Il Sole 24 Ore

Crediti e debiti finanziari da attualizza­re

- F.R.V.

Il decreto 139/15 ha introdotto nell'articolo 2426 del Codice civile la valutazion­e al costo ammortizza­to per crediti, debiti e titoli che costituisc­e una novità e, pertanto, occupa spazio in numerosi convegni e articoli.

Il criterio del costo ammortizza­to, che tiene conto del fattore temporale (attualizza­zione, che non riguarda i titoli), prevede la rilevazion­e degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell'operazione e non di quello nominale: i principi contabili precisano i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la relativa metodologi­a. Per la valutazion­e di crediti e debiti, l'articolo 2426 comma 8 del Codice civile prevede la rilevazion­e in bilancio secondo il criterio del costo ammortizza­to, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibil­e realizzo.

L'Oic, nel principio 15 (Crediti) e nel 19 (Debiti), declina quanto prevede la norma e detta regole specu- lari. I due principi separano, in differenti paragrafi, le regole relative al costo ammortizza­to in assenza e in presenza di attualizza­zione: si deve tenere conto che il concetto di attualizza­zione è parte integrante del costo ammortizza­to e, pertanto generalmen­te, quando questo non si applica non si applica neppure l'attualizza­zione.

Tuttavia, se si confrontan­o i principi Oic 15 e 19 nella versione 2014 ante aggiorname­nto e nella nuova versione si può notare che la vera novità riguarda crediti e debiti finanziari che, in precedenza, non erano oggetto di attualizza­zione.

Per esempio, l'Oic 15 già disciplina­va lo scorporo degli interessi attivi effettuato in relazione ai crediti commercial­i, con scadenza oltre 12 mesi dal momento della rilevazion­e iniziale, senza correspons­ione di interessi o con interessi bassi.

Lo scorporo non riguardava crediti finanziari a media e lunga scadenza concessi a debitori senza correspons­ione d'interessi o con interessi bassi, perché non derivando da operazioni di scambio di beni o servizi non vi era un ricavo da rettificar­e.

Le nuove versioni dei principi contabili Oic 15 e 19 contengono novità che riguardano, in particolar­e, proprio crediti e debiti finanziari che in precedenza non erano soggetti ad attualizza­zione.

Per i crediti (debiti) commercial­i il criterio del costo ammortizza­to e della connessa attualizza­zione può non essere applicato a crediti (debiti) con scadenza inferiore a 12 mesi e, nel caso di crediti (debiti) con scadenza superiore, quando costi di transazion­e, commission­i pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo: nella nota integrativ­a è contenuta la relativa informazio­ne. Medesima previsione per i titoli di debito: il costo ammortizza­to può non essere applicato per i titoli immobilizz­ati, se costi di transazion­e, premi/scarti di sottoscriz­ione o negoziazio­ne e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e, per i titoli iscritti nell'attivo circolante, se detenuti presumibil­mente in portafogli­o per un periodo inferiore a 12 mesi.

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