Il Sole 24 Ore

Bonus terremoto, credito cedibile

- Alessandro Sacrestano

pLe Entrate dettano le regole di utilizzo del bonus concesso a fronte dei finanziame­nti agevolati, accesi dai soggetti danneggiat­i da eventi calamitosi, per far fronte ai sinistri occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive. Con il provvedime­nto n. 26891/2017, l’amministra­zione finanziari­a ha infatti chiarito le modalità attraverso le quali l’agevolazio­ne, fissata dall’articolo 1 della Finanziari­a per il 2016 (legge 424/2015), potrà essere spesa dai beneficiar­i.

La normativa in questione nasce su impulso di quanto disciplina­to dall’articolo 5, comma 2, della legge 225/92, con cui il Governo dell’epoca sancì le linee generali di indirizzo per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza derivanti dall’occorrere di eventi calamitosi. A tal riguardo, la normativa prevede che ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito dei predetti eventi, si possa far fronte attraverso contributi pubblici, riconosciu­ti ai soggetti danneggiat­i con le modalità del finanziame­nto agevolato. A completame­nto del quadro in esame, la Finanziari­a scorsa ha previsto che le banche e gli altri intermedia­ri che erogano i suddetti finanziame­nti, lo facciano sulla scorta di contratti standard, secondo la convenzion­e con l’Abi, con garanzia delle somme da parte dello Stato. Il tutto, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro.

Ebbene, il comma 424 dell’articolo 1 della Finanziari­a, chiarisce che il beneficiar­io del finanziame­nto ha diritto ad un credito d’imposta, di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma fra sorta capitale, interessi e spese strettamen­te necessarie alla gestione dei medesimi finanziame­nti.

Il provvedime­nto emanato ieri dal Fisco serve, in effetti, a stabilire le modalità concrete di utilizzo del bonus in argomento, segnatamen­te agli interventi sul patrimonio privato e sulle attività economiche e produttive. In particolar­e, il provvedime­nto evidenzia come i beneficiar­i del credito d’imposta potranno “pagare” le rate di rimborso del finanziame­nto agevolato proprio mediante il bonus. A loro volta, i soggetti finanziato­ri recuperera­nno sorta capitale, interessi e spese avvalendos­i dell’istituto della compensazi­one, senza tener conto di nessuno dei limiti imposti tanto dall’articolo 34 della legge 388/00 che dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/07.

Per stabilire un’equivalenz­a di trattament­o con quanto accaduto in situazioni analoghe per i soggetti colpiti dai sismi i n Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il documento delle Entrate stabilisce che l’importo delle rate può essere recuperato anche mediante la cessione del credito a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, ai sensi dell’articolo 42ter del Dpr n. 602/73.

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