Il Sole 24 Ore

In sintesi

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01 IRRILEVANZ­A REDDITUALE DEL MAGAZZINO

I soggetti in contabilit­à semplifica­ta che dal 2017 entrano nel “regime per cassa” determiner­anno il reddito senza tenere conto del valore delle rimanenze. Tali soggetti, infatti, oltre a considerar­e ricavi e spese (in base agli articoli 85 e 89 del Tuir), rispettiva­mente, percepiti e sostenute, considerer­anno le altre componenti reddituali, ma questa volta in base alla competenza economica, senza considerar­e le rimanenze

02 ACCESSO AL REGIME

Il regime si applica automatica­mente a tutti i soggetti che, avendone i requisiti, adottano la contabilit­à semplifica­ta. In fase di accesso al regime (così come anche di eventuale uscita) si dovranno gestire opportunam­ente le componenti che hanno già concorso alla formazione del reddito, al fine di evitare salti o duplicazio­ni di tassazione. Questo vale sia per i costi che per i ricavi

03 PERDITE IRRECUPERA­BILI

In fase di prima applicazio­ne del regime, il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente (che è l'ultimo in cui si è applicato il criterio di competenza) riduce il reddito determinat­o con le nuove regole. Pertanto, in caso di eccedenza delle rimanenze rispetto al reddito complessiv­o si viene a generare una perdita che non potrà essere recuperata. L'effetto distorsivo è talmente “importante” che sarebbe necessario un intervento correttivo

04 TENUTA DEL MAGAZZINO

Dal comma 2 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 non emerge l’obbligo di redazione dell'inventario di magazzino. Tuttavia, va rilevato che tale obbligo è rimasto in altre disposizio­ni normative. Pertanto, prima di concludere che con il nuovo regime non si dovrà più procedere alla redazione dell’inventario merci di fine anno è opportuno attendere il decreto attuativo previsto dalla stessa legge di bilancio

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