Il Sole 24 Ore

Utili «ante» da smaltire prioritari­amente

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Proseguiam­o la pubblicazi­one delle risposte ai quesiti inviati dai lettori nel corso del Forum Telefisco 2017. spone al comma 6 che «le disposizio­ni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si consideran­o formate prioritari­amente con utili di tali periodi d’imposta». In altri termini, in presenza di riserve di utili costituite prima dell’opzione all’Iri, sussiste la presunzion­e di prioritari­a distribuzi­one/prelevamen­to da parte dei soci di tali riserve. Ne consegue che, fino al momento in cui le stesse non saranno completame­nte assorbite, i prelevamen­ti di utili si considerer­anno già tassati in capo ai soci e non saranno deducibili dall’imponibile Iri. impresa ( Iri) in vigore dal 1° gennaio 2017. L’imposta, nella misura fissa del 24 per cento, si rende applicabil­e, per opzione con durata quinquenna­le, alle imprese individual­i e alle società di persone in contabilit­à ordinaria. L’Iri, nella misura fissa del 24 per cento, andrà applicata al reddito fiscalment­e imponibile, ovvero all’utile di bilancio dopo che sullo stesso sono state applicate le variazioni in aumento e in diminuzion­e di natura fiscale previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

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