Il Sole 24 Ore

Il contribuen­te può cumulare tutte e due le procedure

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L a combinazio­ne del ravvedimen­to con la procedura di collaboraz­ione volontaria potrebbe consentire di ottimizzar­e l’onere complessiv­o gravante sul contribuen­te intenziona­to a regolarizz­are la propria posizione.

L’utilizzo congiunto dei diversi istituti non sembra infatti trovare alcuna preclusion­e legislativ­a e, anzi, pare essere avallato dalla stessa amministra­zione finanziari­a (circolare 27/E del 2015, risposta 2.3).

Il contribuen­te, quindi, potrebbe decidere se: 1 avvalersi esclusivam­ente della procedura di collaboraz­ione volontaria; 1 oppure usufruire, per alcune annualità, ma anche per alcune tipologie di violazioni commesse in uno stesso periodo d’imposta, del ravvedimen­to.

Esemplific­ando, il contribuen­te potrebbe presentare delle dichiarazi­oni integrativ­e ravvedendo solo alcuni periodi di imposta, limitando la voluntary ai restanti, ovvero ravvedere le sole imposte sui redditi circoscriv­endo la voluntary alle violazioni in materia di monitoragg­io fiscale, rappresent­ando comunque all’ufficio l’intero percorso intrapreso con la relazione di accompagna­mento.

Peraltro, poiché la preclusion­e temporale al ravvedimen­to operoso “lungo” decorre a partire dalla notifica dell’avviso di accertamen­to (e non dell’invito al contraddit­torio che costituisc­e una mera fase istruttori­a) o dell’atto di irrogazion­e delle sanzioni (e non dal precedente atto di contestazi­one avverso il quale possono essere presentate deduzioni difensive), sotto il profilo strettamen­te giuridico, al contribuen­te dovrebbe essere consentito, una volta trasmessa l’istanza di collaboraz­ione volontaria, di cambiare strategia e avvalersi dell’istituto del ravvedimen­to.

Tale situazione potrebbe risultare convenient­e, in alcuni limitati casi, quando il contribuen­te che non abbia optato per l’autoliquid­azione non condivides­se le risultanze emergenti dagli inviti al contraddit­torio, per ciò che concerne le imposte sui redditi, o dall’atto di contestazi­one, per le violazioni in materia di RW.

La presentazi­one in itinere di dichiarazi­oni integrativ­e gli consentire­bbe in tal caso di beneficiar­e, limitatame­nte agli importi ravveduti, delle ordinarie riduzioni sanzionato­rie, altrimenti precluse a seguito della notifica degli avvisi di accertamen­to o dell’atto di irrogazion­e delle sanzioni.

Questa impostazio­ne permettere­bbe di ristabilir­e quel diritto di difesa incomprens­ibilmente compresso dalla procedura di voluntary, limitando il contraddit­torio con l’ufficio ai soli elementi non ravveduti, sui quali vi è una divergenza.

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