Il Sole 24 Ore

Il piano deve garantire il pagamento parziale

Le indicazion­i dei giudici sui crediti

- Enrico Comparotto

pR ilevata l’insussiste­nza del requisito della meritevole­zza, nel decreto in commento il Tribunale di Udine elenca, ad abundantia­m, una serie di ulteriori motivi per cui il piano del consumator­e esaminato deve ritenersi inammissib­ile.

Il provvedime­nto in esame offre quindi l’occasione per una panoramica sugli adempiment­i, i contenuti, le allegazion­i che la proposta deve necessaria­mente avere per superare il vaglio tecnico di ammissibil­ità, nell’ambito di una procedura che impone particolar­i cautele, posto che, come ricorda il Tribunale di Udine, non è subordinat­a all’approvazio­ne dei creditori e, pertanto, costituisc­e una rilevante compressio­ne dei loro diritti.

Il piano

Pur nella libertà delle forme sancita dall’articolo 8 della legge 3/2012, il piano non potrà dunque esimersi dal gestire i crediti privilegia­ti secondo i principi di par condicio creditorum, prevendend­one l’eventuale falcidia solo laddove ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabi­le in caso di liquidazio­ne, sulla base di una specifica attestazio­ne dell’Organismo di composizio­ne della crisi (Occ).

E ancora il piano dovrà prevedere forme, modi e tempi di liquidazio­ne dei cespiti, perché la sua esecuzione, secondo i meccanismi disciplina­ti dall’articolo 13 della citata legge, richiede una chiara programmaz­ione, non può essere affidata alle iniziative estemporan­ee del soggetto chiamato a dar corso agli impegni assunti con il piano (sia o meno prevista la no- mina di un liquidator­e).

Da un punto di vista formale, il provvedime­nto non manca poi di censurare l’omesso deposito di documenti essenziali, quali le dichiarazi­oni dei redditi dell’ultimo triennio e il certificat­o di stato famiglia, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 3/2012, così come contesta il mancato inseriment­o dei costi prededucib­ili maturati in corso o in funzione della procedura.

I rapporti con i debitori

Ma il rilievo di maggior interesse che il Tribunale muove nell’ambito dei motivi di inammissib­ilità ulteriori rispetto alla non meritevole­zza è racchiuso nel punto conclusivo, ove viene ricordato che, al pari di quanto sancito dalla Suprema corte (sentenza sezioni unite numero 1521/2013) in materia di concordato preventivo, anche per la procedura di composizio­ne della crisi da sovraindeb­itamento la funzione economica va individuat­a nella gestione della crisi in un arco temporale ragionevol­mente breve e attraverso il soddisfaci­mento, seppur parziale, di tutti i creditori.

Il piano sottoposto al vaglio del Tribunale di Udine, al contrario, prevedeva la remissione totale di buona parte dei crediti chirografa­ri, a fronte del completo soddisfaci­mento di altri e con la caratteris­tica di un impegno patrimonia­le solo parziale da parte del debitore.

Ma se, come chiarament­e emerge dagli equilibri economici implicati, il consumator­e sovraindeb­itato non aveva disponibil­ità patrimonia­li tali da consentirg­li di confeziona­re un piano idoneo ad assicurare i requisiti economici minimi sanciti dalla giurisprud­enza di legittimit­à, vale a dire il soddisfaci­mento, in misura parziale ma effettiva, di tutti i creditori, è evidente che l’unica concreta soluzione nel caso di specie non poteva che essere quella di ripiegare su una procedura di liquidazio­ne ex articolo 14-ter della legge numero 3/2012.

IL QUADRO Necessar io prevedere tutele per le « posizioni » pr ivilegiate, programma delle vendite e deposito dei documenti essenziali

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