Passo per passo l’iter della procedura
01 LA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI
Nomina del gestore della crisi, mediante: 1) istanza prodotta all’organismo di composizione della crisi o; 2) domanda giudiziale depositata presso il tribunale competente (professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, legge 3/2012)
02 LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
Predisposizione del piano, della proposta ai creditori, e della relazione dell’organismo di composizione della crisi che contenga, oltre al giudizio di fattibilità e veridicità: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni; b) l’illustrazione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni; c) il resoconto della solvibilità del debitore nell’ultimo quinquennio; d) l’indicazione di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio: 1) di completezza e attendibilità della documentazione a corredo della proposta e 2) di convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria
03 IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA
Deposito della proposta presso il tribunale competente, determinato sulla base della residenza del debitore
04 LA COMUNICAZIONE
Comunicazione a cura dell’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dal deposito, della proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, con finalità di precisazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi
05 FISSAZIONE DELL’UDIENZA
Emissione immediata da parte del giudice, verificati i requisiti degli articoli 7,8 e 9 e l’assenza di atti in frode ai creditori, di decreto di fissazione dell’udienza e di eventuale sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, ove la relativa prosecuzione possa compromettere la fattibilità del piano
06 PROPOSTA AI CREDITORI
Comunicazione della proposta ai creditori da parte dell’Organismo di composizione della crisi, almeno 30 giorni prima dell’udienza, che deve tenersi non oltre i sessanta giorni dal deposito della proposta
07 L’UDIENZA
Svolgimento dell’udienza e recepimento delle contestazioni
08 IL DECRETO DI OMOLOGA
Emissione, entro sei mesi dal deposito della proposta, del decreto di omologa da parte del giudice, dopo aver a) verificato la fattibilità del piano; b) verificato l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili; c) risolto le contestazioni, anche sull’effettivo ammontare dei crediti; d) esclusa la assunzione delle obbligazioni senza ragionevole prospettiva di rimborso e la colposa determinazione del sovraindebitamento da parte del consumatore; e) risolto le contestazioni sulla convenienza del piano
09 LA TRASCRIZIONE
Trascrizione del decreto a cura dell’organismo di composizione della crisi ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati
10 NOMINA LIQUIDATORE
Eventuale nomina, in presenza di beni sottoposti a pignoramento o se previsto dal piano del consumatore, del liquidatore
11 ESECUZIONE DEL PIANO
Esecuzione del piano, cui sovrintendono l’organismo di composizione della crisi (articolo 15, comma 5) e il giudice