Consumatori, «stretta» sul merito
Il Tribunale di Udine ha adottato un modello matematico con una soglia massima a un terzo del reddito Il criterio richiesto per il piano fa da contrappeso al pregiudizio dei creditori
Il Tribunale di Udine con una sentenza del 4 gennaio circoscrive in modo significativo il perimetro della meritevolezza del consumatore che ricorra all’omonimo piano per dare soluzione alla propria condizione di sovraindebitamento. Il criterio utilizzato dall’organismo di composizione della crisi - e acquisito dal giudice - è esclusivamente matematico, e non consentirebbe di giudicare meritevole il consumatore che abbia progressivamente aumentato il proprio indebitamento sino al punto in cui la somma delle rate supera la soglia prudenziale del terzo del reddito.
La sensazione è quella di un rigore crescente nel giudizio di sussistenza di uno dei presupposti di ammissione alla procedura, e cioè la meritevolezza, che contribuisce a equilibrare il funzionamento di uno strumento, il piano del consumatore, in cui i creditori subiscono una drastica compressione dei propri diritti, non essendo chiamati a esprimere il proprio voto e subendo la decisione del giudice cui sono rimessi unilateralmente il giudizio di ragionevolezza e la decretazione dell’omologa.
Unico spiraglio per i creditori è il diritto di contestare la proposta nella misura in cui appaia carente dei presupposti obbligatori o pregiudizievole rispetto all’alternativa liquidatoria, avuti in considerazione non i possibili esiti di una procedura esecutiva individuale, ma quelli della liquidazione disciplinata dagli articoli 14ter e seguenti della legge 3/2012.
In tale contesto è comprensibile che il legislatore conservi tra i presupposti di ammissibilità un parametro sparito per il re- sto da molti anni, posto che, diversamente, l’utilizzo strumentale del piano del consumatore potrebbe diventare una tentazione. Si richiede quindi che la condizione di sovraindebitamento sia maturata in ragione di elementi non prevedibili, intervenuti successivamente, e non per effetto di una condotta colposa del debitore, che sia imprudentemente o negligentemente ricorso al credito oltre la misura concessa dal proprio patrimonio o reddito. È valutazione che il giudice è chiamato a eseguire, con l’ausilio della relazione dell’Occ, che solo in questo caso (articolo 9, comma 3-bis, legge 3/2012) deve nella propria relazione verificare sulla base dei fatti se le obbligazioni siano state assunte confidando nella consistenza di reddito e patrimonio, per cui la sproporzione tra indebitamento e capacità di rimborso sia frutto di eventi accaduti successivamente, non prevedibili ex ante.
Tuttavia la sentenza del Tribunale di Udine pone perlomeno due questioni.
In primo luogo ci si chiede se debba essere rigorosamente matematica la valutazione di meritevolezza, ancorata al terzo del reddito e alla consistenza del patrimonio. Il Tribunale di Pistoia aveva argomentato in modo più articolato nel dicembre del 2013, in una situazione in cui il rimborso dei finanziamenti assorbiva più del 50% del reddito, riconoscendo meritevole il comportamento del debitore che era ricorso al credito per dotare il figlio della provvista necessaria a mantenere la continuità di una attività imprenditoriale che sino a poco prima non aveva mai prodotto debiti, e dalla quale era ragionevole atten- dersi una remunerazione. Le obbligazioni assunte erano quindi astrattamente compatibili con le capacità reddituali prospettiche della famiglia. Il debitore agì in quel caso diligentemente, non colpevolmente. È ragionevole che questo sia l’approccio più adeguato, anche alla luce dell’obbligo dell’Occ di includere nella propria relazione l’esame delle ragioni dell’incapacità sopraggiunta del debitore di adempiere alle obbligazioni, e il rendiconto delle condizioni di solvibilità per il quinquennio precedente. Sono elementi che indurrebbero a un esame di numeri e circostanze, insieme e non isolatamente.
Il tribunale di Udine assume inoltre altrettanto rigida posizione non rilevando la necessità di fissare l’udienza prevista dall’articolo 12-bis, comma 1, della legge 3/2012, posto che l’avvio del procedimento in carenza del presupposto di meritevolezza, ravvisabile prima facie, comprimerebbe inutilmente i diritti dei creditori.
Il punto è delicato, dovendosi considerare che la verifica di rispetto degli articoli 7,8 e 9, preliminare all’ammissione, sembra avere tenore documentale se non con riferimento agli atti in frode ai creditori, che solo con il decreto di ammissione può attivarsi il meccanismo protettivo del patrimonio del debitore grazie alla sospensione delle azioni esecutive, e che la esclusione di una colposa determinazione del sovraindebitamento pare, a norma del terzo comma dell’articolo 12-bis, essere attività che occupa il giudice solo nella fase immediatamente precedente l’emissione del decreto di omologa.