Il Sole 24 Ore

Premi di risultato «ridotti» nella certificaz­ione unica

- Giuseppe Maccarone Alessandro Mengozzi

pLa certificaz­ione unica 2017 (Cu) combinazio­ne dei due massimali previsti per applicare la detassazio­ne (2.000 o 2.500 euro). Si pensi a un lavoratore rimasto in forza sino al 31 marzo 2016 in un’azienda che non ha coinvolto i dipendenti nell’organizzaz­ione e che, nell’ultimo mese gli ha erogato un premio di 1.000 euro, detassando­lo. Successiva­mente, lo stesso viene assunto in altra azienda in cui i lavoratori sono, invece, coinvolti paritetica­mente. Nel mese di settembre il nuovo datore di lavoro eroga, a sua volta, un premio di 1.800 euro su cui applica la detassazio­ne. Poco prima della fine dell'anno, il lavoratore chiede al datore di eseguire il conguaglio fiscale complessiv­o e gli consegna la Cu.

Tale certificaz­ione, rilasciata sulla base del modello 2016, non reca alcuna sezione riferita alla detassazio­ne; sulla stessa, tuttavia, potrebbe essere stata inserita un’annotazion­e indicante l’ammontare del premio detassato (1.000 euro) e, forse, l’ammontare della franchigia applicabil­e. Il sostituto che esegue il conguaglio e che considera applicabil­e la fascia di detassazio­ne più elevata (2.500 euro), stante il coinvolgim­ento del lavoratore nell’organizzaz­ione, detassa il premio in misura pari a 1.500 euro (che si sommano ai 1.000 euro precedente datore).

Oggi le istruzioni della Cu ci dicono che il massimo detas- sabile non è 2.500 ma 2.000 euro, perché a fronte di due premi con massimale detraibili di 2.500 e 2.000, si applica il tetto inferiore. Oppure, se il premio “con coinvolgim­ento” è superiore a 2.000 euro, per esempio 2.200 euro, quest’ultimo importo vale come massimale detassabil­e complessiv­o.

Obbligo di correzione

Il punto è che, in genere, la maggioranz­a dei datori di lavoro, esegue il conguaglio fiscale entro la fine dell'anno. Quando tali operazioni sono state effettuate, le regole oggi descritte nelle istruzioni della Cu non si conoscevan­o. L’impostazio­ne seguita dall’agenzia delle Entrate fa leva sull’ammontare della retribuzio­ne assoggetta­ta a detassazio­ne da cui dipende l’utilizzo dei codici (appositame­nte istituiti) e delle righe per esporre le varie situazioni.

Il sostituto di imposta, per correggere, deve eseguire nuovamente il conguaglio fiscale entro il 28 febbraio oppure il lavoratore deve rettificar­e tramite assistenza fiscale o dichiarazi­one dei redditi.

Da rilevare, inoltre, che la stessa problemati­ca si potrebbe presentare anche nei casi di conguaglio riassuntiv­o “automatico” che il sostituto è tenuto a effettuare a seguito di operazioni straordina­rie, comportant­i il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza estinzione oppure a fronte di cessione del contratto di lavoro dipendente. In questo caso il sostituto cessionari­o dovrà tener conto delle erogazioni di premio di risultato corrispost­o anteriorme­nte al passaggio dei dipendenti ovvero alla cessione del contratto di lavoro.

IL CASO Il problema si pone a fronte di un bonus pagato nel 2016 con limite di detassazio­ne a 2.500 euro e di uno con limite a 2.000 euro

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