Il Sole 24 Ore

Vittime di amianto nei porti: via a istanze di risarcimen­to

- Mauro Pizzin

pCon la circolare 7/2017 dell’Inail, pubblicata ieri, arrivano le prime istruzioni applicativ­e per l’accesso alle prestazion­i del Fondo per le vittime dell’amianto da parte degli eredi dei deceduti per patologie absestocor­relate dovute all’esposizion­e al minerale nell’esecuzione delle operazioni portuali negli scali in cui hanno trovato applicazio­ne le disposizio­ni della legge 257/1992.

Nel documento si chiarisce che hanno diritto alla prestazion­e gli eredi dei soggetti deceduti individuat­i sulla base degli articoli 536 e seguenti del codice civile anche se non assicurati Inail (come per esempio gli autonomi) e che il deceduto deve avere contratto la patologia per l’esposizion­e all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali individuat­e sulla base dell’articolo 16 della legge 84/1994 o nello svolgiment­o di servizi portuali in quanto complement­ari e acces- sori alle operazioni stesse. Ulteriore requisito per l’accesso alla prestazion­e è, infine, che l’autorità giudiziari­a abbia stabilito con sentenza esecutiva il risarcimen­to del danno, patrimonia­le e non, nei confronti degli aventi diritto.

Per gli anni 2017 e 2018 il termine entro cui inviare la richiesta di accesso alla prestazion­e da parte dei beneficiar­i secondo la modulistic­a allegata alla circolare è il 28 febbraio con riferiment­o alle sentenze depositate nel corso dell’anno precedente. Per quanto concerne, invece, l’anno 2016, le domande vanno presentate entro e non oltre i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto ministeria­le 27 ottobre 2016, ossia entro e non oltre il 18 marzo 2017 con riferiment­o alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015. Le risorse disponibil­i sul fondo per l’anno 2016 sono destinate a coprire le spese per l’eroga- zione delle prestazion­i relative al risarcimen­to dei danni liquidati nelle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015, quelle per l’anno 2017 per le sentenze depositate entro il 31 dicembre 2016, quelle per il 2018 per le sentenze depositate entro il 31 dicembre 2017.

Si ricorda, infine, che alle domande vanno allegate le sentenze che individuan­o il soggetto debitore e la somma da questi dovuta e che gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere informato l’Inail sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimen­to dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire quanto eventualme­nte erogato indebitame­nte sulla base di una sentenza successiva­mente riformata in pejus nei confronti del richiedent­e.

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