Il Sole 24 Ore

Regime di cassa con inventario

Al momento non abrogato l’obbligo di annotare le rimanenze distinte per categoria

- Matteo Balzanelli Giorgio Gavelli

Il nuovo regime “di cassa” per i contribuen­ti in contabilit­à semplifica­ta, previsto dal 1° gennaio 2017 dal nuovo articolo 66 Tuir, pone numerose questioni applicativ­e.

Tra queste spicca un interrogat­ivo circa l’obbligo della tenuta dell’inventario di magazzino, in cui annotare, ai sensi dell’articolo 15 Dpr 600/73, «la consistenz­a dei beni raggruppat­i i n categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo».

L’irrilevanz­a, tra i componenti reddituali, delle giacenze di magazzino – con l’eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 18 della legge di bilancio 2017 relativame­nte al primo esercizio successivo a quello in cui, per l’ultima volta, è stato applicato il principio di competenza – ha portato a trarre conclusion­i che non paiono del tutto condivisib­ili. Si sostiene, infatti, che, in conseguenz­a della citata irrilevanz­a, l’impresa in contabilit­à semplifica­ta non effettuere­bbe più l’inventario di fine anno, con conseguent­e maggiore difficoltà negli accertamen­ti da parte degli organi verificato­ri, in particolar­e per tutte quelle forme di accertamen­to analitico-induttivo (per le imposte dirette ex articolo 39, comma 1, lettera d, Dpr 600/1973 e per l’Iva ex articolo 54, comma 2 Dpr 633/1972) che si basano in parte sulla contabilit­à aziendale (generalmen­te proprio sulle giacenze) e in parte su elementi presuntivi (consumi medi, eccetera).

Se così fosse, il regime acquisireb­be maggiore appeal, poiché tali forme di ricostruzi­one indiretta dei ricavi risultano attualment­e (dopo il “tramonto” degli accertamen­ti da studi di settore) tra le più utilizzate nelle verifiche “sul campo” a carico di commercian­ti e pubblici esercizi.

Presumibil­mente, tuttavia, si tratta di una conclusion­e affrettata. E non solo perché, aziendalme­nte, nessuna impresa può fare a meno, al fine di verificare la propria redditivi- tà, di determinar­e le rimanenze finali e, conseguent­emente, il costo del venduto. Ma anche perché, giuridicam­ente, ci pare vi sia differenza tra mancata partecipaz­ione di un componente al reddito del periodo e sussistenz­a di determinat­i obblighi contabili.

L’articolo 18, comma 1, Dpr 600/73 continua a prevedere, anche nel nuovo testo, che i contribuen­ti ammessi al regime di contabilit­à semplifica­ta «sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizio­ni diverse dal presente decreto».

Tuttavia, l’articolo 9 del Dl 69/1989 (ossia del provvedime­nto che disciplina le «modalità per le annotazion­i sui registri contabili da parte dei soggetti che, ai fini della de- terminazio­ne del reddito d’impresa, sono ammessi al regime di contabilit­à semplifica­ta e che non hanno optato per il regime ordinario») prevede, alla lettera b) del comma 1, che i soggetti in esame devono riportare «nei registri tenuti ai sensi dell’articolo 18» del Dpr 600/73, «entro il termine stabilito per la presentazi­one della dichiarazi­one, le annotazion­i rilevanti ai fini della determinaz­ione del reddito nonché il valore delle rimanenze, indicando distintame­nte per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni in giacenza alla fine dell’esercizio» con l’indicazion­e dei criteri seguiti per la valutazion­e. Il tutto è ribadito all’articolo 2 del Dm 2 maggio 1989, vale a dire del decreto attuativo di quanto previsto dal Dl 69/1989.

Preso atto che il comma 23, articolo della legge di bilancio 2017 prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeria­le per l’attuazione delle novità apportate al regime di contabilit­à semplifica­ta, non appare scontato che questo obbligo contabile non venga confermato, evitando così le conseguenz­e a livello accertativ­o da alcuni paventate. Del resto, in assenza di questi dati, ci pare difficile ipotizzare il funzioname­nto dei nuovi indicatori «sintetici di affidabili­tà fiscale cui sono collegati livelli di premialità» che, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, Dl 193/2016, dovrebbero, proprio dal 2017 sostituire gli studi di settore.

Meglio, quindi, attendere la disciplina di dettaglio prima di attribuire al nuovo regime “di cassa” vantaggi che forse, in concreto, non consente.

LA NORMA Sarà un decreto ministeria­le a stabilire l’attuazione delle novità al regime semplifica­to e a chiarire come rilevare le giacenze

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