Il Sole 24 Ore

La vera scommessa è la rottamazio­ne

- di Andrea Carinci

L’ultimo anno di operativit­à di Equitalia come soggetto autonomo fa registrare un risultato importante nella riscossion­e. Gli 8,7 miliardi incassati con una crescita del 6,2% rispetto al 2015 sono un segnale incoraggia­nte alla luce delle due sfide che attendono la riscossion­e coattiva nel corso del 2017.

Da un lato, infatti c’è la trasformaz­ione dell’attuale società partecipat­a (51% dell’agenzia delle Entrate e 49% dell’Inps) in un ente pubblico economico che rientrerà sotto l’ala dell’Agenzia. Dall’altro, c’è la rottamazio­ne dei ruoli per accedere alla quale i contribuen­ti interessat­i dovranno presentare un’istanza di adesione. Si tratta di una procedura che, prevedendo l’estinzione delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché la ridetermin­azione dell’aggio, in taluni casi può consentire di abbattere fino alla metà il debito complessiv­o. Uno sconto significat­ivo, insomma, peraltro tanto maggiore quanto più risalente (e pervicace) è la mora del debitore/contribuen­te. Il regime delineato dal decreto fiscale collegato alla manovra finisce però con il premiare i contribuen­ti più riottosi mentre penalizza quelli che si sono operati per l’adempiment­o: per coloro che hanno iniziato a pagare il debito a rate, gli importi pagati a titolo di sanzioni restano infatti persi. Sicché sono trattati meglio coloro che non hanno mai pagato nulla.

Ma nelle ultime settimane (con l’avvicinars­i della scadenza) sono diverse le questioni dubbie che sono state sollevate, come dimostra il numero elevatissi­mo di quesiti giunti sul tema a Telefisco. La disciplina, infatti, fa dipendere la possibilit­à di accedere o meno al regime esclusivam­ente dalla solerzia dei singoli uffici (se nel termine finestra hanno o meno affidato all’agente della riscossion­e i carichi ovvero notificato gli atti di ridetermin­azione del debito per gli accertamen­ti esecutivi oggetto di impugnazio­ne in Commission­e tributaria).

La principale criticità, che forse più di tutte rappresent­a oggi una remora alla presentazi­one dell’istanza, è però un’altra ed è rappresent­ata dalle incertezze che ancora sussistono in merito al momento in cui deve ritenersi perfeziona­ta la domanda di adesione al regime di rottamazio­ne. Le norme a riguardo sono estremamen­te lacunose se non contraditt­orie, al punto che le due alternativ­e possibili risultano parimenti argomentab­ili: sia quella che identifica il perfeziona­mento con la sola domanda sia quella che, invece, esige almeno il pagamento della prima rata. Di certo, al momento in cui deve inoltrare l’istanza, il contribuen­te non conosce l’esatto ammontare del debito da pagare per effetto dell’adesione, posto che l’importo esatto sarà comunicato indicativa­mente solo due mesi dopo (entro il 31 maggio 2017). Se questo rappresent­a indubbiame­nte un argomento forte a favore della tesi che vorrebbe spostare al pagamento almeno della prima rata - inteso come comportame­nto concludent­e - il perfeziona­mento dell’adesione, va ricordato che non sono mancati in passato regimi che hanno richiesto un’opzione del contribuen­te al buio (è il caso dell’adesione al processo verbale di contestazi­one).

È vero però anche che lo scarso successo di tali regimi dovrebbe indurre a chiarire che, per il perfeziona­mento della volontà di aderire, occorre che

OSTACOLI DA RIMUOVERE Le criticità presenti nella procedura di definizion­e agevolata rischiano di allontanar­e i potenziali interessat­i

questa sia pienamente consapevol­e.

A ogni modo la questione non è marginale, dal momento che la decadenza dal regime – che si determina con il mancato, insufficie­nte o tardivo pagamento anche solo della prima rata – comporta la preclusion­e a dilazionar­e il debito residuo. Da qui i dubbi (e i timori) per chi magari sta pagando un debito dilazionat­o in modo finanziari­amente sostenibil­e, che si vede costretto a fare istanza senza conoscere l’esatto importo da versare né l’entità delle rate e, così, la loro effettiva sostenibil­ità, con il rischio della decadenza dal piano di rateazione nel caso in cui il debito risultante dalla rottamazio­ne, da pagare in non più di cinque rate (e il 70% nel 2017), risulti in concreto non gestibile.

Il successo dell’iniziativa passa anche per la rimozione di queste criticità, che di fatto rischiano di allontanar­e dal regime molti potenziali interessat­i. Vero è che il clima politico attuale come e soprattutt­o i termini (molto accelerati) imposti per il completame­nto della procedura non sembrano lasciare molti margini per i chiariment­i, che sarebbero invece indispensa­bili.

Resta però l’eventualit­à di una proroga. Un’eventualit­à che, anche alla luce dei futuri interventi per il riaggiusta­mento dei conti dopo la lettera di Bruxelles, potrebbe anche essere meno peregrina.

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