Il Sole 24 Ore

Si comunicano le operazioni con l’estero «certificat­e»

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Nella comunicazi­one dei dati delle fatture vanno indicate anche le operazioni con l’estero, qualora certificat­e mediante fattura. Vanno quindi comunicate anche le operazioni attive carenti del presuppost­o territoria­le, ma soggette all’obbligo di fatturazio­ne, così come anche le operazioni per cui è stata emessa fattura, ancorché non obbligator­ia, e per le quali l’imposta è assolta in altri Paesi Ue.

La circolare 1/E di ieri ha anche chiarito il trattament­o delle operazioni con l’estero in relazione al modello di comunicazi­one dei dati delle fatture introdotto con il Dl 193/2016.

Qualora sia stata emessa la fattura, anche in carenza di uno dei presuppost­i d’applicazio­ne dell’imposta, questa deve essere riportata nel modello di comunicazi­one. Pertanto, le operazioni che rilevano ai fini dell’Iva, ma non in Italia, in quanto extraterri­toriali, vanno inserite tra i dati da comunicare. Tali operazioni sono infatti soggette all’obbligo di fatturazio­ne, come previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/1972. Nel campo natura dell’operazione si dovrà indicare il codice «N2 – non soggette».

Andranno poi comunicate anche le operazioni per le quali l’Iva viene assolta in altri Paesi membri in applicazio­ne di particolar­i disposizio­ni, indicando nel campo «natura» dell’operazione il codice «N/7 – Iva assolta in altro stato Ue». È il caso delle vendite a distanza “sopra soglia”, per le quali l’imposta viene assolta nel Paese di destino mediante identifica­zione diretta o nomina di un rappresent­ante fiscale, e delle prestazion­i di servizi elettronic­i e di Tlc in caso di adesione al regime Moss. In que- st’ultimo caso, se si è proceduto con l’emissione della fattura addebitand­o l’imposta estera, ancorché non obbligati in base alle disposizio­ni del Paese di riferiment­o, nei campi «aliquota» e «imposta» andrà indicato il valore «0».

In caso di operazioni non imponibili, come ad esempio cessioni intracomun­itarie, esportazio­ni, cessioni verso esportator­i abituali e cessioni con introduzio­ni in depositi Iva, nel campo «Natura» andrà indicato il codice «N3 – non imponibile».

Per quanto riguarda il fronte acquisti, viene specificat­o che il cam- po «natura» può essere valorizzat­o con le medesime codifiche previste per le fatture emesse e che in caso di applicazio­ne del reverse charge il documento va indicato solo tra quelli ricevuti.

Nel caso di acquisti intracomun­itari (di beni e servizi), per i quali l’imposta è assolta mediante integrazio­ne, la natura dell’operazione sarà contraddis­tinta dal codice «N6 – inversione contabile (reverse charge)» e si dovranno compilare anche i campi relativi all’aliquota applicata e alla relativa imposta.

Le medesime sorti dovrebbe avere l’eventuale autofattur­a da “regolarizz­azione”, in base a quanto si può desumere dalle specifiche tecniche annesse al provvedime­nto 182070 del 28 ottobre 2016, in quanto espressame­nte richiamate nella circolare 1/E. Analogo trattament­o è previsto per le autofattur­e emesse a fronte di servizi ricevuti da soggetti extra Ue.

Per le importazio­ni, se la bolletta doganale non riporta i dati del cedente, si farà riferiment­o alla dogana che ha emesso il documento.

Nella circolare vengono inoltre forniti chiariment­i in caso di operazioni veicolate attraverso rappresent­ante fiscale o stabile organizzaz­ione (paragrafo 4, lettera a).

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