Bonus terremoto, credito cedibile
pLe Entrate dettano le regole di utilizzo del bonus concesso a fronte dei finanziamenti agevolati, accesi dai soggetti danneggiati da eventi calamitosi, per far fronte ai sinistri occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive. Con il provvedimento n. 26891/2017, l’amministrazione finanziaria ha infatti chiarito le modalità attraverso le quali l’agevolazione, fissata dall’articolo 1 della Finanziaria per il 2016 (legge 424/2015), potrà essere spesa dai beneficiari.
La normativa in questione nasce su impulso di quanto disciplinato dall’articolo 5, comma 2, della legge 225/92, con cui il Governo dell’epoca sancì le linee generali di indirizzo per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza derivanti dall’occorrere di eventi calamitosi. A tal riguardo, la normativa prevede che ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito dei predetti eventi, si possa far fronte attraverso contributi pubblici, riconosciuti ai soggetti danneggiati con le modalità del finanziamento agevolato. A completamento del quadro in esame, la Finanziaria scorsa ha previsto che le banche e gli altri intermediari che erogano i suddetti finanziamenti, lo facciano sulla scorta di contratti standard, secondo la convenzione con l’Abi, con garanzia delle somme da parte dello Stato. Il tutto, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro.
Ebbene, il comma 424 dell’articolo 1 della Finanziaria, chiarisce che il beneficiario del finanziamento ha diritto ad un credito d’imposta, di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma fra sorta capitale, interessi e spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Il provvedimento emanato ieri dal Fisco serve, in effetti, a stabilire le modalità concrete di utilizzo del bonus in argomento, segnatamente agli interventi sul patrimonio privato e sulle attività economiche e produttive. In particolare, il provvedimento evidenzia come i beneficiari del credito d’imposta potranno “pagare” le rate di rimborso del finanziamento agevolato proprio mediante il bonus. A loro volta, i soggetti finanziatori recupereranno sorta capitale, interessi e spese avvalendosi dell’istituto della compensazione, senza tener conto di nessuno dei limiti imposti tanto dall’articolo 34 della legge 388/00 che dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/07.
Per stabilire un’equivalenza di trattamento con quanto accaduto in situazioni analoghe per i soggetti colpiti dai sismi i n Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il documento delle Entrate stabilisce che l’importo delle rate può essere recuperato anche mediante la cessione del credito a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 42ter del Dpr n. 602/73.