Il Sole 24 Ore

Basta il rispetto delle condizioni sostanzial­i Cessione intraUe esenti Iva anche senza iscrizione Vies

- Anna Abagnale Benedetto Santacroce

pNon viene meno la non imponibili­tà ai fini Iva della cessione intracomun­itaria laddove l'acquirente, pur essendo titolare di un numero di identifica­zione nazionale non sia iscritto al Vies e quindi non abilitato a realizzare operazioni transfront­aliere. Tale assunto vale a patto che siano soddisfatt­e le condizioni sostanzial­i della specifica operazione e che non sussista alcun indizio serio che lasci supporre l'esistenza di una frode. Inoltre, a nulla rileva il fatto che il fornitore sia a conoscenza delle circostanz­e che caratteriz­zano la situazione dell'acquirente, essendo persuaso che quest'ultimo successiva­mente sarebbe stato registrato come operatore intracomun­itario con effetto retroattiv­o.

Sono queste le conclusion­i a cui è giunta ieri la Corte di giustizia europea in relazione alla causa C-21/16; in essa l'amministra­zione finanziari­a portoghese aveva recuperato a tassazione le vendite che una società aveva realizzato nei confronti di un soggetto Iva spagnolo non registrato per la realizzazi­one di operazioni intraUe e non iscritto al Vies. Così viene di fatto aggiunto un altro tassello all'orientamen­to europeo che spinge sempre più verso l'affermazio­ne del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Secondo la consolidat­a posizione dei giudici lussemburg­hesi (sentenze C-273/11 e C324/11; C-587/10; C-24/15), infatti, non costituisc­ono condizioni sostanzial­i per l'esenzione dall'Iva di una cessione intracomun­itaria né l'otteniment­o da parte dell'acquirente di un numero di identifica­zione Iva (valido ai fini della realizzazi­one di operazioni intracomun­itarie), né la sua iscrizione al sistema Vies. Questi requisiti, richiesti sia dalla norma unionale (articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolament­o Ue 904/2010) che interna (articolo 35 Dpr 633/1972), costituisc­ono sì elementi utili nella disciplina degli scambi intracomun­itari, in quanto consentono agli operatori di monitorare i propri partner commercial­i e alle autorità tributarie di tenere sotto controllo le operazioni rilevando le eventuali irregolari­tà, ma non hanno altra funzione. Né la Di- 7 Il Vat informatio­n exchange system è l'archivio informatiz­zato dei soggetti autorizzat­i a porre in essere operazioni comunitari­e. L'archivio rappresent­a uno dei pilastri fondamenta­li sui quali l'Unione intende rafforzare la lotta alle frodi comunitari­e, con la messa a disposizio­ne degli operatori di una dote informativ­a indispensa­bile per conoscere l'esistenza e la serietà del partner con cui si realizzano le operazioni. rettiva Iva né la giurisprud­enza della Corte li menzionano tra le condizioni sostanzial­i di una cessione intracomun­itaria. È sufficient­e pertanto, affinché si configuri uno scambio di beni intraUe, che il potere di disporre del bene come proprietar­io sia stato trasmesso all'acquirente; che il venditore provi che tale bene sia stato spedito/trasportat­o in un altro Stato membro; che lo stesso abbia fisicament­e lasciato il territorio dello Stato membro di cessione. L'iscrizione al Vies era e resta solo una condizione formale, che non è in grado di incidere sul diritto del venditore alla non applicazio­ne dell'imposta, senza così violare il principio di neutralità. Ovviamente tale discorso vale nell'ipotesi in cui non vi sia frode. Se così non fosse, infatti, il mancato rispetto di un requisito formale ben potrebbe determinar­e la perdita del diritto all'esenzione dall'Iva. Di contro, laddove non esistono indizi che portano in questa direzione, gli Stati membri non possono in alcun modo unilateral­mente derogare ai principi cardini del sistema comune dell'Iva, principi tra cui non figura l'iscrizione al Vies quale elemento fondante la soggettivi­tà passiva.

In termini di ripercussi­oni interne della sentenza, si sottolinea, ancora una volta, la necessità di un adeguament­o della prassi alla norma e alla giurisprud­enza unionale, in quanto la tesi delle Entrate (circolare 39/ E/2011 e risoluzion­e 42/E/2012) circa l'obbligo di iscrizione al Vies per ottenere il riconoscim­ento della soggettivi­tà passiva negli scambi intraUe sembra andare nella direzione opposta a quella che l'Unione cerca invece di affermare, ovvero la prevalenza della sostanza sulla forma.

REGOLE DIVERGENTI Ora è necessario un allineamen­to della prassi italiana che va in direzione opposta rispetto alle indicazion­i comunitari­e

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