Il Sole 24 Ore

Indennizzo diretto con più veicoli

Per la Cassazione la procedura «semplifica­ta» si applica anche se sono coinvolti più di due mezzi Unica eccezione è quando sono responsabi­li anche altri conducenti

- Maurizio Caprino

pIl risarcimen­to diretto dei danni Rc auto si può applicare anche negli incidenti stradali che coinvolgon­o più di due veicoli. La Terza sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza 3146/2017 depositata ieri, “reinterpre­ta” il regolament­o di esecuzione della procedura di liquidazio­ne introdotta ormai dieci anni fa, cambiando la prassi che ne era seguita, secondo cui essa poteva essere applicata solo nei sinistri fra due veicoli. Fa eccezione solo il caso - non frequente - in cui i conducenti degli ulteriori mezzi coinvolti abbiano una loro responsabi­lità nell’incidente.

Per arrivare a questa innovativa conclusion­e, la Cassazione si concentra sulla formulazio­ne letterale del regolament­o attuativo (Dpr 254/2006): l’articolo 1, comma 1, lettera d) stabilisce testualmen­te che la procedura di risarcimen­to diretto è applicabil­e in caso di «collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identifica­ti e assicurati per la responsabi­lità civile obbligator­ia dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgim­ento di altri veicoli responsabi­li».

Finora, l’interpreta­zione comunement­e accettata ha preso atto che questa frase parla di «due veicoli». Un dato letterale che pareva non facilmente superabile.

La Cassazione, invece, lo legge collegando­lo all’ultimo inciso della frase, sottolinea­ndo quindi le parole «senza coinvolgim­ento di altri veicoli responsabi­li». Il significat­o che emerge facendo questo collegamen­to, nelle parole della Corte, è che il risarcimen­to diretto previsto dall’articolo 149 del Codice delle assicurazi­oni private «è ammissibil­e anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante (cioè di chi, ritenendos­i danneggiat­o, chiede il risarcimen­to, ndr) e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabi­li del danno».

Un’interpreta­zione che la Corte si sente di dare in base allo spirito dell’articolo 149: il risarcimen­to diretto è stato dichiarata­mente introdotto con lo scopo di semplifica­re gli adempiment­i e snellire i tempi (nonché di cercare di limitare le frodi) delle liquidazio­ni. Il legislator­e del Codice delle assicurazi­oni valutò che il modo migliore per preseguire queste finalità fosse proprio il risarcimen­to diretto, perché il rapporto si instaura tra il

LA RATIO I giudici hanno considerat­o la formulazio­ne letterale dell’articolo 149 del Codice alla luce dell’opportunit­à di estendere gli snelliment­i

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