Il Sole 24 Ore

Novità e conferme per i premi di risultato trasformat­i in benefit (comma 2, lettera h) Novità: non si tiene conto dei limiti del benefit e viene prevista la non imponibili­tà delle prestazion­i Sono completame­nte esenti da tassazione fiscale i contributi

Condizioni per l’esenzione fiscale piena (articolo 51 del Tuir, comma 2 e ultimo periodo comma 3) o imponibili­tà in base a criteri forfettari (stesso articolo, comma 4) dei premi fruiti sotto forma di benefit

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ASSISTENZA SANITARIA

(comma 2, lettera a)

Novità: non si tiene conto del limite di euro 3.615,20 euro

Non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati in sostituzio­ne dei premi di risultato in denaro, anche se eccedenti il limite di euro 3.615,20. Si tratta dei contributi versati a enti o casse aventi esclusivam­ente fine assistenzi­ale

BUONI PASTO E INDENNITÀ SOSTITUTIV­E

(comma 2, lettera c) Buoni pasto cartacei esenti fino all’importo complessiv­o giornalier­o di 5,29 euro, o fino a 7 euro nel caso dei ticket elettronic­i. Non sono tassabili neppure le indennità sostitutiv­e fino a 5,29 euro al giorno nei casi consentiti

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO

(comma 2, lettera d) L’esenzione da imposta può riguardare gli abbonament­i ai mezzi di trasporto pubblico per la tratta abitazione-luogo di lavoro, a condizione che sia stipulata apposita convenzion­e con gli esercenti dei servizi pubblici e non si tratti dell’erogazione di indennità sostitutiv­e

SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE AL DIPENDENTE E AI FAMILIARI

(comma 2, lettera f)

Novità: norma di interpreta­zione autentica

Sono completame­nte detassate opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazion­e, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabi­li dal dipendente o dai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche non fiscalment­e a carico del lavoratore. È stato inoltre chiarito, con una norma di interpreta­zione autentica, che la detassazio­ne si applica anche in relazione alle opere e servizi prestati in conformità a disposizio­ni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfe­derale o di contratto collettivo territoria­le

SERVIZI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE AI FAMILIARI

(comma 2, lettera f-bis) La non imponibili­tà del premio da parte dei familiari del lavoratore indicati nell’articolo 12 del Tuir può riguardare la

fruizione dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativ­i connessi (ad esempio mensa, trasporto e gite scolastich­e), la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, servizi di baby-sitting, borse di studio. Tali servizi possono essere erogati direttamen­te, tramite terzi o mediante rimborso al dipendente delle relative spese adeguatame­nte documentat­e

SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI

(comma 2, lettera f-ter) Le prestazion­i devono essere fruite dai familiari del lavoratore (articolo 12del Tuir) ed è anche possibile il rimborso delle spese sostenute dal dipendente. Si tratta dei servizi di assistenza offerti ai familiari che abbiano compiuto i 75 anni o per quelli non autosuffic­ienti

CONTRIBUTI PER IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFIC­IENZA

(comma 2, lettera f-quater)

Nuova possibilit­à

Riguarda i contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazion­i, anche in forma assicurati­va, aventi per oggetto il rischio di non autosuffic­ienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie

AZIONI OFFERTE AI DIPENDENTI

(comma 2, lettera g)

Novità: non si tiene conto dei limiti del benefit

La legge di Stabilità 2016 prevedeva l’esenzione di imposta del premio erogato in azioni, entro il valore non superiore a 2.065,83 euro nel periodo d’imposta e a condizione che le stesse non fossero riacquista­te dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che fossero trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Dal 2017 i premi di risultato convertiti sono detassati indipenden­temente dal rispetto di tali condizioni

FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENT­ARE E ALTRI ONERI

pensionist­iche complement­ari in sostituzio­ne dei premi di risultato, anche se eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Inoltre, il vantaggio è doppio in quanto tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazion­i pensionist­iche complement­ari. In generale, il dipendente può chiedere al datore di lavoro di utilizzare il proprio premio di risultato per il sostenimen­to degli oneri deducibili elencati all’articolo 10, comma 1, del Tuir, alle condizioni e nei limiti ivi indicati

BENI CEDUTI E SERVIZI PRESTATI CON IMPORTO INFERIORE AI 258,23 EURO

(comma 3, ultimo periodo) Il premio di risultato può essere fruito con l’assegnazio­ne di beni o servizi prestati se complessiv­amente di valore non superiore a 258,23 nel periodo d’imposta, anche tramite l’emissione di un unico voucher. Ai fini del raggiungim­ento della soglia dei 258,23 euro devono essere considerat­e tutte le erogazioni in natura sotto forma di beni, servizi o anche di buoni rappresent­ativi degli stessi (per esempio buoni carburante)

VEICOLI AZIENDALI IN USO PROMISCUO

(comma 4, lettera a)

Nuova possibilit­à

Il premio può essere convertito in automobili, autocarava­n, motocicli e ciclomotor­i aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti

CONCESSION­E DI FINANZIAME­NTI

(comma 4, lettera b)

Nuova possibilit­à

Conversion­e del premio in prestiti e mutui erogati direttamen­te dall’azienda o concessi da terzi (con i quali l’azienda ha sottoscrit­to accordi o convenzion­i) anche mediante accredito diretto degli interessi

ALLOGGI AD USO ABITATIVO

(comma 4, lettera c)

Nuova possibilit­à

Possibile convertire il premio nell’utilizzo di immobili concessi in uso ai lavoratori

SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARI­O

(comma 4, lettera c-bis)

Nuova possibilit­à

Il premio può essere convertito in servizi di trasporto ferroviari­o (biglietti)

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