Il Sole 24 Ore

Detassazio­ne ampia per i premi convertiti in welfare aziendale

Non si applicano i limiti specifici

- Stefano Sirocchi

pC on la legge di bilancio 2017 l’in centivo fiscale per l’incremento della produttivi­tà aziendale riguarda importi più elevati rispetto al passato: fino a 4mila euro annui per ogni beneficiar­io. Inoltre i premi convertiti in alcuni tipi di benefit sono completame­nte detassati, pure se eccedono i relativi limiti di esenzione.

I nuovi limiti

I premi di risultato possono essere detassati fino a 3mila euro annui lordi (ossia al lordo dell’imposta del 10%, ma al netto dei contributi quindi la soglia da rispettare è di 3.314 euro circa, nel caso i contributi lato dipendente siano al 9,49%). Tale tetto è elevato a 4mila euro annui lordi se le aziende coinvolgon­o paritetica­mente i lavoratori nell’organizzaz­ione del lavoro. Tra i soggetti potenzialm­ente interessat­i ci sono i dipendenti che nell’anno precedente a quello di percezione dei premi abbiano dichiarato redditi di lavoro dipendente non superiori a 80mila euro, invece dei 50mila euro del passato.

Rimane fermo che il bonus fiscale spetta solo in caso di incrementi effettivi di produttivi­tà, redditivit­à, qualità, efficienza e innovazion­e, che siano misurabili e verificabi­li. Inoltre l’incentivo deve essere erogato in esecuzione dei contratti aziendali o territoria­li sottoscrit­ti e depositati.

Nel caso in cui il lavoratore avesse diritto a un premio in denaro agevolato, l’azienda dovrebbe tener conto sia dei contributi previdenzi­ali sia della tassazione separata del 10% (che è sostitutiv­a dell’Irpef e delle addizional­i). Ad esempio, ove il premio fosse di 3.314,55 euro lordi, il dipendente porterebbe a casa 2.700 euro netti (con contribuzi­one al 9,49%), ossia l’81,459% della somma lorda. Naturalmen­te l’azienda dovrà anche considerar­e i contributi a suo carico.

Detassazio­ne piena

Se previsto nell’accordo, il dipendente potrà (o, in taluni casi, dovrà) optare per uno o più benefit messi a sua disposizio­ne, in sostituzio­ne del premio in denaro, benefician­do così della detassazio­ne piena.

A tal proposito, e con riferiment­o alla disciplina contenuta nella legge di Stabilità 2016, è stato chiarito che l’esenzione fiscale è piena nel rispetto del doppio limite: ossia quello dei premi nonché quello dei benefit selezionat­i. Con la legge di bilancio 2017, invece, viene parzialmen­te superata questa posizione e per taluni benefit specificat­amente indicati (si veda la scheda accanto) si può fare riferiment­o ai soli limiti del premio, e non anche a quelli ordinariam­ente fissati per le prestazion­i di cui si beneficia. Si tratta dei contributi alla previdenza complement­are, all’assistenza sanitaria integrativ­a, alle azioni distribuit­e ai dipendenti. In questo modo, tra l’altro, non viene danneggiat­o il dipendente che già è solito destinare parte della propria normale retribuzio­ne a questi benefit.

Dal punto di vista della convenienz­a fiscale e contributi­va è necessario distinguer­e le diverse fattispeci­e. Per quanto riguarda le somme e i valori indicati al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 Tuir, le stesse non concorrono alla formazione del reddito entro i limiti previsti dalla norma. In generale, per il principio di armonizzaz­ione delle basi imponibili fiscali e contributi­ve, ciò è valido anche ai fini previdenzi­ali: rimane tuttavia a carico del datore di lavoro il pagamento del contributo di solidariet­à del 10% sui premi devoluti alla previdenza complement­are e alle casse sanitarie.

Inoltre, secondo l’agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, per fruire dell’agevolazio­ne fiscale e contributi­va è richiesto anche che il budget “figurativo” di spesa assegnato ai dipendenti, benchè possa essere differenzi­ato, debba comunque avere la medesima consistenz­a all’interno della singola categoria di lavoratori considerat­a (si veda la risposta a interpello 904-1533/2016).

Tassazione a forfait

Diverso da quanto finora analizzato, il trattament­o delle somme e dei valori indicati all’articolo 51, comma 4 del Tuir (autoveicol­i, alloggi eccetera), che invece concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole previste nello stesso comma: si tratta cioè di applicare le forfettizz­azioni introdotte dal legislator­e per determinar­e gli imponibili fiscali e contributi­vi in modo semplifica­to.

Ad esempio, nel caso degli autoveicol­i concessi al dipendente a uso promiscuo, come base imponibile si assume il 30% dell’importo corrispond­ente alla percorrenz­a convenzion­ale di 15mila chilometri calcolato in base alle tabelle Aci, relative al mezzo utilizzato. La tassazione, tuttavia, è quella ordinaria con le aliquote progressiv­e.

Peraltro, in relazione alla disposizio­ne che consente di convertire i premi in veicoli-benefit, in molti scommetton­o che la stessa rimarrà largamente inutilizza­ta, sia per le difficoltà operative dovute al collegamen­to con il premio di risultato sia per l’assenza di qualsivogl­ia vantaggio fiscale.

Tanto premesso, una possibile chiave di lettura non troppo penalizzan­te per i contribuen­ti, può essere quella secondo cui questi compensi in natura, pur scontando la tassazione piena su valori convenzion­ali, non vanno a intaccare il plafond di 3mila o 4mila euro (ossia il limite quantitati­vo dei premi stessi). Ma si è in attesa di chiariment­i ufficiali.

Per alcuni benefit basta rispettare i vincoli previsti per la produttivi­tà CAMPO DI APPLICAZIO­NE Le regole più favorevoli introdotte da quest’anno valgono per previdenza complement­are, assistenza sanitaria e azioni ai dipendenti

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