Novità e conferme per i premi di risultato trasformati in benefit (comma 2, lettera h) Novità: non si tiene conto dei limiti del benefit e viene prevista la non imponibilità delle prestazioni Sono completamente esenti da tassazione fiscale i contributi
Condizioni per l’esenzione fiscale piena (articolo 51 del Tuir, comma 2 e ultimo periodo comma 3) o imponibilità in base a criteri forfettari (stesso articolo, comma 4) dei premi fruiti sotto forma di benefit
ASSISTENZA SANITARIA
(comma 2, lettera a)
Novità: non si tiene conto del limite di euro 3.615,20 euro
Non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati in sostituzione dei premi di risultato in denaro, anche se eccedenti il limite di euro 3.615,20. Si tratta dei contributi versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
BUONI PASTO E INDENNITÀ SOSTITUTIVE
(comma 2, lettera c) Buoni pasto cartacei esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, o fino a 7 euro nel caso dei ticket elettronici. Non sono tassabili neppure le indennità sostitutive fino a 5,29 euro al giorno nei casi consentiti
SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO
(comma 2, lettera d) L’esenzione da imposta può riguardare gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico per la tratta abitazione-luogo di lavoro, a condizione che sia stipulata apposita convenzione con gli esercenti dei servizi pubblici e non si tratti dell’erogazione di indennità sostitutive
SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE AL DIPENDENTE E AI FAMILIARI
(comma 2, lettera f)
Novità: norma di interpretazione autentica
Sono completamente detassate opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche non fiscalmente a carico del lavoratore. È stato inoltre chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che la detassazione si applica anche in relazione alle opere e servizi prestati in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale
SERVIZI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE AI FAMILIARI
(comma 2, lettera f-bis) La non imponibilità del premio da parte dei familiari del lavoratore indicati nell’articolo 12 del Tuir può riguardare la
fruizione dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi connessi (ad esempio mensa, trasporto e gite scolastiche), la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, servizi di baby-sitting, borse di studio. Tali servizi possono essere erogati direttamente, tramite terzi o mediante rimborso al dipendente delle relative spese adeguatamente documentate
SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI
(comma 2, lettera f-ter) Le prestazioni devono essere fruite dai familiari del lavoratore (articolo 12del Tuir) ed è anche possibile il rimborso delle spese sostenute dal dipendente. Si tratta dei servizi di assistenza offerti ai familiari che abbiano compiuto i 75 anni o per quelli non autosufficienti
CONTRIBUTI PER IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA
(comma 2, lettera f-quater)
Nuova possibilità
Riguarda i contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie
AZIONI OFFERTE AI DIPENDENTI
(comma 2, lettera g)
Novità: non si tiene conto dei limiti del benefit
La legge di Stabilità 2016 prevedeva l’esenzione di imposta del premio erogato in azioni, entro il valore non superiore a 2.065,83 euro nel periodo d’imposta e a condizione che le stesse non fossero riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che fossero trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Dal 2017 i premi di risultato convertiti sono detassati indipendentemente dal rispetto di tali condizioni
FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALTRI ONERI
pensionistiche complementari in sostituzione dei premi di risultato, anche se eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Inoltre, il vantaggio è doppio in quanto tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari. In generale, il dipendente può chiedere al datore di lavoro di utilizzare il proprio premio di risultato per il sostenimento degli oneri deducibili elencati all’articolo 10, comma 1, del Tuir, alle condizioni e nei limiti ivi indicati
BENI CEDUTI E SERVIZI PRESTATI CON IMPORTO INFERIORE AI 258,23 EURO
(comma 3, ultimo periodo) Il premio di risultato può essere fruito con l’assegnazione di beni o servizi prestati se complessivamente di valore non superiore a 258,23 nel periodo d’imposta, anche tramite l’emissione di un unico voucher. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 258,23 euro devono essere considerate tutte le erogazioni in natura sotto forma di beni, servizi o anche di buoni rappresentativi degli stessi (per esempio buoni carburante)
VEICOLI AZIENDALI IN USO PROMISCUO
(comma 4, lettera a)
Nuova possibilità
Il premio può essere convertito in automobili, autocaravan, motocicli e ciclomotori aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
(comma 4, lettera b)
Nuova possibilità
Conversione del premio in prestiti e mutui erogati direttamente dall’azienda o concessi da terzi (con i quali l’azienda ha sottoscritto accordi o convenzioni) anche mediante accredito diretto degli interessi
ALLOGGI AD USO ABITATIVO
(comma 4, lettera c)
Nuova possibilità
Possibile convertire il premio nell’utilizzo di immobili concessi in uso ai lavoratori
SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO
(comma 4, lettera c-bis)
Nuova possibilità
Il premio può essere convertito in servizi di trasporto ferroviario (biglietti)