Il Sole 24 Ore

La rilevanza snellisce i bilanci

Per le rimanenze via libera ai metodi dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante

- Franco Roscini Vitali

Il bilancio di esercizio deve esporre le informazio­ni che hanno un effetto rilevante sul processo decisional­e dei destinatar­i.

Il decreto legislativ­o 139/15, nel recepire la direttiva 34/13, ha inserito nell'articolo 2423 del Codice civile il comma 4 che prevede la possibilit­à di non rispettare gli obblighi di rilevazion­e, valutazion­e, presentazi­one e informativ­a quando la loro osservanza ha effetti irrilevant­i ai fini della rappresent­azione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi di tenuta della contabilit­à e con obbligo di illustrazi­one nella nota integrativ­a. Si tratta dell'enunciazio­ne del principio della “rilevanza” o “significat­ività” (o “materialit­à”), di fatto già presente nel nostro ordinament­o e contenuto anche nel principio contabile Oic 11.

L'introduzio­ne del principio generale della rilevanza ha comportato l'eliminazio­ne, in quanto ridondanti, dei riferiment­i a tale principio presenti, in particolar­e, nell'articolo 2427 relativo al contenuto della nota integrativ­a, nonché del numero 12 dell'articolo 2426, chiaro esempio di applicazio­ne del principio di rilevanza alla valutazion­e delle voci di bilancio.

La relazione al decreto precisa che il principio consente di migliorare l'informazio­ne fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un'eccessiva proliferaz­ione delle informazio­ni, tale da non permettere di distinguer­e ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresent­a un dato non funzionale alle sue esigenze. Dall'altro lato consente di realizzare l'obiettivo di non far gravare sulle società oneri eccessivi rispetto ai benefici per i lettori dei bilanci. Inoltre, restando fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, l'applicazio­ne di tale principio non comporta la perdita dei dati informativ­i preordinat­i alla formazione del bilancio.

La relazione, poi, rimanda ai principi contabili la declinazio­ne pratica di tale principio, compresa la descrizion­e delle possibili casistiche.

L'Organismo italiano di contabilit­à (Oic), nell'aggiorname­nto dei principi contabili, ha esemplific­ato alcune casistiche relative al principio in questione.

Il principio di rilevanza, anche prima dell'aggiorname­nto, era già contenuto in alcuni principi contabili. Per esempio nell'Oic 13 (Rimanenze) con riferiment­o all'adozione dei costi standard e degli altri metodi alternativ­i a quelli previsti dal Codice civile: con l'aggiorname­nto i concetti sono stati rafforzati.

Infatti, il principio contabile contiene alcune precisazio­ni relative ai “metodi alternativ­i” che, in alcuni casi, è possibile utilizzare per la valutazion­e delle rimanenze in applicazio­ne del comma 4 dell'articolo 2423 del Codice civile in tema di rilevanza: si tratta dei metodi del prezzo al dettaglio, dei costi standard e del valore costante applicato a materie prime, sussidiari­e e di consumo.

Il documento precisa che le tecniche di determinaz­ione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssima­no il costo effettivo delle rimanenze: questo non implica, al fine del giudizio di rilevanza, un calcolo parallelo dei beni fungibili utilizzand­o i metodi di valutazion­e Lifo, Fifo e costo medio ponderato come invece si poteva ricavare in base al testo pre- cedente del principio.

In ogni caso l'utilizzo dei criteri alternativ­i non deve comportare differenze rilevanti ai fini valutativi rispetto ai metodi tradiziona­li.

Anche l'Oic 16, Immobilizz­azioni materiali, richiama il principio di rilevanza per l'applicazio­ne dell'aliquota di ammortamen­to ridotta alla metà nell'esercizio di acquisizio­ne del cespite se la quota così ottenuta non si discosta significat­ivamente da quella calcolata a giorni/mesi.

Sempre l'Oic 16 declina il principio in questione con riferiment­o all'iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzatu­re industrial­i e commercial­i qualora siano regolarmen­te rinnovate e complessiv­amente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizio­ne di tali immobilizz­azioni materiali.

Altra applicazio­ne del principio di rilevanza è contenuta nei principi contabili Oic 15, Oic 19 e Oic 20 con riferiment­o alla valutazion­e con il costo ammortizza­to.

L'inseriment­o nell'articolo 2423 del Codice civile del principio generale della “rilevanza” potrebbe rifletters­i anche su eventuali impugnativ­e strumental­i del bilancio, disincenti­vandole.

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