Utili «ante» da smaltire prioritariamente
Proseguiamo la pubblicazione delle risposte ai quesiti inviati dai lettori nel corso del Forum Telefisco 2017. spone al comma 6 che «le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta». In altri termini, in presenza di riserve di utili costituite prima dell’opzione all’Iri, sussiste la presunzione di prioritaria distribuzione/prelevamento da parte dei soci di tali riserve. Ne consegue che, fino al momento in cui le stesse non saranno completamente assorbite, i prelevamenti di utili si considereranno già tassati in capo ai soci e non saranno deducibili dall’imponibile Iri. impresa ( Iri) in vigore dal 1° gennaio 2017. L’imposta, nella misura fissa del 24 per cento, si rende applicabile, per opzione con durata quinquennale, alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria. L’Iri, nella misura fissa del 24 per cento, andrà applicata al reddito fiscalmente imponibile, ovvero all’utile di bilancio dopo che sullo stesso sono state applicate le variazioni in aumento e in diminuzione di natura fiscale previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).