Il piano deve garantire il pagamento parziale
Le indicazioni dei giudici sui crediti
pR ilevata l’insussistenza del requisito della meritevolezza, nel decreto in commento il Tribunale di Udine elenca, ad abundantiam, una serie di ulteriori motivi per cui il piano del consumatore esaminato deve ritenersi inammissibile.
Il provvedimento in esame offre quindi l’occasione per una panoramica sugli adempimenti, i contenuti, le allegazioni che la proposta deve necessariamente avere per superare il vaglio tecnico di ammissibilità, nell’ambito di una procedura che impone particolari cautele, posto che, come ricorda il Tribunale di Udine, non è subordinata all’approvazione dei creditori e, pertanto, costituisce una rilevante compressione dei loro diritti.
Il piano
Pur nella libertà delle forme sancita dall’articolo 8 della legge 3/2012, il piano non potrà dunque esimersi dal gestire i crediti privilegiati secondo i principi di par condicio creditorum, prevendendone l’eventuale falcidia solo laddove ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, sulla base di una specifica attestazione dell’Organismo di composizione della crisi (Occ).
E ancora il piano dovrà prevedere forme, modi e tempi di liquidazione dei cespiti, perché la sua esecuzione, secondo i meccanismi disciplinati dall’articolo 13 della citata legge, richiede una chiara programmazione, non può essere affidata alle iniziative estemporanee del soggetto chiamato a dar corso agli impegni assunti con il piano (sia o meno prevista la no- mina di un liquidatore).
Da un punto di vista formale, il provvedimento non manca poi di censurare l’omesso deposito di documenti essenziali, quali le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio e il certificato di stato famiglia, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 3/2012, così come contesta il mancato inserimento dei costi prededucibili maturati in corso o in funzione della procedura.
I rapporti con i debitori
Ma il rilievo di maggior interesse che il Tribunale muove nell’ambito dei motivi di inammissibilità ulteriori rispetto alla non meritevolezza è racchiuso nel punto conclusivo, ove viene ricordato che, al pari di quanto sancito dalla Suprema corte (sentenza sezioni unite numero 1521/2013) in materia di concordato preventivo, anche per la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento la funzione economica va individuata nella gestione della crisi in un arco temporale ragionevolmente breve e attraverso il soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i creditori.
Il piano sottoposto al vaglio del Tribunale di Udine, al contrario, prevedeva la remissione totale di buona parte dei crediti chirografari, a fronte del completo soddisfacimento di altri e con la caratteristica di un impegno patrimoniale solo parziale da parte del debitore.
Ma se, come chiaramente emerge dagli equilibri economici implicati, il consumatore sovraindebitato non aveva disponibilità patrimoniali tali da consentirgli di confezionare un piano idoneo ad assicurare i requisiti economici minimi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire il soddisfacimento, in misura parziale ma effettiva, di tutti i creditori, è evidente che l’unica concreta soluzione nel caso di specie non poteva che essere quella di ripiegare su una procedura di liquidazione ex articolo 14-ter della legge numero 3/2012.
IL QUADRO Necessar io prevedere tutele per le « posizioni » pr ivilegiate, programma delle vendite e deposito dei documenti essenziali