Italia, in quanto extraterritoriali, vanno inserite tra i dati da comunicare. Tali operazioni sono infatti soggette all’obbligo di fatturazione, come previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/1972. Nel campo natura dell’operazione si dovrà indicare il codice «N2 – non soggette».
Andranno poi comunicate anche le operazioni per le quali l’Iva viene assolta in altri Paesi membri in applicazione di particolari disposizioni, indicando nel campo «natura» dell’operazione il codice «N/7 – Iva assolta in altro stato Ue». È il caso delle vendite a distanza “sopra soglia”, per le quali l’imposta viene assolta nel Paese di destino mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, e delle prestazioni di servizi elettronici e di Tlc in caso di adesione al regime Moss. In que- st’ultimo caso, se si è proceduto con l’emissione della fattura addebitando l’imposta estera, ancorché non obbligati in base alle disposizioni del Paese di riferimento, nei campi «aliquota» e «imposta» andrà indicato il valore «0».
In caso di operazioni non imponibili, come ad esempio cessioni intracomunitarie, esportazioni, cessioni verso esportatori abituali e cessioni con introduzioni in depositi Iva, nel campo «Natura» andrà indicato il codice «N3 – non imponibile».
Per quanto riguarda il fronte acquisti, viene specificato che il cam- po «natura» può essere valorizzato con le medesime codifiche previste per le fatture emesse e che in caso di applicazione del reverse charge il documento va indicato solo tra quelli ricevuti.
Nel caso di acquisti intracomunitari (di beni e servizi), per i quali l’imposta è assolta mediante integrazione, la natura dell’operazione sarà contraddistinta dal codice «N6 – inversione contabile (reverse charge)» e si dovranno compilare anche i campi relativi all’aliquota applicata e alla relativa imposta.
Le medesime sorti dovrebbe avere l’eventuale autofattura da “regolarizzazione”, in base a quanto si può desumere dalle specifiche tecniche annesse al provvedimento 182070 del 28 ottobre 2016, in quanto espressamente richiamate nella circolare 1/E. Analogo trattamento è previsto per le autofatture emesse a fronte di servizi ricevuti da soggetti extra Ue.
Per le importazioni, se la bolletta doganale non riporta i dati del cedente, si farà riferimento alla dogana che ha emesso il documento.
Nella circolare vengono inoltre forniti chiarimenti in caso di operazioni veicolate attraverso rappresentante fiscale o stabile organizzazione (paragrafo 4, lettera a).