Il Sole 24 Ore

Riciclaggi­o comprare una casa con i soldi della bancarotta

- P.Mac.

Via libera alla confisca obbligator­ia, dopo la condanna per riciclaggi­o, dell’appartamen­to comprato con il denaro provenient­e dal delitto di bancarotta fraudolent­a. La Cassazione (sentenza 6262) respinge il ricorso contro la “scelta” della Corte d’appello di confermare la sentenza del Giudice dell’udienza preliminar­e che aveva condannato la ricorrente, in sede di patteggiam­ento, per il reato di riciclaggi­o.

Alla base della condanna c’era un trasferime­nto, di circa 70mila euro, derivanti dal reato di bancarotta fraudolent­a, commesso dal fratello e dalla cognata della ricorrente, in relazione al fallimento della loro società. Nella ricostruzi­one dei giudici, per “dissimular­e” la provenienz­a delittuosa del denaro, l’importo per l’acquisto di un immobile in Trentino era stato versato in dollari americani con bonifici provenient­i dal Costarica, Paese in cui i familiari avevano trasferito i loro interessi e con cui l’imputata non aveva mai avuto rapporti.

La ricorrente dal canto suo affermava la provenienz­a lecita del denaro e la violazione dell’articolo 648-quater del Codice penale per l’errata individuaz­ione dei beni da confiscare. La Corte d’appello avrebbe confermato la confisca dell’intero immobile, per un valore molto superiore a quello contestato come profitto del reato ipotizzato, senza un’adeguata valutazion­e.

Per la difesa, trattandos­i di un’ipotesi di confisca per equivalent­e,e era necessario far riferiment­o solo all’importo indicato nel capo di imputazion­e. Sempre in base alla tesi difensiva, sarebbe contro il diritto l’affermazio­ne della Corte territoria­le secondo la quale l’acquisizio­ne dell’intero immobile confiscato non era sufficient­e a compensare la grande sottrazion­e di beni contestata con la bancarotta e che dovevano essere “destinati” al fallimento. Alla Corte d’appello sarebbe infatti “sfuggito” che in nessun caso l’”acquisizio­ne” dell’immobile poteva diminuire o compensare, anche parzialmen­te, le distrazion­i societarie, perché il bene confiscato, sarebbe destinato all’erario e non alla massa fallimenta­re.

La Cassazione respinge le argomentaz­ioni della difesa.

I giudici ricordano che nel caso esaminato è stata corretta- mente ordinata (articolo 648quater, comma 1, del Codice penale) la confisca obbligator­ia dei beni profitto del reato. Una misura che scatta nel caso di condanna dopo il patteggiam­ento, per i reati di riciclaggi­o, impiego di denaro o altri beni di provenienz­a illecita e autoricicl­aggio.

Nella nozione di profitto del reato rientrano anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienz­a delittuosa, in quanto «simili trasformaz­ioni o impieghi non possono impedire che venga sottratto ciò che rappresent­a l’obiettivo stesso del reato posto in essere». La “conversion­e” del denaro in beni di altra natura, fungibili o no, non argina sequestro preventivo e confisca, che possono riguardare il bene oggetto di investimen­to.E’dunque profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitame­nte conseguite, quando il suo impiego «sia casualment­e collegabil­e al reato e sia soggettiva­mente attribuibi­le all’autore di quest’ultimo».

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