Basta il rispetto delle condizioni sostanziali Cessione intraUe esenti Iva anche senza iscrizione Vies
pNon viene meno la non imponibilità ai fini Iva della cessione intracomunitaria laddove l'acquirente, pur essendo titolare di un numero di identificazione nazionale non sia iscritto al Vies e quindi non abilitato a realizzare operazioni transfrontaliere. Tale assunto vale a patto che siano soddisfatte le condizioni sostanziali della specifica operazione e che non sussista alcun indizio serio che lasci supporre l'esistenza di una frode. Inoltre, a nulla rileva il fatto che il fornitore sia a conoscenza delle circostanze che caratterizzano la situazione dell'acquirente, essendo persuaso che quest'ultimo successivamente sarebbe stato registrato come operatore intracomunitario con effetto retroattivo.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta ieri la Corte di giustizia europea in relazione alla causa C-21/16; in essa l'amministrazione finanziaria portoghese aveva recuperato a tassazione le vendite che una società aveva realizzato nei confronti di un soggetto Iva spagnolo non registrato per la realizzazione di operazioni intraUe e non iscritto al Vies. Così viene di fatto aggiunto un altro tassello all'orientamento europeo che spinge sempre più verso l'affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Secondo la consolidata posizione dei giudici lussemburghesi (sentenze C-273/11 e C324/11; C-587/10; C-24/15), infatti, non costituiscono condizioni sostanziali per l'esenzione dall'Iva di una cessione intracomunitaria né l'ottenimento da parte dell'acquirente di un numero di identificazione Iva (valido ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie), né la sua iscrizione al sistema Vies. Questi requisiti, richiesti sia dalla norma unionale (articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento Ue 904/2010) che interna (articolo 35 Dpr 633/1972), costituiscono sì elementi utili nella disciplina degli scambi intracomunitari, in quanto consentono agli operatori di monitorare i propri partner commerciali e alle autorità tributarie di tenere sotto controllo le operazioni rilevando le eventuali irregolarità, ma non hanno altra funzione. Né la Di- 7 Il Vat information exchange system è l'archivio informatizzato dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni comunitarie. L'archivio rappresenta uno dei pilastri fondamentali sui quali l'Unione intende rafforzare la lotta alle frodi comunitarie, con la messa a disposizione degli operatori di una dote informativa indispensabile per conoscere l'esistenza e la serietà del partner con cui si realizzano le operazioni. rettiva Iva né la giurisprudenza della Corte li menzionano tra le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria. È sufficiente pertanto, affinché si configuri uno scambio di beni intraUe, che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente; che il venditore provi che tale bene sia stato spedito/trasportato in un altro Stato membro; che lo stesso abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione. L'iscrizione al Vies era e resta solo una condizione formale, che non è in grado di incidere sul diritto del venditore alla non applicazione dell'imposta, senza così violare il principio di neutralità. Ovviamente tale discorso vale nell'ipotesi in cui non vi sia frode. Se così non fosse, infatti, il mancato rispetto di un requisito formale ben potrebbe determinare la perdita del diritto all'esenzione dall'Iva. Di contro, laddove non esistono indizi che portano in questa direzione, gli Stati membri non possono in alcun modo unilateralmente derogare ai principi cardini del sistema comune dell'Iva, principi tra cui non figura l'iscrizione al Vies quale elemento fondante la soggettività passiva.
In termini di ripercussioni interne della sentenza, si sottolinea, ancora una volta, la necessità di un adeguamento della prassi alla norma e alla giurisprudenza unionale, in quanto la tesi delle Entrate (circolare 39/ E/2011 e risoluzione 42/E/2012) circa l'obbligo di iscrizione al Vies per ottenere il riconoscimento della soggettività passiva negli scambi intraUe sembra andare nella direzione opposta a quella che l'Unione cerca invece di affermare, ovvero la prevalenza della sostanza sulla forma.
REGOLE DIVERGENTI Ora è necessario un allineamento della prassi italiana che va in direzione opposta rispetto alle indicazioni comunitarie