Class action, impugnazione limitata
pRicorso limitato sulla class action. La Corte di cassazione, sentenza n. 2610 del 1° febbraio 2017, precisa che, quando l’azione di classe ha come obiettivo un risarcimento del pregiudizio subìto dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo, l’ordinanza di inammissibilità della Corte d’appello non è impugnabile con ricorso straordinario. Lo stesso diritto è infatti suscettibile di tutela attraverso l’azione individuale finalizzata a ottenere il risarcimento del danno. La dichiarazione di inammissibilità, inoltre, impedisce la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non da parte di chi non ha aderito all’azione oggetto di quella dichiarazione.
La Corte ha innanzitutto sot- tolineato come quando la class action introdotta nel Codice del consumo punta a ottenere una somma di denaro a titolo di indennizzo e non la tutela di interessi collettivi, allora deve essere considerata come uno strumento processuale aggiuntivo rispetto «a quello ordinario spettante al singolo interessato per ottenere il bene della vita consistente nel risarcimento di un danno che egli assume di avere subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggiante».
È vero, ammette la Corte, che la possibilità di fare valere con uno strumento collettivo la propria pretesa ne rafforza l’efficacia; tuttavia ciò non comporta anche che, quando si fanno valere solo posizioni individuali e non è quindi azionato un interesse collettivo, « il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizio subito dal singolo appartenente alla classe e sia, quindi, un bene che può senz’altro essere tutelato anche attraverso la proposizione di un’azione individuale avente la medesima finalità».
La dichiarazione di inammissibilità non ha poi i caratteri della decisorietà in senso sostanziale nei termini già precisati in passato dalla Cassazione e non si può quindi proporre il ricorso straordinario previsto dall’articolo 111 della Costituzione.