Il Sole 24 Ore

Ravvedimen­to con termini più brevi

L’assenza di violazioni penalmente r ilevanti attr ibuisce maggiore appeal all’«autocorrez­ione», che può usufruire di interessi ridotti Rientro dei capitali più vantaggios­o nel caso dei Paesi black list con cui è stato sottoscrit­to un accordo

- Luca Bonfanti Antonio Della Carità

pL’opportunit­à di avvalersi della voluntary-bis deve essere ponderata alla luce degli altri strumenti che l’ordinament­o prevede per rimediare ad errori od omissioni relativi alle dichiarazi­oni, quali la presentazi­one di dichiarazi­oni integrativ­e e il ravvedimen­to operoso, entrambi oggetto di recenti modifiche normative. Ciò determina la necessità di valutare le numerose circostanz­e applicabil­i al caso concreto che, in assenza di reati tributari, potrebbero suggerire l’adozione di percorsi alternativ­i. Questi i principali aspetti da considerar­e.

Anni accertabil­i

L’adesione alla voluntary-bis comporta la riapertura di periodi di imposta ordinariam­ente prescritti, così da allinearli alla precedente edizione; nel caso di ravvedimen­to operoso si applicano invece i termini ordinari. In ordine a tale aspetto, la voluntary risulta più convenient­e nell’ipotesi di attività estere depositate in un Paese black list con accordo, sempreché venga rilasciato il waiver o operato il rimpatrio delle attività in Italia o in un paese che consente un effettivo scambio di informazio­ni secondo gli standard Ocse.

Proroga dei termini

La presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a comporta la riapertura dei termini ordinari di accertamen­to, limitatame­nte agli elementi oggetto di integrazio­ne. Con la voluntary, i poteri di accer- tamento degli uffici si esauriscon­o al 31 dicembre 2018.

Copertura penale

Sotto il profilo penale, il ravvedimen­to opera come causa di non punibilità soltanto per alcuni reati tributari e al ricorrere dei casi previsti dall’articolo 13 del Dlgs 74/2000; negli altri casi opera quale circostanz­a attenuante (articolo 13-bis del Dlgs 74/2000) e, a differenza della voluntary, non copre dal reato di autoricicl­aggio.

Calcolo delle imposte

La presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a permette di tenere conto anche di elementi “favorevoli”, generalmen­te non riconosciu­ti in sede di voluntary, quali il riporto delle minusvalen­ze entro i limiti previsti dall’articolo 68 del Tuir o il foreign tax cre- dit ex articolo 165 del Tuir. Inoltre, risulta possibile far emergere eventuali euroritenu­te, utilizzabi­li in compensazi­one con le imposte dovute, circostanz­a questa che gli uffici, senza apparenti ragioni giuridiche, hanno sempre negato nell’ambito della collaboraz­ione volontaria.

Cumulo giuridico

Il ravvedimen­to esclude la possibilit­à di ricorrere al cumulo giuridico (circolare 42/E del 2016), astrattame­nte consentito nella voluntary-bis anche nel caso di autoliquid­azione. Tuttavia, i limiti all’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997, riesumati attraverso un’interpreta­zione ultra legem dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, inibiscono di fatto l’operativit­à del cumulo in sede di definizion­e agevolata, rendendo il dettato normativo lettera morta.

«Favor rei»

Con il ravvedimen­to il contribuen­te applica il principio del favor rei, sia in relazione alla misura dei minimi edittali (abbassati dal Dlgs 158/2015) sia in relazione alle riduzioni delle sanzioni (modificate dalla legge 190/2014). Nell’ambito della voluntary-bis, a causa della deroga all’articolo 3 del Dlgs 472/1997, si dovrebbe invece applicarei­l regime sanzionato­rio in vigore all’epoca della prima edizione della voluntary.

Inammissib­ilità

Le eventuali cause di inammissib­ilità della procedura di collaboraz­ione volontaria non precludono il ravvedimen­to, che rimane possibile per i tributi ammini- strati dall’agenzia delle Entrate fino alla notifica degli atti di liquidazio­ne o di accertamen­to, e che può essere utilizzato dal contribuen­te per rimuovere l’eventuale causa ostativa (circolare 10/E del 2015).

Tasso di interesse

Nel caso di ravvedimen­to, il tasso di interesse applicato sulle imposte dovute è quello legale (attualment­e 0,1%), mentre nella voluntary gli interessi sono calcolati al tasso annuo del 3,5 per cento.

Compensazi­one

Con il ravvedimen­to eventuali eccedenze o crediti d’imposta possono essere compensati con le somme dovute ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997; al contrario, il contribuen­te che vantasse crediti nei confronti dell’Era- rio non potrebbe utilizzarl­i in compensazi­one per la definizion­e della voluntary.

Rapporti cointestat­i

In presenza di attività cointestat­e (o di deleghe) la voluntary presume che le stesse siano ripartite in quote paritetich­e, con l’effetto di “suddivider­e” le sanzioni da RW tra tutti i soggetti collegati. La dichiarazi­one integrativ­a deve invece essere predispost­a da ogni intestatar­io con riferiment­o all’intero valore delle attività estere (circolare 45/E del 2010).

Omessa dichiarazi­one

Nel caso di omessa dichiarazi­one, non è possibile presentare una dichiarazi­one integrativ­a. L’unica strada rimane la voluntary.

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