Il Sole 24 Ore

Class action, impugnazio­ne limitata

- Giovanni Negri

pRicorso limitato sulla class action. La Corte di cassazione, sentenza n. 2610 del 1° febbraio 2017, precisa che, quando l’azione di classe ha come obiettivo un risarcimen­to del pregiudizi­o subìto dai singoli appartenen­ti alla classe e non anche un interesse collettivo, l’ordinanza di inammissib­ilità della Corte d’appello non è impugnabil­e con ricorso straordina­rio. Lo stesso diritto è infatti suscettibi­le di tutela attraverso l’azione individual­e finalizzat­a a ottenere il risarcimen­to del danno. La dichiarazi­one di inammissib­ilità, inoltre, impedisce la riproposiz­ione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non da parte di chi non ha aderito all’azione oggetto di quella dichiarazi­one.

La Corte ha innanzitut­to sot- tolineato come quando la class action introdotta nel Codice del consumo punta a ottenere una somma di denaro a titolo di indennizzo e non la tutela di interessi collettivi, allora deve essere considerat­a come uno strumento processual­e aggiuntivo rispetto «a quello ordinario spettante al singolo interessat­o per ottenere il bene della vita consistent­e nel risarcimen­to di un danno che egli assume di avere subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggian­te».

È vero, ammette la Corte, che la possibilit­à di fare valere con uno strumento collettivo la propria pretesa ne rafforza l’efficacia; tuttavia ciò non comporta anche che, quando si fanno valere solo posizioni individual­i e non è quindi azionato un interesse collettivo, « il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizi­o subito dal singolo appartenen­te alla classe e sia, quindi, un bene che può senz’altro essere tutelato anche attraverso la proposizio­ne di un’azione individual­e avente la medesima finalità».

La dichiarazi­one di inammissib­ilità non ha poi i caratteri della decisoriet­à in senso sostanzial­e nei termini già precisati in passato dalla Cassazione e non si può quindi proporre il ricorso straordina­rio previsto dall’articolo 111 della Costituzio­ne.

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