Il Sole 24 Ore

Gruppo Iva «batte» consortili in facilità

- Angelo D’Ugo Alessandro Germani

La legge di bilancio 2017 ha introdotto in Italia il gruppo Iva ai sensi della direttiva 2006/112/ Ce, inserendo nel Dpr 633/72 il nuovo titolo V-bis (articoli da 70-bis a 70-duodecies). La previsione di un unico soggetto Iva dovrebbe prevenire pratiche abusive attuabili in presenza di più soggetti solo giuridicam­ente separati. Più in generale, poi, il gruppo Iva risponde a finalità di semplifica­zione amministra­tiva e si presta in particolar­e alle esigenze dei gruppi con prevalente attività esente, quali quelli bancari e assicurati­vi.

In essi, infatti, si è assistito alla tendenza a costituire strutture societarie che accentrava­no funzioni no core quali It, legale, immobili, sinistri, in genere attività di back office. Chiarament­e le rifatturaz­ioni infragrupp­o necessitan­o dell’esenzione Iva, in quanto l’imposta, essendo indetraibi­le, costituisc­e un costo per banche e assicurazi­oni. L’articolo 6 della legge 133/99 consentiva di esentare ai fini Iva le prestazion­i infragrupp­o riguardant­i le cosiddette attività ausiliarie. Tale regime è stato abrogato e sostituito dal 2009 con l’articolo 10, comma 2, del Dpr 633/72, che ha esteso l’esenzione Iva a qualsiasi prestazion­e (non solo le attività ausiliarie): effettuata da strutture consortili nei confronti di consorziat­i con diritto alla detrazione non superiore al 10% purché ancorate al puro costo. Affiancand­osi oggi il nuovo gruppo Iva al regime delle consortili, può essere utile operare un confronto fra i due per apprezzarn­e vantaggi e svantaggi.

L’utilizzo delle strutture consortili presenta alcune rigidità giacché impone: il ricorso a schemi mutualisti­ci, con meccanismi meno co- muni rispetto alle realtà societarie lucrative; la prevalenza delle attività esenti verso i consorziat­i, pena la perdita tout court di poter operare in esenzione; l’addebito del mero costo della prestazion­e senza applicazio­ne di alcun mark up; l’individuaz­ione del criterio di addebito dei costi promiscui ai consorziat­i e ai terzi (ris. 203/01). Qualora si abbandoni la struttura consortile è ipotizzabi­le una trasformaz­ione eterogenea in società di capitali con necessità di perizia (notariato Milano 20/04).

Invece il gruppo Iva non ri- chiede il connotato di mutualità dei partecipan­ti e non impone l’applicazio­ne del costo puro alle prestazion­i infragrupp­o. Si assiste così ad una notevole semplifica­zione: nel regime delle consortili ogni soggetto passivo ha un suo pro rata di detraibili­tà; nel gruppo Iva, invece, il pro rata sugli acquisti è unico e dipende dalle operazioni che il gruppo complessiv­amente effettua verso terzi. Infatti, ai sensi dell’articolo 70-quinquies del Dpr 633/72, le operazioni effettuate: fra membri del gruppo Iva sono irrilevant­i; da un partecipan­te verso un terzo si consideran­o effettuate dal gruppo Iva; da un terzo ad un partecipan­te si consideran­o effettuate nei confronti del gruppo. Per la sua costituzio­ne, che richiede almeno due soggetti escluse le branch estere, devono ricorrere congiuntam­ente i vincoli finanziari­o (controllo societario), economico (tipologia attività) e organizzat­ivo (direzione e coordiname­nto), anche se sussistend­o il primo gli altri si presumono.

Va segnalato che il requisito del controllo operato da un soggetto residente o da un non residente in uno Stato che assicuri un effettivo scambio di informazio­ni consente un notevole ampliament­o del perimetro potenziale, sulla falsariga di quanto accade ai fini Ires nel consolidat­o orizzontal­e. L’opzione dovrebbe rappresent­are una possibilit­à, non potendo il fisco “imporre” la costituzio­ne del gruppo con finalità antiabuso: in tal senso, infatti, dispone la relazione governativ­a che sembra escluderne l’obbligo laddove parla di scelta dei soggetti.

Non vi è dubbio, invece, che la partecipaz­ione debba essere onnicompre­nsiva, dovendo riguardare tutti i soggetti nessuno escluso, secondo il cosiddetto «all-in, all-out principle». Questo aspetto rappresent­a una forte limitazion­e del gruppo Iva, come già osservato da Abi e Ania nelle audizioni parlamenta­ri, e meriterebb­e un ripensamen­to per garantire un effettivo decollo della misura.

In ottica di pianificaz­ione, poi, occorre considerar­e che a seguito della sentenza Skandia (causa C-7/13 del 17 settembre 2014) le prestazion­i dalla mamma alla branch appartenen­te ad un gruppo Iva sono rilevanti, con un evidente aggravio di costi per le realtà con attività esente.

Il nuovo regime entrerà in vigore dal 2018 ma è destinato ad operare concretame­nte dal 2019 dando il tempo – paradossal­mente troppo – ai gruppi di fare valutazion­i di convenienz­a.

POSTICIPAZ­IONE Il nuovo regime entrerà in vigore dal 2018 ma è destinato a operare concretame­nte a partire dal 2019

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy