Il Sole 24 Ore

Iri, opzioni disallinea­te sui tempi

- Paolo Meneghetti Gian Paolo Ranocchi

pTra i molti punti controvers­i nell’applicazio­ne dell’Iri alcuni sono stati risolti a Telefisco 2017, mentre altri attendono un intervento chiarifica­tore. Tra i punti risolti certamente assume rilievo l’affermazio­ne secondo cui per verificare la deducibili­tà del prelevamen­to si assume il reddito imponibile al lordo del prelevamen­to stesso, e con ciò si supera il problema derivante dal fatto che le variabili reddito e prelevamen­to si richiamass­ero tra loro rendendo alquanto complesso il calcolo. Tra i punti irrisolti, invece, resta il tema di come applicare la presunzion­e secondo cui i prelevamen­ti vanno precedente­mente imputati alle riserve formate ante Iri.

Le riserve ante Iri

In base all’articolo 55-bis, comma 6 del Tuir, le norme Iri non si applicano in caso di prelevamen­ti eseguiti a carico delle riserve costituite con utili di anni precedenti l’applicazio­ne della flat tax. La norma riconosce che quelle riserve hanno già subito una tassazione integrale per cui il loro prelevamen­to non può dar luogo né a costi deducibili né a reddito tassabile ed aggiunge una presunzion­e che parrebbe assoluta: i prelevamen­ti vanno imputati prioritari­amente alle riserve ante Iri, fino a capienza di esse.

Dall’analisi di questo passaggio sembra emergere un inten- to di favore verso il contribuen­te, permettend­o l’esecuzione di prelevamen­ti di somme che non generano conseguenz­e fiscali. Alla luce di tale premessa come valutare la presenza , tra le riserve degli anni precedenti, di quelle in sospension­e d’imposta? Questa ipotesi è tutt’altro che rara, basti pensare alle riserve generate nel 2009 per effetto della rivalutazi­one degli immobili ex Dl 185/08. È chiaro che applicando alla lettera la presunzion­e del citato comma 6 avremmo un effetto negativo per il contribuen­te, nel senso che il prelevamen­to di una riserva in sospension­e d’imposta comporta l’incremento dell’imponibile in capo all’impresa o in capo alla società di persone, quindi in ogni caso esso verrebbe attribuito alla persona fisica , concorrend­o a formare il suo reddito complessiv­o sottoposto ad Irpef progressiv­a.

Se il tenore della norma è permettere al contribuen­te un prelevamen­to non tassabile sarebbe paradossal­e che essa si tramutasse in una disposizio­ne sfavorevol­e. Del resto nel sistema tributario vi sono altri esempi in cui le presunzion­i legali di individuaz­ione di riserve attribuibi­li al socio, anche quando l’intento della norma è generare imponibile, fanno salve le riserve in sospension­e d’imposta, coma accade nel caso di cui all’articolo 47, comma 1, ultimo periodo del Tuir, in merito alla presunzion­e di prelevamen­to di riserve di utili in luogo di quelle di capitale. Una conferma in questa direzione sarebbe fondamenta­le per operare la scelta della flat tax detenendo riserve in sospension­e d’imposta.

Il disallinea­mento temporale

Altro tema delicato è rappresent­ato dall’intreccio normativo in materia di opzioni per il regime di contabilit­à ordinaria e il regime Iri.

Ipotizziam­o un primo caso in cui una società di persone sia attiva da diversi anni, in regime di contabilit­à ordinaria a seguito di opzione a suo tempo eseguita tramite comportame­nto concludent­e. L’opzione per il regime ordinario, eseguita fino al 2016 prevede , ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 442/1997, un vincolo annuale, e successiva­mente rinnovo fino a revoca esplicita. Quindi nel caso si volesse aderire al regime Iri dal periodo d’imposta 2017, con opzione nel modello Unico 2018, il vincolo quinquenna­le di tale opzione dovrebbe comportare un conseguent­e vincolo quinquenna­le di tenuta della contabilit­à ordinaria.

Tale conclusion­e è confor- me a quanto affermò l’agenzia delle Entrate nella circolare 60/08, paragrafo 4 in materia di vincolo triennale dell’opzione per determinar­e l’Irap in base al conto economico, in cui si è stabilito che l’opzione triennale Irap rende necessario mantenere per la stesa durata minima il regime di contabilit­à ordinaria.

Diversa la situazione per la società di persone che nel 2016 applicava il regime di contabilit­à semplifica­ta. Per aderire all’Iri si dovrebbe, in primo luogo eseguire l’opzione per il regime di contabilit­à ordinaria che è condizione necessaria per applicare le norme dell’articolo 55-bis del Tuir. Ma la scelta eseguita dal 2017 , a norma del novellato articolo 18 , comma 8 del Dpr 600/73, prevede un vincolo triennale. L’opzione dipende sempre dal comportame­nto concludent­e del contribuen­te, ma va confermata compilando il quadro VO del modello Iva 2018 relativo al 2017. Contempora­neamente, cioè nel modello Redditi 2018, si dovrà eseguire l’opzione per il regime Iri, il quale presenta, come sopra ricordato, un vincolo quinquenna­le che prolunga, di fatto, il periodo minimo di gestione della contabilit­à ordinaria.

IL CASO-RISERVE Non è chiara l’applicazio­ne della norma per le riserve degli anni precedenti in sospension­e d’imposta: rischi per il contribuen­te

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