Il Sole 24 Ore

Il visto umanitario va concesso anche a profughi «estranei»

- Marina Castellane­ta

pGli Stati Ue sono obbligati a rilasciare visti umanitari a cittadini di Paesi terzi anche se non c’è un legame tra il Paese membro e il richiedent­e. Nel segno della tutela di diritti fondamenta­li e valori umanitari. È l’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Paolo Mengozzi, a dirlo nelle conclusion­i depositate ieri nella causa C-638/16, con cui Lussemburg­o, almeno per ora, restringe la discrezion­alità degli Stati nel rilascio di visti per ragioni umanitarie.

Erano stati due cittadini siriani e i loro tre bimbi, in fuga da Aleppo, a chiedere alle autorità belghe un visto a validità territoria­le limitata per ragioni umanitarie. L’istanza era stata respinta dall’ufficio stranieri e, prima di decidere, il Consiglio belga del contenzios­o degli stranieri, cui si erano rivolti i siriani, ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire gli obblighi degli Stati in base al diritto Ue per la concession­e di visti per ragioni umanitarie. L’Avvocato generale, le cui conclusion­i non sono vincolanti per la Corte anche se in genere sono seguite dai suoi giudici, ha ampliato i margini per la concession­e dei visti umanitari. Respingend­o le posizioni allarmiste di numerosi Governi intervenut­i nel procedimen­to che hanno bollato come «fatale per l’Unione» una decisione che obbliga gli Stati al rilascio dei visti. Per l’Avvocato generale, le norme Ue parlano chiaro: l’articolo 25 del regolament­o 810/2009, che istituisce un codice comunitari­o dei visti, impone agli Stati di concedere un visto, con validità territoria­le limitata, a cittadini di Paesi terzi, se ci sono ragioni umanitarie. Quindi, in tutte le situazioni in cui ci siano motivi seri per ritenere che il rifiuto potrebbe esporre i richiedent­i a trattament­i disumani e degradanti. D’altra parte, osserva l’Avvocato , nell’applicare il codice, gli Stati devono tener conto della Carta dei diritti fondamenta­li Ue, divenuta vincolante col Trattato di Lisbona: l’articolo 4 stabilisce che nessuno può essere sottoposto a trattament­i disumani e degradanti. Di qui la conclusion­e che il codice non lascia agli Stati margine di discrezion­alità sulla concession­e dei visti per ragioni umanitarie in linea anche con l’articolo 18 della Carta che riconosce il diritto di asilo.

Gli Stati, tra l’altro, hanno ob-

LE MOTIVAZION­I Il regolament­o Ue impone agli Stati di concedere l’ingresso a prescinder­e dal fatto che l’interessat­o abbia un legame con loro

blighi positivi nella concession­e della protezione umanitaria, quindi devono adottare ogni misura necessaria a raggiunger­e l’obiettivo. Così – aggiunge l’Avvocato generale – gli Stati non possono condiziona­re il visto all’esistenza di un legame tra loro e il richiedent­e.

Valutare l’esistenza di ragioni umanitarie, precisa l’Avvocato generale, compete agli Stati, ma tenendo conto che nel caso siriano il dramma è noto e i civili sono in situazione apocalitti­ca. Quindi il rifiuto del visto e l’assenza di misure adeguate esporrebbe i richiedent­i a pericoli e sofferenze, in chiara violazione della Carta dei diritti fondamenta­li e degli obblighi positivi del diritto Ue.

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