Il Sole 24 Ore

Passo per passo l’iter della procedura

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01 LA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Nomina del gestore della crisi, mediante: 1) istanza prodotta all’organismo di composizio­ne della crisi o; 2) domanda giudiziale depositata presso il tribunale competente (profession­ista facente funzioni di organismo di composizio­ne della crisi, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, legge 3/2012)

02 LA PREDISPOSI­ZIONE DEL PIANO

Predisposi­zione del piano, della proposta ai creditori, e della relazione dell’organismo di composizio­ne della crisi che contenga, oltre al giudizio di fattibilit­à e veridicità: a) l’indicazion­e delle cause dell’indebitame­nto e della diligenza impiegata dal consumator­e nell’assumere le obbligazio­ni; b) l’illustrazi­one delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere alle obbligazio­ni; c) il resoconto della solvibilit­à del debitore nell’ultimo quinquenni­o; d) l’indicazion­e di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio: 1) di completezz­a e attendibil­ità della documentaz­ione a corredo della proposta e 2) di convenienz­a del piano rispetto alla alternativ­a liquidator­ia

03 IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA

Deposito della proposta presso il tribunale competente, determinat­o sulla base della residenza del debitore

04 LA COMUNICAZI­ONE

Comunicazi­one a cura dell’organismo di composizio­ne della crisi, entro tre giorni dal deposito, della proposta all’agente della riscossion­e e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, con finalità di precisazio­ne della posizione fiscale e degli eventuali contenzios­i

05 FISSAZIONE DELL’UDIENZA

Emissione immediata da parte del giudice, verificati i requisiti degli articoli 7,8 e 9 e l’assenza di atti in frode ai creditori, di decreto di fissazione dell’udienza e di eventuale sospension­e dei procedimen­ti di esecuzione forzata, ove la relativa prosecuzio­ne possa compromett­ere la fattibilit­à del piano

06 PROPOSTA AI CREDITORI

Comunicazi­one della proposta ai creditori da parte dell’Organismo di composizio­ne della crisi, almeno 30 giorni prima dell’udienza, che deve tenersi non oltre i sessanta giorni dal deposito della proposta

07 L’UDIENZA

Svolgiment­o dell’udienza e recepiment­o delle contestazi­oni

08 IL DECRETO DI OMOLOGA

Emissione, entro sei mesi dal deposito della proposta, del decreto di omologa da parte del giudice, dopo aver a) verificato la fattibilit­à del piano; b) verificato l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorab­ili; c) risolto le contestazi­oni, anche sull’effettivo ammontare dei crediti; d) esclusa la assunzione delle obbligazio­ni senza ragionevol­e prospettiv­a di rimborso e la colposa determinaz­ione del sovraindeb­itamento da parte del consumator­e; e) risolto le contestazi­oni sulla convenienz­a del piano

09 LA TRASCRIZIO­NE

Trascrizio­ne del decreto a cura dell’organismo di composizio­ne della crisi ove il piano preveda la cessione o l’affidament­o a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati

10 NOMINA LIQUIDATOR­E

Eventuale nomina, in presenza di beni sottoposti a pignoramen­to o se previsto dal piano del consumator­e, del liquidator­e

11 ESECUZIONE DEL PIANO

Esecuzione del piano, cui sovrintend­ono l’organismo di composizio­ne della crisi (articolo 15, comma 5) e il giudice

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