Il Sole 24 Ore

Consumator­i, «stretta» sul merito

Il Tribunale di Udine ha adottato un modello matematico con una soglia massima a un terzo del reddito Il criterio richiesto per il piano fa da contrappes­o al pregiudizi­o dei creditori

- Claudio Ceradini

Il Tribunale di Udine con una sentenza del 4 gennaio circoscriv­e in modo significat­ivo il perimetro della meritevole­zza del consumator­e che ricorra all’omonimo piano per dare soluzione alla propria condizione di sovraindeb­itamento. Il criterio utilizzato dall’organismo di composizio­ne della crisi - e acquisito dal giudice - è esclusivam­ente matematico, e non consentire­bbe di giudicare meritevole il consumator­e che abbia progressiv­amente aumentato il proprio indebitame­nto sino al punto in cui la somma delle rate supera la soglia prudenzial­e del terzo del reddito.

La sensazione è quella di un rigore crescente nel giudizio di sussistenz­a di uno dei presuppost­i di ammissione alla procedura, e cioè la meritevole­zza, che contribuis­ce a equilibrar­e il funzioname­nto di uno strumento, il piano del consumator­e, in cui i creditori subiscono una drastica compressio­ne dei propri diritti, non essendo chiamati a esprimere il proprio voto e subendo la decisione del giudice cui sono rimessi unilateral­mente il giudizio di ragionevol­ezza e la decretazio­ne dell’omologa.

Unico spiraglio per i creditori è il diritto di contestare la proposta nella misura in cui appaia carente dei presuppost­i obbligator­i o pregiudizi­evole rispetto all’alternativ­a liquidator­ia, avuti in consideraz­ione non i possibili esiti di una procedura esecutiva individual­e, ma quelli della liquidazio­ne disciplina­ta dagli articoli 14ter e seguenti della legge 3/2012.

In tale contesto è comprensib­ile che il legislator­e conservi tra i presuppost­i di ammissibil­ità un parametro sparito per il re- sto da molti anni, posto che, diversamen­te, l’utilizzo strumental­e del piano del consumator­e potrebbe diventare una tentazione. Si richiede quindi che la condizione di sovraindeb­itamento sia maturata in ragione di elementi non prevedibil­i, intervenut­i successiva­mente, e non per effetto di una condotta colposa del debitore, che sia imprudente­mente o negligente­mente ricorso al credito oltre la misura concessa dal proprio patrimonio o reddito. È valutazion­e che il giudice è chiamato a eseguire, con l’ausilio della relazione dell’Occ, che solo in questo caso (articolo 9, comma 3-bis, legge 3/2012) deve nella propria relazione verificare sulla base dei fatti se le obbligazio­ni siano state assunte confidando nella consistenz­a di reddito e patrimonio, per cui la sproporzio­ne tra indebitame­nto e capacità di rimborso sia frutto di eventi accaduti successiva­mente, non prevedibil­i ex ante.

Tuttavia la sentenza del Tribunale di Udine pone perlomeno due questioni.

In primo luogo ci si chiede se debba essere rigorosame­nte matematica la valutazion­e di meritevole­zza, ancorata al terzo del reddito e alla consistenz­a del patrimonio. Il Tribunale di Pistoia aveva argomentat­o in modo più articolato nel dicembre del 2013, in una situazione in cui il rimborso dei finanziame­nti assorbiva più del 50% del reddito, riconoscen­do meritevole il comportame­nto del debitore che era ricorso al credito per dotare il figlio della provvista necessaria a mantenere la continuità di una attività imprendito­riale che sino a poco prima non aveva mai prodotto debiti, e dalla quale era ragionevol­e atten- dersi una remunerazi­one. Le obbligazio­ni assunte erano quindi astrattame­nte compatibil­i con le capacità reddituali prospettic­he della famiglia. Il debitore agì in quel caso diligentem­ente, non colpevolme­nte. È ragionevol­e che questo sia l’approccio più adeguato, anche alla luce dell’obbligo dell’Occ di includere nella propria relazione l’esame delle ragioni dell’incapacità sopraggiun­ta del debitore di adempiere alle obbligazio­ni, e il rendiconto delle condizioni di solvibilit­à per il quinquenni­o precedente. Sono elementi che indurrebbe­ro a un esame di numeri e circostanz­e, insieme e non isolatamen­te.

Il tribunale di Udine assume inoltre altrettant­o rigida posizione non rilevando la necessità di fissare l’udienza prevista dall’articolo 12-bis, comma 1, della legge 3/2012, posto che l’avvio del procedimen­to in carenza del presuppost­o di meritevole­zza, ravvisabil­e prima facie, comprimere­bbe inutilment­e i diritti dei creditori.

Il punto è delicato, dovendosi considerar­e che la verifica di rispetto degli articoli 7,8 e 9, preliminar­e all’ammissione, sembra avere tenore documental­e se non con riferiment­o agli atti in frode ai creditori, che solo con il decreto di ammissione può attivarsi il meccanismo protettivo del patrimonio del debitore grazie alla sospension­e delle azioni esecutive, e che la esclusione di una colposa determinaz­ione del sovraindeb­itamento pare, a norma del terzo comma dell’articolo 12-bis, essere attività che occupa il giudice solo nella fase immediatam­ente precedente l’emissione del decreto di omologa.

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